Artt. 645–653 c.p.c. — Procedimento di Opposizione

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo?
Hai 40 giorni. Ogni giorno che passa è un diritto che perdi.

Un decreto ingiuntivo non è una sentenza definitiva: è un provvedimento emesso dal giudice senza sentirti, sulla base delle sole affermazioni del creditore. La legge ti riconosce il diritto di opporti e di far valere le tue ragioni davanti al giudice in un giudizio ordinario a cognizione piena. Ma il termine è perentorio: quaranta giorni dalla notifica. Se lasci scadere questo termine senza agire, il decreto diviene definitivo e immediatamente eseguibile, e il creditore può procedere al pignoramento del conto corrente, dello stipendio o degli immobili. Vizi formali nella notifica, prescrizione del credito, compensazione con controcrediti, contestazione dell’esistenza stessa del debito, eccessività degli interessi: sono tutti motivi fondati per proporre opposizione. La prima cosa da fare è verificare la data di notifica e chiamare un avvocato immediatamente.

Le norme che regolano l’opposizione a decreto ingiuntivo

Termine perentorio: 40 giorni dalla notifica. Il termine per proporre opposizione decorre dalla data di notifica del decreto, non dalla data in cui lo ricevi. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo e non sospendi l’esecuzione entro i termini, il creditore può procedere immediatamente al pignoramento. Contattaci ora per verificare i termini nel tuo caso specifico.

Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 645–653 c.p.c. e si inserisce nel più ampio sistema del procedimento monitorio (artt. 633–656 c.p.c.). La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto modifiche significative al rito applicabile, rendendo ancora più importante l’assistenza di un avvocato esperto fin dal primo momento.

Codice di Procedura Civile

Art. 645 c.p.c. — Opposizione: Termine di 40 Giorni

L’art. 645 c.p.c. stabilisce che l’opposizione deve essere proposta con citazione entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto. Il termine è perentorio: la sua inosservanza comporta la definitiva inefficacia dell’opposizione e la dichiarazione di esecutività del decreto ex art. 647 c.p.c. Il termine si calcola dalla data della notifica (non dalla ricezione), ma alcune cause di sospensione possono operare: sospensione feriale ex L. 742/1969 (dal 1° al 31 agosto), notifica nulla o inesistente. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha modificato la disciplina del rito applicabile all’opposizione, allineandolo al nuovo processo civile ordinario con udienza di prima comparizione e scambio di memorie scritte pre-istruttorie.

Termine: 40 giorni dalla notifica — Perentorio — Sospensione feriale: 1°-31 agosto
Codice di Procedura Civile

Art. 648 c.p.c. — Provvisoria Esecuzione del Decreto

Il giudice può concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo in due situazioni: d’ufficio, quando il credito è fondato su cambiale, assegno, certificato di liquidità bancaria, o su atto ricevuto da notaio; su istanza del creditore, in ogni altro caso in cui il ritardo potrebbe produrre grave pregiudizio. La provvisoria esecuzione rende il decreto immediatamente azionabile: il creditore può notificare precetto e procedere al pignoramento senza aspettare la conclusione del giudizio di opposizione. La dichiarazione di provvisoria esecuzione deve essere specificamente impugnata con l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.; in difetto, il pignoramento può avvenire prima ancora che il giudizio di opposizione sia concluso.

Provvisoria esecuzione: d’ufficio per titoli cambiari — Su istanza in altri casi
Codice di Procedura Civile

Art. 649 c.p.c. — Sospensione della Provvisoria Esecuzione

Quando il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opponente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. Il giudice può sospenderla se ricorrono gravi motivi, valutati in comparazione tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione immediata (per il debitore) e il pregiudizio derivante dal ritardo nel recupero (per il creditore). L’istanza ex art. 649 c.p.c. deve essere depositata contestualmente o subito dopo l’atto di opposizione. Se l’esecuzione è già stata avviata (precetto notificato, pignoramento iscritto), la sospensione non cancella retroattivamente l’atto esecutivo già compiuto, ma ne blocca la prosecuzione. La Riforma Cartabia ha eliminato l’udienza collegiale, attribuendo la competenza al giudice monocratico.

Gravi motivi richiesti — Istanza contestuale all’opposizione — Decide il giudice monocratico
Codice di Procedura Civile

Artt. 633–656 c.p.c. — Procedimento Monitorio: Vizi della Fase Ingiuntiva

I vizi del procedimento monitorio — la fase in cui il decreto viene emesso — possono essere fatti valere in sede di opposizione. In particolare: incompetenza del giudice che ha emesso il decreto (art. 637 c.p.c.: competente è il Tribunale del luogo in cui il convenuto ha il domicilio), difetto dei requisiti di ammissibilità (credito non certo, liquido, esigibile; mancanza di prova scritta), irregolarità formali nella notifica del decreto. La nullità della notifica del decreto è causa di inefficacia dell’intero procedimento ingiuntivo ed è rilevabile d’ufficio. Una notifica nulla riapre i termini per l’opposizione anche se i quaranta giorni sono apparentemente scaduti.

Nullità notifica: rilevabile d’ufficio — Riapre i termini per l’opposizione
D.Lgs. 149/2022 — Riforma Cartabia

Riforma Cartabia: Impatto sul Giudizio di Opposizione

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha riformato significativamente il processo civile, con riflessi diretti sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Tra le modifiche più rilevanti: la disciplina del rito di cognizione ordinario, il sistema delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (che sostituisce le vecchie memorie ex art. 183 c.p.c.), l’istituto della comparsa di risposta tempestiva, la disciplina della negoziazione assistita come condizione di procedibilità per i crediti fino a 50.000 euro. Inoltre, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la Riforma ha chiarito che il giudice deve pronunciarsi sull’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. nella prima udienza, evitando la prassi dei rinvii dilatori che in passato esponevano il debitore opponente al rischio di pignoramento durante la pendenza del giudizio.

Nuove memorie 171-ter c.p.c. — Sospensione ex 649: in prima udienza

Quale tipo di opposizione si applica al tuo caso

Non esiste un’unica forma di opposizione: a seconda dei motivi che sorreggono la contestazione, la strategia difensiva cambia radicalmente. Un’opposizione per vizi formali si costruisce diversamente da un’opposizione nel merito; l’istanza di sospensione ha tempi e modalità propri. Ecco le forme principali.

▶ Opposizione per Vizi Formali

Contestazione della regolarità della procedura monitoria: incompetenza del giudice emittente, nullità o inesistenza della notifica del decreto, inosservanza dei termini di comparizione, difetto delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio. Se la notifica è nulla, il termine di quaranta giorni non è mai decorso: l’opposizione è sempre ammissibile e il decreto deve essere dichiarato inefficace. Richiede un’analisi tecnica immediata degli atti di notifica.

▶ Opposizione per Insussistenza del Credito

Contestazione nel merito dell’esistenza o dell’entità del credito vantato dal ricorrente: il debito non esiste, è già stato pagato (in tutto o in parte), è di importo diverso da quello ingiunto, o la prestazione à cui si riferisce il credito non è mai stata eseguita. In giudizio, l’opponente deve provare il pagamento o le ragioni della non debenza; il creditore opposto deve provare la sussistenza del credito nei limiti della prova documentale prodotta in sede monitoria.

▶ Opposizione per Prescrizione

Il credito è prescritto: il creditore ha lasciato decorrere il termine di prescrizione (ordinaria: 10 anni ex art. 2946 c.c.; breve: 5 anni per crediti professionali ex art. 2949 c.c.; 3 anni per le assicurazioni; 1 anno per vettori e albergatori) senza atti interruttivi. La prescrizione è un’eccezione che deve essere espressamente sollevata dall’opponente nella citazione di opposizione: se non viene eccepita tempestivamente, non può più essere fatta valere. L’analisi delle date di maturazione del credito e degli atti interruttivi prodotti è il passaggio preliminare obbligato.

▶ Sospensione Provvisoria Esecutività (Art. 649)

Misura cautelare endoprocessuale fondamentale quando il decreto è provvisoriamente esecutivo. L’istanza di sospensione deve essere depositata contestualmente all’opposizione o immediatamente dopo. Il giudice valuta il fumus boni iuris dell’opposizione e il periculum in mora derivante dall’esecuzione immediata (perdita del lavoro per pignoramento dello stipendio, perdita dell’abitazione per pignoramento immobiliare). La sospensione blocca il pignoramento nelle more del giudizio di merito.

▶ Opposizione Tardiva (Art. 650 c.p.c.)

Quando i quaranta giorni sono scaduti ma l’opponente non ha avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, l’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva. Il termine per l’opposizione tardiva decorre dal momento in cui l’opponente ha avuto effettiva conoscenza del decreto, e in ogni caso non oltre sei mesi dal deposito della notifica nella cancelleria del giudice. L’opposizione tardiva è uno strumento straordinario che richiede la prova rigorosa della mancata conoscenza del decreto nel termine ordinario.

▶ Inibitoria in Appello

Quando il giudice di primo grado rigetta l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e il debitore ha già proposto opposizione, è possibile proporre appello contro il decreto di rigetto e contestualmente richiedere l’inibitoria alla Corte d’Appello ex art. 351 c.p.c. La Corte d’Appello può sospendere l’esecuzione con provvedimento d’urgenza nelle more della decisione sull’appello. Strumento residuale ma fondamentale nei casi di rigetto ingiustificato della sospensione in primo grado.

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Le sei strategie per un’opposizione efficace

Un’opposizione a decreto ingiuntivo vincente non si costruisce in pochi minuti: richiede un’analisi tecnica approfondita dell’atto di notifica, dei documenti prodotti dal creditore, e dei possibili motivi di opposizione. Ecco il metodo che seguiamo sistematicamente.

1. Verifica immediata dei termini: 40 giorni non aspettano

Il primo atto che compiamo è la verifica precisa del termine per proporre opposizione: data di notifica (non di ricezione), eventuale periodo di sospensione feriale (1°-31 agosto), verifica della regolarità formale della notifica stessa. Una notifica compiuta mediante deposito in cancelleria (notifica per irreperibilità) fa decorrere i termini da una data diversa rispetto alla notifica a mani proprie o a persona di famiglia. Se la notifica è nulla (es.: deposito in luogo diverso da quello di residenza, mancata relazione di notifica, notifica a soggetto non legittimato a ricevere), il termine non decorre affatto e l’opposizione è sempre tempestiva. Questa verifica è sempre il primo passo, anche quando il cliente ci contatta a pochi giorni dalla scadenza apparente.

2. Eccezioni processuali: i vizi che travolgono l’intero decreto

Le eccezioni processuali riguardano la regolarità del procedimento monitorio: incompetenza per territorio o per valore del giudice emittente (art. 637 c.p.c.), difetto di legittimazione attiva del ricorrente (creditore che agisce senza essere titolare del credito), mancanza dei presupposti di ammissibilità del procedimento monitorio (credito non certo, non liquido, non esigibile), inesistenza o nullità della notifica. Questi vizi, se fondati, portano alla dichiarazione di inefficacia dell’intero decreto, indipendentemente dall’esistenza del credito nel merito. Spesso si cumulano con eccezioni sostanziali, costruendo una difesa a più livelli.

3. Eccezioni sostanziali: prescrizione, compensazione, inadempimento

Le eccezioni nel merito attaccano l’esistenza, la validità o l’entità del credito ingiunto. Le più frequenti: prescrizione del credito (eccezione da sollevare espressamente nella citazione di opposizione, mai d’ufficio); pagamento totale o parziale del debito (da provare con ricevute, estratti conto, bonifici); compensazione con un controcredito vantato dall’opponente nei confronti del creditore (art. 1241 c.c.); contestazione dell’entità del credito per errata quantificazione degli interessi, applicazione di tassi anatocistici o usurari, addebiti non concordati. Ogni eccezione richiede la produzione specifica della documentazione a supporto.

4. Istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.: bloccare il pignoramento

Quando il decreto è provvisoriamente esecutivo, la priorità assoluta è ottenere la sospensione dell’esecuzione per evitare che il creditore proceda al pignoramento nelle more del giudizio di merito. L’istanza deve essere depositata contestualmente all’atto di opposizione e deve illustrare i gravi motivi: il fumus boni iuris dell’opposizione (verosimiglianza dei motivi di opposizione) e il periculum in mora (danno irreparabile derivante dall’esecuzione immediata, come la perdita dell’abitazione o del salario unico fonte di reddito). Formuliamo l’istanza con massima cura argomentativa, documentando entrambi i requisiti con precisione, per massimizzare le probabilità di sospensione nella prima udienza.

5. Domanda riconvenzionale: trasformare la difesa in attacco

In molti casi, il debitore ingiunto vanta a propria volta un credito nei confronti del creditore ricorrente: danni derivanti da inadempimento contrattuale, somme già versate a titolo di acconto su lavori non eseguiti, risarcimento per comportamenti illeciti precontrattuali o contrattuali. In sede di opposizione, è possibile proporre una domanda riconvenzionale che introduce nel giudizio anche il controcredito dell’opponente (art. 36 c.p.c.). Se il controcredito supera il credito ingiunto, la riconvenzionale può portare non solo al rigetto del decreto ma anche alla condanna del creditore al pagamento di una differenza in favore dell’opponente, trasformando radicalmente l’esito del giudizio.

6. Mediazione e accordo transattivo: la via più rapida

In molti casi, l’opposizione a decreto ingiuntivo è l’occasione per rimettere in discussione l’intero rapporto contrattuale tra le parti e negoziare un accordo transattivo che riduca il debito, ne dilazionamenti il pagamento o preveda una compensazione con prestazioni di diversa natura. La mediazione è obbligatoria nelle materie indicate dal D.Lgs. 28/2010 (incluse le controversie contrattuali di importo superiore a 50.000 euro); per importi inferiori, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità. Gestiamo la mediazione come strumento strategico, non come adempimento formale: la pressione processuale derivante dall’opposizione è spesso la leva che porta il creditore a ridimensionare le proprie pretese.

Dal decreto ingiuntivo alla sentenza di opposizione

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5 opposizioni a decreto ingiuntivo risolte

Caso n. 1

Opposizione per nullità della notifica — Decreto revocato per vizio procedurale

Importo ingiunzione: € 48.700 — Settore: forniture commerciali — Tribunale di Napoli

Un artigiano aveva ricevuto una telefonata dal proprio commercialista informandolo che un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 48.700 relativo a forniture di materiali mai ordinati dal cliente, e che il decreto era stato dichiarato esecutivo. L’artigiano era convinto di non aver mai ricevuto la notifica del decreto originario, e il termine di quaranta giorni sembrava abbondantemente scaduto. Al primo colloquio, abbiamo esaminato con attenzione la relata di notifica: risultava che il decreto era stato notificato mediante deposito in cancelleria per irreperibilità del destinatario, ma l’ufficiale giudiziario non aveva verificato correttamente il domicilio e aveva annotato come sede della ditta un indirizzo errato — un locale commerciale ceduto tre anni prima, senza che alcun accertamento presso la Camera di Commercio fosse stato effettuato.

Abbiamo impugnato la notifica come nulla per inesistenza del luogo di consegna, con conseguente inesistenza giuridica della notifica stessa e non decorrenza del termine di quaranta giorni. Depositata l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (avendo l’artigiano avuto conoscenza del decreto solo tramite comunicazione del suo commercialista), il giudice ha accolto il rilievo sulla notifica nulla, ha dichiarato tempestiva l’opposizione e ha aperto il giudizio di merito. Nel merito, abbiamo dimostrato che il credito vantato dal fornitore si riferiva a forniture consegnate a una società diversa con denominazione simile: l’artigiano non aveva mai ordinato né ricevuto le merci in questione. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando il creditore alle spese del doppio grado del procedimento (monitorio e di opposizione).

Decreto revocato per nullità notifica — Credito dichiarato inesistente
Caso n. 2

Sospensione urgente ex art. 649 e opposizione vinta — Prestito privato non dovuto

Importo ingiunzione: € 31.500 — Settore: rapporto privato — Tribunale di Torre Annunziata

Una donna aveva ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per € 31.500, richiesto da un ex partner che affermava di averle prestato quella somma in contanti nel corso della loro relazione. Il decreto era stato emesso con provvisoria esecuzione sulla base di una scrittura privata prodotta dal ricorrente, che la donna non ricordava di aver firmato. Il creditore aveva già notificato il precetto e si apprestava a procedere al pignoramento del conto corrente dove accreditava il proprio stipendio da dipendente pubblica. La donna si è rivolta allo studio tre giorni prima che scadesse il termine per l’opposizione.

Abbiamo agito su due fronti in parallelo. Prima azione, urgentissima: deposito dell’atto di opposizione e contestuale istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., nella quale abbiamo documentato sia il fumus boni iuris (la scrittura privata presentava caratteristiche grafologiche sospette e la somma non aveva mai transitato su conti bancari) sia il periculum in mora (pignoramento dell’unica fonte di reddito della cliente). Il giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione nella prima udienza. Seconda azione: nel giudizio di merito, abbiamo fatto ammettere consulenza tecnica grafologica sulla scrittura privata, che ha concluso per la falsità della sottoscrizione della nostra assistita. Il Tribunale ha revocato il decreto e trasmesso copia della sentenza alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine al reato di falso in scrittura privata.

Sospensione ottenuta in prima udienza — Decreto revocato — Falso rilevato
Caso n. 3

Opposizione per prescrizione quinquennale — Credito professionale tardivo

Importo ingiunzione: € 22.800 — Settore: compensi professionali — Tribunale di Napoli Nord

Un imprenditore edile aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per € 22.800 richiesto da un ingegnere che affermava di aver eseguito prestazioni di progettazione e direzione lavori tra il 2015 e il 2017. Il decreto era stato notificato nel marzo 2024, quindi circa sette anni dopo il completamento delle prestazioni. L’imprenditore ricordava di aver intrattenuto un rapporto lavorativo con il professionista, ma era convinto di aver pagato buona parte delle parcelle: alcune con bonifico bancario, altre in contanti a titolo di acconto. Il dubbio era se il credito fosse effettivamente prescritto e se ci fossero prove dei pagamenti eseguiti.

L’analisi ha subito evidenziato il problema della prescrizione: i crediti per compensi di ingegneri e architetti si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2949 c.c. (crediti professionali). L’ultima prestazione risaliva a fine 2017; il decreto era stato notificato nel 2024: sette anni dopo, ben oltre il termine quinquennale. Abbiamo verificato se il creditore avesse prodotto atti interruttivi della prescrizione: nessuna raccomandata, nessuna PEC, nessuna notifica di atto giudiziario. L’opposizione è stata fondata esclusivamente sull’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., documentata con precisione cronologica. In parallelo, l’imprenditore ha prodotto gli estratti conto bancari attestanti tre bonifici a titolo di pagamento parziale per un totale di € 14.200. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo, condannando il professionista alle spese del procedimento.

Decreto revocato per prescrizione — € 22.800 non dovuti
Caso n. 4

Opposizione con domanda riconvenzionale — Da debitore ingiunto a creditore

Importo ingiunzione: € 15.200 — Controcredito: € 38.600 — Tribunale di Napoli

Un artigiano decoratore aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per € 15.200, richiesto da un committente che affermava che i lavori di decorazione eseguiti nell’appartamento fossero stati eseguiti in modo difforme dal contratto, e che avesse diritto al rimborso degli acconti versati. In realtà, i lavori erano stati completati secondo il progetto concordato, ma il committente li aveva rifiutati adducendo difformità estetiche pretestuose per non pagare la seconda tranche del corrispettivo (euro 15.200 appunto). Oltre al debito contestato, il committente aveva nel frattempo affidato a un altro artigiano i lavori di finitura che l’artigiano originale avrebbe dovuto eseguire come parte del contratto complessivo, causandogli un danno per mancato guadagno.

La strategia ha previsto un’opposizione articolata su due livelli. Nel merito dell’ingiunzione: i lavori eseguiti erano conformi al progetto approvato per iscritto, come dimostrato dalle fotografie scattate durante l’esecuzione e dalla relazione tecnica di un perito di parte. La domanda riconvenzionale ha introdotto nel giudizio il controcredito dell’artigiano: € 15.200 per il saldo del corrispettivo contrattuale non pagato, più € 23.400 a titolo di risarcimento per i danni da risoluzione anticipata del contratto (mancati guadagni sui lavori di finitura non eseguiti per causa imputabile al committente). Il Tribunale, ammessa CTU tecnica che ha confermato la conformità dei lavori, ha rigettato la domanda monitoria del committente, accolto la domanda riconvenzionale dell’artigiano e condannato il committente al pagamento di € 38.600 più spese legali. Il debitore ingiunto è diventato il creditore della sentenza.

Decreto revocato — Committente condannato a € 38.600 per riconvenzionale
Caso n. 5

Opposizione di società — Riduzione del debito bancario per interessi anatocistici

Importo ingiunzione: € 187.000 — Settore: credito bancario — Tribunale di Napoli

Una piccola impresa di trasporti aveva ricevuto un decreto ingiuntivo da una banca per € 187.000, a titolo di saldo debitore di un conto corrente commerciale con affidamento. L’impresa era in difficoltà finanziaria, ma l’imprenditore era convinto che il saldo addebitato dalla banca fosse superiore a quello effettivamente dovuto per effetto dell’applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non contrattualizzate, e tassi variabili applicati senza le prescritte comunicazioni periodiche. Il decreto era provvisoriamente esecutivo e la banca aveva già notificato il precetto; il rischio era il pignoramento dei veicoli e del parco macchine aziendale.

Abbiamo depositato l’opposizione e immediatamente richiesto la sospensione ex art. 649 c.p.c., ottenuta dal giudice nella prima udienza sul presupposto del fumus derivante dalla contestazione tecnica sui tassi applicati. Nel corso del giudizio, è stata ammessa una CTU contabile che ha analizzato l’intero estratto conto dal momento dell’apertura dell’affidamento. La CTU ha accertato: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c. e delibera CICR del 2000, nel periodo antecedente alla modifica normativa del 2014); applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite contrattualmente per € 18.700; tasso variabile applicato in misura superiore a quello contrattualizzato per un errore di calcolo del parametro Euribor. Il saldo rettificato dalla CTU era di € 112.400, contro gli € 187.000 richiesti. Il Tribunale ha revocato il decreto per l’eccedenza, confermandolo per € 112.400 e condannando la banca alle spese in proporzione alla soccombenza. L’impresa ha potuto concordare con la banca un piano di rientro sul saldo rettificato, evitando il pignoramento dei mezzi aziendali.

Debito ridotto da € 187.000 a € 112.400 — Risparmio € 74.600
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