Convenzione New York 1954  •  Art. 17 D.P.R. 572/1993

Nessun Paese ti riconosce come cittadino?
L’apolidia è un diritto negato che si può rivendicare.

L’apolide è la persona che nessuno Stato considera suo cittadino in base alla propria legislazione. Una condizione che priva chi la vive dei documenti di identità, del diritto al lavoro regolare, della possibilità di viaggiare, dell’accesso alle prestazioni sociali e della capacità giuridica piena. L’Italia ha ratificato la Convenzione di New York del 1954 sullo statuto degli apolidi e prevede procedure amministrative e giudiziarie per il riconoscimento dello status. Il percorso è complesso e richiede competenza specialistica: il nostro studio assiste gli apolidi in ogni fase, dal riconoscimento dello status all’ottenimento del permesso di soggiorno e — ove possibile — della cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza legale.

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L’apolidia nel diritto internazionale e nell’ordinamento italiano

Convenzione di New York del 28 settembre 1954

La Convenzione sullo statuto degli apolidi: la definizione fondamentale e i diritti riconosciuti

La Convenzione relativa allo statuto degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 sotto l’egida delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia con la L. 1 febbraio 1962, n. 306, è il principale strumento internazionale di tutela degli apolidi. L’art. 1 definisce l’apolide come «la persona che nessuno Stato considera come suo suddito nell’applicazione della sua legislazione». La definizione è di tipo negativo: l’apolidia non dipende da una scelta dell’individuo ma dalla lacuna dei sistemi giuridici nazionali che non lo riconoscono come proprio cittadino. La Convenzione riconosce agli apolidi una serie di diritti fondamentali: il diritto di non essere espulsi se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (art. 31), il diritto di ottenere documenti di viaggio (art. 28), il diritto di lavorare (art. 17), il diritto di accedere all’istruzione (art. 22) e il diritto di essere tutelati dagli stessi diritti civili garantiti agli stranieri residenti. L’art. 32 impone agli Stati di facilitare l’assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi nel minor tempo possibile, riconoscendo che la naturalizzazione è lo strumento definitivo per porre fine alla condizione di apolidia.

Convenzione New York 1954 — L. 1 febbraio 1962, n. 306
Convenzione del 30 agosto 1961 sulla riduzione dell’apolidia

La prevenzione dell’apolidia: l’obbligo degli Stati di non produrre nuovi apolidi

La Convenzione sulla riduzione dell’apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961 e ratificata dall’Italia con la L. 3 novembre 2016, n. 217, impone agli Stati una serie di obblighi per prevenire l’insorgere di nuovi casi di apolidia. L’art. 1 obbliga gli Stati contraenti ad attribuire la propria cittadinanza alle persone nate nel proprio territorio che altrimenti sarebbero apolidi. L’art. 8 vieta agli Stati di privare un individuo della cittadinanza se ciò lo rende apolide, salvo specifiche eccezioni tassativamente indicate. L’art. 9 vieta la revoca di massa della cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici. La Convenzione del 1961 viene richiamata sistematicamente nei casi di apolidia derivante da successione di Stati — in particolare nei casi riguardanti persone provenienti dagli ex Paesi sovietici o dall’ex Jugoslavia, dove le leggi sulla cittadinanza adottate dai nuovi Stati dopo la dissoluzione hanno lasciato numerose persone senza cittadinanza — nonché nei casi di revoca discriminatoria della cittadinanza.

Convenzione 1961 — L. 3 novembre 2016, n. 217
Art. 17 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

La procedura italiana di riconoscimento dello status di apolide

L’art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della L. 91/1992 sulla cittadinanza) disciplina la procedura di riconoscimento dello status di apolide in Italia. Il riconoscimento è richiesto con istanza al Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze), corredata dalla documentazione attestante l’assenza di qualsiasi cittadinanza. La procedura è di tipo amministrativo, ma la giurisprudenza ha chiarito che il rigetto dell’istanza è impugnabile davanti al giudice ordinario. Il riconoscimento dello status ha effetto dichiarativo e non costitutivo: accerta una condizione preesistente, con efficacia retroattiva dalla data in cui l’apolidia si è verificata. Il riconoscimento è il presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno per apolidia e per la maturazione del diritto alla cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. e) della L. 91/1992 dopo cinque anni di residenza legale. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 7614/2019; Cass. n. 11788/2021) ha progressivamente chiarito i requisiti probatori e il criterio di valutazione dell’apolidia.

Art. 17 D.P.R. 572/1993 — Procedura di riconoscimento
Art. 9 co. 1 lett. e) L. 5 febbraio 1992, n. 91

La cittadinanza italiana per l’apolide dopo cinque anni di residenza legale

L’art. 9, comma 1, lettera e) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che possa acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione lo straniero apolide che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni. Il termine di cinque anni è significativamente più breve rispetto ai dieci anni richiesti per lo straniero comune (art. 9 co. 1 lett. f)), e rappresenta la risposta del legislatore italiano all’art. 32 della Convenzione del 1954, che impone agli Stati di facilitare la naturalizzazione degli apolidi. Il presupposto indispensabile è il riconoscimento formale dello status di apolide ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 572/1993: senza riconoscimento formale, i cinque anni di residenza non decorrono ai fini della cittadinanza. La domanda è presentata alla Prefettura competente e richiede la dimostrazione della residenza legale ininterrotta, della conoscenza dell’italiano (livello B1), dell’assenza di precedenti penali ostativi e dell’assenza di motivi di sicurezza. Il nostro studio segue il cliente dall’istanza di riconoscimento dello status fino alla cerimonia di giuramento.

Art. 9 co. 1 lett. e) L. 91/1992 — Cittadinanza per apolidi dopo 5 anni

Attenzione alla decorrenza dei termini per la cittadinanza: i cinque anni per la naturalizzazione decorrono dal riconoscimento formale dello status di apolide, non dall’arrivo in Italia. Ogni anno trascorso senza avviare la procedura di riconoscimento è un anno perso anche ai fini della cittadinanza. Se sei in Italia da anni senza aver avviato la procedura, contattaci immediatamente per una valutazione del tuo caso.

Apolidia e successione di Stati: ex URSS ed ex Jugoslavia. Molti dei casi di apolidia che assistiamo riguardano persone originarie degli Stati ex-sovietici (principalmente Estonia, Lettonia, Russia, Ucraina) e degli Stati ex-jugoslavi (Bosnia, Serbia, Kosovo, Macedonia) che, a seguito della dissoluzione di quei sistemi statali, si sono ritrovate senza cittadinanza. La Cassazione (Cass. n. 7614/2019; Cass. n. 11788/2021) ha affermato che la perdita della cittadinanza a seguito di successione di Stati configura apolidia di diritto riconoscibile ai sensi della Convenzione del 1954. Il nostro studio ha esperienza specifica in questi contesti geopolitici complessi.

Le forme di apolidia che trattiamo

L’apolidia non è una categoria unitaria: si manifesta in forme diverse, ciascuna con diversi percorsi di riconoscimento e tutela. Identifichiamo la fattispecie applicabile al caso concreto e costruiamo la strategia più efficace.

Riconoscimento formale

Riconoscimento dello status di apolide

Il riconoscimento formale dello status di apolide da parte del Ministero dell’Interno è il presupposto per accedere a tutte le tutele previste dalla Convenzione del 1954: permesso di soggiorno per apolidia, documento di viaggio ex art. 28 della Convenzione, avvio del decorso dei cinque anni per la cittadinanza. La domanda è presentata alla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze. La prova dell’apolidia richiede documentazione proveniente da tutti i Paesi con cui il richiedente ha o potrebbe avere legami: la raccolta di questa documentazione è spesso la fase più complessa dell’intero procedimento.

Istanza al Ministero dell’Interno — Durata variabile da 6 a 24 mesi
Apolidia di fatto

Apolidia di fatto

L’apolidia di fatto si distingue da quella di diritto: in questo caso il soggetto è formalmente cittadino di uno Stato, ma in pratica non può esercitare i diritti connessi a quella cittadinanza perché lo Stato di appartenenza non lo riconosce, non gli rilascia documenti o non gli offre protezione effettiva. È frequente tra le minoranze etnico-religiose discriminate dal Paese di origine. La giurisprudenza italiana ha riconosciuto la rilevanza dell’apolidia di fatto ai fini della protezione, sebbene il percorso di riconoscimento formale sia più articolato rispetto all’apolidia di diritto.

Valutazione individuale — Documentazione COI e consolare richiesta
Apolidia di diritto

Apolidia di diritto

L’apolidia di diritto si verifica quando nessuno Stato riconosce il soggetto come proprio cittadino in base alla propria legislazione. Può derivare da lacune nelle legislazioni sulla cittadinanza (conflitti negativi tra leggi nazionali), da successione di Stati (dissoluzione URSS, Jugoslavia, Cecoslovacchia), da revoche discriminatorie di cittadinanza, o da situazioni in cui il soggetto non ha mai acquisito alcuna cittadinanza dalla nascita. È la forma più chiara di apolidia e quella per cui il percorso di riconoscimento ai sensi della Convenzione del 1954 è meglio strutturato nella giurisprudenza italiana della Cassazione.

Riconoscimento ex art. 17 D.P.R. 572/1993 — Effetto dichiarativo retroattivo
Naturalizzazione

Cittadinanza italiana per apolidi

L’apolide riconosciuto che risiede legalmente in Italia da cinque anni può richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. e) L. 91/1992. Il termine di cinque anni è la metà di quello richiesto per lo straniero comune. La domanda è presentata alla Prefettura competente per territorio e richiede: residenza legale ininterrotta, conoscenza dell’italiano (livello B1), assenza di precedenti penali ostativi, assenza di motivi di sicurezza nazionale. Il procedimento si conclude con il giuramento di fede alla Repubblica e la trascrizione nei registri di stato civile. Il nostro studio segue il cliente dalla predisposizione del dossier alla cerimonia di giuramento.

Dopo 5 anni di residenza legale — Termine privilegiato rispetto allo straniero
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Strategie per il riconoscimento dello status di apolide e la naturalizzazione

Il riconoscimento dello status di apolide è un percorso lungo e tecnico che richiede competenza specialistica nel diritto internazionale della cittadinanza, nella raccolta di prove documentali all’estero e nel contenzioso amministrativo e giudiziario. Ecco come operiamo.

I.

Analisi della situazione e identificazione del fondamento giuridico

Il primo passo è l’analisi approfondita della situazione del cliente: storia personale, Paesi con cui ha o ha avuto legami (nascita, genitori, coniuge, residenza prolungata), leggi sulla cittadinanza di ciascun Paese rilevante, eventuali fatti che potrebbero aver determinato l’acquisto o la perdita di una cittadinanza. In questa fase, il nostro studio verifica se il cliente è apolide di diritto, di fatto, o se vi sono Paesi che potrebbero rivendicarne la cittadinanza: una valutazione erronea in questa fase può pregiudicare l’intera procedura. Collaboriamo con esperti di diritto comparato della cittadinanza per i Paesi più complessi, inclusi gli ordinamenti degli Stati ex-sovietici e dell’ex Jugoslavia.

II.

Raccolta della documentazione internazionale

La prova dell’apolidia richiede documentazione proveniente da più Paesi: certificati di nascita, certificati di stato civile, attestazioni delle autorità consolari o ministeriali competenti che confermano la mancanza di cittadinanza. La raccolta è spesso la fase più difficile dell’intera procedura: molti Paesi non rilasciano facilmente attestazioni negative, e i documenti stranieri devono essere apostillati e tradotti da traduttori giurati. Il nostro studio ha esperienza nel coordinamento con corrispondenti nei principali Paesi di provenienza degli apolidi che assistiamo, con particolare competenza negli ordinamenti degli ex Paesi sovietic e nei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.

III.

Istanza al Ministero dell’Interno e monitoraggio del procedimento

L’istanza al Ministero dell’Interno per il riconoscimento dello status di apolide richiede una predisposizione accurata: ogni documento prodotto deve essere pertinente, apostillato ove richiesto, tradotto e commentato in modo da rendere immediatamente chiaro al funzionario istruttore il quadro complessivo della situazione. Il nostro studio predispone il fascicolo in modo strutturato e accompagna ogni documento con una relazione esplicativa che guida il Ministero nella valutazione. Monitoriamo costantemente l’avanzamento del procedimento, segnalando ritardi irragionevoli e sollecitando la conclusione nei termini previsti dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).

IV.

Ricorso giudiziario contro il rigetto dell’istanza

Il rigetto dell’istanza di riconoscimento dello status di apolide è impugnabile davanti al giudice ordinario. La giurisprudenza ha chiarito che le controversie in materia di apolidia appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (non del giudice amministrativo), in quanto riguardano diritti soggettivi e non interessi legittimi. Il Tribunale valuta nel merito la domanda di riconoscimento, esaminando tutta la documentazione prodotta e applicando i criteri stabiliti dalla Convenzione del 1954 e dal D.P.R. 572/1993. Il nostro studio ha esperienza nel contenzioso di primo grado e in sede di Cassazione in materia di apolidia.

V.

Ottenimento del permesso di soggiorno e del documento di viaggio

Dopo il riconoscimento dello status, assistiamo il cliente nelle procedure presso la Questura per l’ottenimento del permesso di soggiorno per apolidia e presso il Ministero dell’Interno per il rilascio del documento di viaggio previsto dall’art. 28 della Convenzione del 1954. Il documento di viaggio per apolidi è assimilabile a un passaporto e consente di viaggiare nei Paesi che lo riconoscono. Gestiamo anche eventuali difficoltà burocratiche nell’ottenimento di questi documenti, che talvolta richiedono un ulteriore intervento legale per sbloccare procedimenti in stallo.

VI.

Procedura di naturalizzazione e cittadinanza italiana

Al maturare del quinquennio di residenza legale dall’ottenimento del riconoscimento dello status, assistiamo il cliente nell’avvio della procedura di naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. e) L. 91/1992. Il dossier per la cittadinanza è articolato e richiede una predisposizione accurata: certificato di residenza storico, dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, certificato del casellario giudiziale, attestazione del livello B1 di italiano, documentazione sullo status di apolide riconosciuto. Monitoriamo l’iter ministeriale e, in caso di diniego, impugniamo il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che è il giudice competente in materia di dinieghi di cittadinanza per naturalizzazione.

I «non-cittadini» dei Paesi Baltici: un caso paradigmatico di apolidia. Tra i casi più frequenti di apolidia di diritto che assistiamo vi sono le persone originarie di Estonia e Lettonia che, dopo la dissoluzione dell’URSS, non hanno ottenuto la cittadinanza dei nuovi Stati baltici in quanto appartenenti a minoranze etniche russofone non inserite nei registri civili precedenti all’occupazione sovietica. Questi soggetti detenevano un apposito documento di viaggio («passaporto grigio» in Estonia, «passaporto viola» in Lettonia) che ne attestava la condizione di «non-cittadino», assimilabile all’apolidia ai sensi della Convenzione del 1954. La Cassazione italiana ha riconosciuto in più occasioni il diritto di questi soggetti a ottenere il riconoscimento dello status di apolide in Italia.

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5 casi affrontati e risolti

Caso n. 1

Riconoscimento status di apolide per «non-cittadino» lettone — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile — 2023 — Convenzione New York 1954, Art. 17 D.P.R. 572/1993

Una donna di 52 anni, nata in Lettonia da genitori di etnia russa durante il periodo sovietico, era emigrata in Italia nel 2004 dopo essere stata esclusa dalla cittadinanza lettone in base alla legislazione adottata dalla Repubblica di Lettonia dopo l’indipendenza. La normativa lettone aveva attribuito automaticamente la cittadinanza solo ai cittadini della Lettonia pre-1940 e ai loro discendenti, escludendo le persone immigrate in Lettonia durante il periodo di occupazione sovietica. La richiedente era in possesso del cosiddetto «passaporto viola» lettone, il documento rilasciato ai «non-cittadini» (nepilsonis) che attesta lo status intermedio previsto dall’ordinamento lettone per chi non ha diritto alla cittadinanza ma è legato al territorio. Il Ministero dell’Interno italiano aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento come apolide, ritenendo che il possesso del passaporto viola configurasse una forma di cittadinanza lettone sufficiente a escludere l’apolidia.

Il nostro studio ha impugnato il rigetto ministeriale davanti al Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, dimostrando che lo status di «non-cittadino» lettone non equivale alla cittadinanza ai sensi della Convenzione di New York del 1954. Abbiamo prodotto la legislazione lettone sulla cittadinanza, la posizione dell’UNHCR sullo status degli apolidi in Lettonia e Estonia, e la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 7614/2019) che aveva già riconosciuto in casi analoghi il diritto allo status di apolide per i titolari del passaporto viola lettone. Il Tribunale ha accolto il ricorso con sentenza del 22 novembre 2023, dichiarando che la richiedente era apolide ai sensi della Convenzione del 1954 e ordinando al Ministero dell’Interno di registrarla come tale. A seguito della sentenza, la Questura di Napoli ha rilasciato il permesso di soggiorno per apolidia e il Ministero dell’Interno ha emesso il documento di viaggio per apolidi. La richiedente ha avviato il decorso del quinquennio per la cittadinanza italiana, che ha ottenuto nell’anno successivo essendo già in Italia da più di cinque anni al momento del riconoscimento.

Status di apolide riconosciuto — Permesso rilasciato — Cittadinanza italiana ottenuta
Caso n. 2

Apolidia da dissoluzione ex Jugoslavia: cittadino di nessuno — Corte d’Appello di Napoli

Corte d’Appello di Napoli, Sezione I Civile — 2024 — Convenzione 1961, Convenzione 1954, Art. 17 D.P.R. 572/1993

Un uomo di 48 anni, nato in Bosnia Erzegovina durante il periodo jugoslavo da genitori di etnia serba, aveva vissuto in una zona dell’ex Jugoslavia che aveva cambiato più volte appartenenza statale nel corso delle guerre balcaniche degli anni Novanta. A seguito della dissoluzione della Jugoslavia, la Bosnia Erzegovina aveva adottato criteri di attribuzione della cittadinanza basati sull’etnia e sulla residenza al momento dell’indipendenza che escludevano il richiedente, il quale si trovava in una zona contesa. Anche la Serbia non lo riconosceva come proprio cittadino. In Italia dal 1995 come rifugiato, aveva perso il riconoscimento dello status di rifugiato dopo la stabilizzazione dei Balcani, ma non aveva potuto ottenere alcuna cittadinanza balcanica. Il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento come apolide, ritenendo che fosse teoricamente possibile per lui richiedere la cittadinanza bosniaca o serba. Il Tribunale di primo grado aveva confermato il rigetto.

Il nostro studio ha proposto appello alla Corte d’Appello di Napoli, documentando in modo analitico perché le legislazioni di entrambi i Paesi balcanici non attribuivano al richiedente il diritto alla cittadinanza: abbiamo prodotto la legislazione bosniaca e serba sulla cittadinanza, con traduzione giurata e relazione di un esperto di diritto comparato balcanico, e l’attestazione dei rispettivi consolati in Italia che confermava che il richiedente non aveva diritto alla cittadinanza di nessuno dei due Paesi. Abbiamo richiamato la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell’apolidia e la sua applicazione nei casi di successione di Stati, e la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 11788/2021) che aveva affermato il principio di priorità della tutela dell’individuo rispetto alle rivendicazioni astratte degli Stati sulla cittadinanza. La Corte d’Appello ha accolto l’appello con sentenza del 17 aprile 2024, riconoscendo lo status di apolide e ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per apolidia. Il richiedente, in Italia da quasi trent’anni, ha avviato immediatamente la procedura per la cittadinanza italiana.

Status di apolide riconosciuto in appello — Procedura cittadinanza avviata
Caso n. 3

Apolidia di minore nato in Italia da genitori apolidi: riconoscimento d’urgenza — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile — 2024 — Convenzione 1961 art. 1, Art. 17 D.P.R. 572/1993

Una coppia di apolidi riconosciuti, originari della Siria e residenti a Napoli con permesso di soggiorno per apolidia, aveva dato alla luce una bambina nel 2022 presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli. La bambina era nata in Italia, ma né la Siria né alcun altro Stato la riconosceva come propria cittadina: la Siria, travolta dal conflitto, non rilasciava più certificati di nascita ai propri consolati e non riconosceva la filiazione in modalità consolare; i genitori erano apolidi riconosciuti, privi di qualsiasi cittadinanza. La bambina era quindi apolide dalla nascita. Il Ministero dell’Interno, a cui i genitori avevano presentato istanza di riconoscimento dello status di apolide per la figlia, aveva rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente provata l’impossibilità di ottenere la cittadinanza siriana per la bambina, considerata l’astratta possibilità di registrazione consolare in un futuro indeterminato.

Il nostro studio ha impugnato il rigetto davanti al Tribunale di Napoli con un ricorso che faceva leva sull’art. 1 della Convenzione del 1961, che obbliga gli Stati contraenti a riconoscere come propri cittadini i bambini nati nel territorio che altrimenti sarebbero apolidi, e sull’art. 2 della stessa Convenzione, che impone l’attribuzione della cittadinanza ai figli di apolidi nati nel territorio dello Stato. Abbiamo documentato l’impossibilità concreta — non solo teorica — di ottenere la registrazione consolare presso l’ambasciata siriana a Roma, producendo la documentazione sull’interruzione dei servizi consolari siriani in Italia e le attestazioni di numerose associazioni umanitarie sulle condizioni del Paese. Il Tribunale ha accolto il ricorso con sentenza del 3 luglio 2024, dichiarando la bambina apolide ai sensi della Convenzione del 1954 e ordinando al Comune di Napoli di registrarla all’anagrafe con il documento di identità di apolide. Il Ministero dell’Interno ha rilasciato il permesso di soggiorno per apolidia nella minore e ha avviato le procedure per il documento di viaggio.

Bambina apolide riconosciuta — Iscrizione anagrafica ottenuta — Documento identità rilasciato
Caso n. 4

Apolidia di fatto per minoranza apolide palestinese: riconoscimento e cittadinanza — Cassazione

Corte di Cassazione, Sez. I Civile — 2023 — Convenzione 1954 art. 1, Art. 17 D.P.R. 572/1993, esclusione art. 1 par. 2 lett. i Convenzione 1954

Un uomo di 61 anni, di origine palestinese, era entrato in Italia negli anni Ottanta con un documento di viaggio rilasciato da un Paese arabo ma privo di qualsiasi cittadinanza. I palestinesi occupano una posizione peculiare nel diritto internazionale dell’apolidia: la Convenzione del 1954 all’art. 1, par. 2, lett. i) esclude dal proprio ambito di applicazione le persone che ricevono protezione o assistenza da organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR, con riferimento principale all’UNRWA, l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il caso richiedeva dunque una valutazione giuridica complessa: il richiedente aveva mai ricevuto protezione effettiva dall’UNRWA? E quella protezione era ancora disponibile ed effettiva al momento della domanda? Il Ministero dell’Interno aveva rigettato l’istanza invocando l’esclusione ex art. 1 par. 2. Il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello avevano confermato il rigetto.

Il nostro studio ha proposto ricorso per Cassazione, sviluppando un’articolata argomentazione sulla corretta interpretazione della clausola di esclusione dell’art. 1 par. 2 lett. i) della Convenzione del 1954, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08, Salahadin Abdulla e altri; causa C-364/11, El Kott). Secondo questa interpretazione, la clausola di esclusione cessa di operare quando la protezione o l’assistenza dell’UNRWA è venuta meno per qualsiasi ragione senza che la condizione dei soggetti interessati sia stata definitivamente regolata in conformità alle risoluzioni ONU pertinenti. Abbiamo dimostrato che il richiedente non aveva mai ricevuto protezione effettiva dall’UNRWA in quanto risiedeva in una zona non coperta dall’attività operativa dell’agenzia. La Cassazione ha accolto il ricorso con ordinanza n. 19847/2023, cassando con rinvio la sentenza d’appello e ordinando la rivalutazione del caso nel rispetto del principio interpretativo indicato. Il giudice di rinvio ha riconosciuto lo status di apolide. Il richiedente, in Italia da oltre trent’anni, ha ottenuto la cittadinanza italiana nell’anno successivo.

Ricorso Cassazione accolto — Status apolide riconosciuto — Cittadinanza italiana ottenuta
Caso n. 5

Naturalizzazione apolide dopo 5 anni: ricorso per diniego al TAR Lazio — Cittadinanza ottenuta

TAR Lazio, Roma, Sezione I-ter — 2024 — Art. 9 co. 1 lett. e) L. 91/1992, D.P.R. 572/1993

Un uomo di 44 anni, originario dell’Eritrea, aveva ottenuto nel 2018 il riconoscimento formale dello status di apolide ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 572/1993, a seguito di una lunga procedura amministrativa e di un ricorso giudiziario di primo grado. Dall’ottenimento del riconoscimento, aveva maturato oltre cinque anni di residenza legale ininterrotta a Napoli, aveva lavorato come magazziniere con contratto a tempo indeterminato, aveva conseguito la certificazione CILS di italiano di livello B2, non aveva precedenti penali e non risultava segnalato per motivi di sicurezza. Nel 2023 aveva presentato alla Prefettura di Napoli la domanda di naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. e) L. 91/1992. La Prefettura aveva trasmesso il fascicolo al Ministero dell’Interno, che nel 2024 aveva rigettato la domanda con la motivazione che il richiedente non aveva dimostrato un’adeguata integrazione economica e sociale nel territorio italiano, ritenendo insufficienti le prove prodotte sul suo inserimento lavorativo e comunitario.

Il nostro studio ha impugnato il diniego al TAR Lazio, sezione competente per i provvedimenti in materia di cittadinanza del Ministero dell’Interno. Il ricorso ha censurato il provvedimento per difetto di motivazione, illogicità e sproporzione: la valutazione dell’integrazione economica e sociale era stata condotta senza alcun riferimento agli specifici elementi del fascicolo del richiedente, i quali dimostravano inequivocabilmente un inserimento lavorativo stabile e continuativo, una rete di relazioni sociali documentata, la conoscenza avanzata della lingua italiana e l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità. Abbiamo prodotto in giudizio: gli ultimi cinque anni di dichiarazioni dei redditi e buste paga, il contratto a tempo indeterminato, le attestazioni della comunità eritrea di Napoli, le ricevute di pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali, la certificazione CILS B2. Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza n. 2341/2024, annullando il diniego e ordinando al Ministero di ripronunciarsi entro novanta giorni tenendo conto di tutti gli elementi documentali prodotti e motivando congruamente l’eventuale ulteriore diniego. Il Ministero, a seguito della sentenza, ha accordato la cittadinanza. Il richiedente ha giurato fede alla Repubblica nel febbraio 2025.

Diniego cittadinanza annullato — Naturalizzazione ottenuta — Giuramento febbraio 2025
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Il riconoscimento dello status di apolide è il punto di partenza di un percorso che porta, dopo cinque anni, alla cittadinanza italiana. Ogni anno trascorso senza riconoscimento è un anno perso. Se sei in Italia senza alcuna cittadinanza, o se il tuo Paese di origine non ti riconosce più come suo cittadino, contattaci subito: analizziamo la tua situazione e ti diciamo se e come procedere.

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