Il diritto di asilo è sancito dall’art. 10 co. 3 della Costituzione italiana e dalla Convenzione di Ginevra del 1951: lo straniero che non può tornare nel proprio Paese perché perseguitato per le sue opinioni politiche, la sua religione, la sua razza o la sua appartenenza a un gruppo sociale ha diritto a essere protetto. La Commissione Territoriale può sbagliare: una valutazione superficiale delle condizioni del Paese di origine, un’istruttoria carente, un’audizione condotta senza adeguate garanzie linguistiche o procedurali sono vizi che rendono il diniego annullabile. Il nostro studio impugna i dinieghi davanti alla Sezione Specializzata del Tribunale, con piena conoscenza della giurisprudenza europea e nazionale in materia di protezione internazionale.
L’art. 10 co. 3 della Costituzione italiana stabilisce che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica». Si tratta di un diritto soggettivo perfetto, azionabile direttamente davanti al giudice ordinario. La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia con L. 722/1954 e integrata dal Protocollo di New York del 1967, definisce il rifugiato come colui che «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui è cittadino e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato». Le due fonti — costituzionale e internazionale — si integrano reciprocamente e garantiscono una protezione multilivello che la giurisprudenza italiana ha progressivamente ampliato. La Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 29459/2019) ha chiarito che il giudice deve procedere a una valutazione officiosa delle condizioni del Paese di origine, indipendentemente dalle allegazioni del richiedente.
Art. 10 co. 3 Cost. — Conv. Ginevra 1951Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, recepisce la Direttiva 2004/83/CE (c.d. Direttiva Qualifiche) e disciplina le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato (artt. 7–16) richiede la sussistenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi per natura o frequenza, provenienti da agenti di persecuzione (Stato, partiti, organizzazioni), riconducibili ai motivi convenzionali (razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza a un gruppo sociale). La protezione sussidiaria (artt. 17–20) tutela chi, pur non essendo un rifugiato in senso stretto, correrebbe nel Paese di origine un rischio effettivo di subire un danno grave: condanna a morte, tortura o trattamenti inumani, violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. La protezione speciale (ex protezione umanitaria, disciplinata dall’art. 19 co. 1.1 TUI come modificato dal D.Lgs. 130/2020) tutela i casi in cui esistano seri motivi umanitari che non raggiungono le soglie delle forme maggiori, inclusa la situazione di vulnerabilità personale del richiedente. La valutazione di ciascuna forma è progressiva e autonoma: il diniego dello status di rifugiato non preclude l’esame della protezione sussidiaria, e così via.
D.Lgs. 251/2007 — Decreto QualificheIl D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, recepisce la Direttiva 2005/85/CE sulle procedure di asilo e disciplina il procedimento amministrativo davanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La norma garantisce al richiedente una serie di diritti procedurali fondamentali: il diritto all’audizione personale (art. 12), il diritto a un interprete (art. 14), il diritto di accesso agli atti (art. 20), il diritto a ricevere informazioni sulle COI (Country of Origin Information) utilizzate. L’art. 35-bis, introdotto dal D.L. 13/2017, disciplina il procedimento giurisdizionale di impugnazione del diniego: il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (ridotti a 15 giorni nei casi di manifesta infondatezza, procedura accelerata o ricorrente proveniente da Paese di origine sicuro). Il Tribunale giudica con rito camerale in composizione monocratica, con il contributo di apposite sezioni specializzate. La Corte di Cassazione ha affermato che il giudice deve procedere a una valutazione autonoma delle COI, non potendo semplicemente confermare le valutazioni della Commissione senza svolgere una propria indagine officiosa.
D.Lgs. 25/2008 — Decreto ProcedureIl Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato dall’Italia con L. 95/1970, ha eliminato i limiti geografici e temporali originariamente previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che si applicava soltanto agli eventi anteriori al 1 gennaio 1951 e, per gli Stati che avevano esercitato la facoltà di riserva geografica, soltanto ai rifugiati europei. Con il Protocollo, la definizione di rifugiato è diventata universale e senza limiti temporali, consentendo il riconoscimento della protezione a qualsiasi cittadino straniero perseguitato per i motivi convenzionali, indipendentemente dall’epoca e dalla provenienza geografica. Il Protocollo impone agli Stati aderenti di applicare le disposizioni sostanziali della Convenzione (artt. 2–34) a tutti i rifugiati, senza limitazioni. L’Italia, in quanto Stato parte di entrambi gli strumenti, ha l’obbligo internazionale di garantire una procedura di asilo equa e un esame individualizzato di ogni domanda.
Protocollo New York 1967 — Universalità della protezioneAttenzione ai termini: il ricorso contro il diniego della Commissione Territoriale deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (ridotti a 15 giorni per procedura accelerata e Paesi sicuri). La scadenza del termine preclude ogni rimedio giurisdizionale. Non aspettare: contattaci subito per una valutazione urgente.
Effetto sospensivo automatico. Il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale ha effetto automaticamente sospensivo dell’eventuale decreto di espulsione o rimpatrio, tranne nei casi tassativamente previsti dall’art. 35-bis co. 4 D.Lgs. 25/2008 (manifesta infondatezza, procedura accelerata, Paese di origine sicuro). In questi ultimi casi, la sospensione può essere chiesta al Tribunale con istanza urgente. La Corte EDU ha più volte condannato l’Italia per esecuzione di rimpatri in pendenza di procedimenti giudiziari (sent. Hirsi Jamaa c. Italia, Grande Camera, 23 febbraio 2012).
La Convenzione di Ginevra individua cinque motivi di persecuzione che fondano il diritto allo status di rifugiato. Ogni motivo ha caratteristiche giuridiche specifiche e richiede una diversa strategia argomentativa davanti alla Commissione e al Tribunale.
La persecuzione fondata sulle opinioni politiche tutela chi è perseguitato dallo Stato o da organizzazioni paramilitari per l’opposizione al regime, l’attivismo politico, il giornalismo critico o la difesa dei diritti umani. La giurisprudenza ha chiarito che rileva anche l’opinione politica attribuita al richiedente dagli agenti di persecuzione, anche se non realmente professata. La paura dev’essere oggettivamente fondata: non basta il timore soggettivo, ma occorre una credibile minaccia individualizzata o un contesto sistematico di persecuzione documentato dalle COI.
La persecuzione per motivi religiosi è tra le più diffuse nelle domande di asilo. Tutela non solo chi appartiene a una minoranza religiosa perseguitata dal regime, ma anche chi ha abbandonato la religione di maggioranza (apostasia), chi si rifiuta di seguire precetti religiosi obbligatori per legge, e chi pratica la propria fede in modo non conforme alle prescrizioni dello Stato. In molti Paesi, l’apostasia dall’Islam costituisce reato punibile con la morte: in questi casi lo status di rifugiato va riconosciuto quasi automaticamente, data la gravità del danno prospettato.
La persecuzione razziale o etnica tutela le minoranze etniche oggetto di discriminazione sistematica, violenza o sterminio da parte dello Stato o di organizzazioni che lo Stato non può o non vuole controllare. Rientrano in questa categoria le persecuzioni contro le minoranze Rom, le persecuzioni contro le minoranze Hazara in Afghanistan, le violenze contro le etnie non-arabe in Sudan, le discriminazioni contro i Rohingya in Myanmar. La valutazione richiede una approfondita analisi delle COI relative alla situazione specifica dell’etnia nel Paese di origine.
Il motivo dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale è il più aperto e controverso tra quelli convenzionali. La giurisprudenza europea e italiana lo ha applicato a: persone LGBTQ+ in Paesi in cui l’omosessualità è criminalizzata o perseguitata, donne soggette a mutilazioni genitali femminili o a matrimoni forzati, vittime di traffico di esseri umani, familiari di oppositori politici. Il gruppo sociale deve essere definito da caratteristiche condivise innate o immutabili, o talmente fondamentali per l’identità da non poter essere preteso che vengano rinunciate.
La persecuzione per motivi di genere è espressamente menzionata dalla Direttiva Qualifiche (recepita dal D.Lgs. 251/2007) come autonomo motivo di protezione internazionale. Include: violenza domestica perpetrata con connivenza o impunità statale, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, crimini d’onore, violenza sessuale come arma di guerra. La Corte di Cassazione (Cass. n. 28152/2018) ha affermato che la violenza di genere può integrare la fattispecie del danno grave rilevante per la protezione sussidiaria quando lo Stato di provenienza non è in grado di offrire adeguata protezione.
L’obiezione di coscienza al servizio militare può costituire motivo di protezione internazionale quando il sistema giuridico del Paese di origine non riconosce tale diritto e punisce severamente i renitenti. La tutela è rafforzata quando il servizio militare obbligherebbe il richiedente a partecipare a conflitti o operazioni in cui vengono sistematicamente commessi crimini di guerra o contro l’umanità. La Corte di Giustizia dell’UE (sentenza Shepherd, C-472/13, 26 febbraio 2015) ha riconosciuto che la diserzione può integrare il motivo di persecuzione per «opinione politica» quando il richiedente si rifiuta di partecipare a un conflitto contrario al diritto internazionale.
Il ricorso contro il diniego della Commissione Territoriale non è una semplice impugnazione burocratica: è un giudizio completo nel quale il Tribunale rivaluta integralmente i fatti e le prove. La nostra strategia difensiva è costruita su un lavoro approfondito di raccolta documentale, analisi delle COI e conoscenza aggiornata della giurisprudenza europea e nazionale.
Il ricorso avverso il diniego della Commissione Territoriale si propone davanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale competente per territorio, entro 30 giorni dalla notifica (15 giorni nelle procedure accelerate). Il rito è camerale e il giudice valuta il caso con piena cognizione, potendo acquisire autonomamente documenti e informazioni sul Paese di origine. Curiamo personalmente la redazione del ricorso, la traduzione e l’autenticazione dei documenti e l’assistenza all’eventuale audizione del ricorrente davanti al Tribunale.
Le COI — le informazioni sulla situazione dei diritti umani nel Paese di origine — sono il cuore del procedimento di asilo. Una buona strategia difensiva richiede l’individuazione delle fonti più autorevoli e aggiornate: UNHCR, EASO/EUAA, Amnesty International, Human Rights Watch, U.S. State Department, ACCORD. Costruiamo un dossier COI personalizzato per ogni caso, contestando le valutazioni della Commissione con documenti ufficiali e aggiornati che dimostrano la persecuzione sistematica nel Paese di origine e l’assenza di protezione statale.
Quando il diniego è accompagnato da un provvedimento espulsivo esecutivo, o quando la procedura accelerata non conferisce effetto sospensivo automatico al ricorso, richiediamo al Tribunale la sospensione cautelare urgente del rimpatrio nelle more del giudizio. L’istanza deve documentare il fumus boni iuris (fondatezza apparente del ricorso) e il periculum in mora (irreversibilità del danno in caso di rimpatrio). La Corte EDU ha affermato che il rimpatrio in pendenza di ricorso viola l’art. 13 CEDU in combinato con l’art. 3 (Sultani c. Francia; De Souza Ribeiro c. Francia).
La strategia difensiva non si limita alla forma di protezione richiesta originariamente: il Tribunale deve esaminare autonomamente tutte e tre le forme (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale) in ordine decrescente, e riconoscere quella più idonea al caso concreto. Costruiamo il ricorso in modo da richiedere in via principale lo status di rifugiato, e in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, la protezione speciale. Questa struttura massimizza le probabilità di ottenere almeno una forma di tutela per il nostro assistito.
I richiedenti asilo in condizione di speciale vulnerabilità — minori non accompagnati, vittime di tortura, di tratta, di violenza di genere, persone con patologie gravi — hanno diritto a garanzie procedurali rafforzate. Il D.Lgs. 25/2008 impone alla Commissione e al Tribunale di adottare misure appropriate, inclusa la nomina di un tutore per i minori e la predisposizione di ambienti adeguati per le audizioni. Quando queste garanzie non sono state rispettate, il vizio procedurale costituisce motivo autonomo di annullamento del diniego e di rinvio per nuovo esame.
Quando il Tribunale di primo grado conferma il diniego, valutamos il ricorso in Cassazione per violazione di legge o vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha elaborato una ricca giurisprudenza in materia di protezione internazionale, affermando tra l’altro: l’obbligo di valutazione officiosa delle COI (Cass. Sez. Un. n. 29459/2019), l’impossibilità di attribuire valore negativo alla mancanza di documenti dai Paesi in cui i documenti non sono rilasciabili, l’obbligo di motivazione specifica sui singoli motivi di protezione. Teniamo aggiornata la nostra conoscenza della giurisprudenza della Prima Sezione civile della Cassazione, che è la sezione competente in materia di immigrazione.
Il diniego della Commissione non è definitivo. La Commissione Territoriale svolge una funzione amministrativa, non giurisdizionale: il suo diniego può essere integralmente rivalutato dal Tribunale, che non è vincolato alle valutazioni della Commissione e può riconoscere la protezione anche in casi in cui la Commissione l’aveva negata. Il tasso di ribaltamento giurisdizionale dei dinieghi è storicamente significativo in molte sezioni territoriali. Non rassegnarsi al diniego della Commissione: contattaci per valutare la fondatezza del ricorso.
Un cittadino afghano di etnia Hazara, in Italia da tre anni con permesso per protezione umanitaria in scadenza, aveva presentato domanda di protezione internazionale allegando di essere stato membro di un’organizzazione giovanile di difesa dei diritti civili a Kabul e di aver subito gravi minacce da parte dei Talebani a seguito della presa del potere nell’agosto 2021. La Commissione Territoriale di Napoli aveva rigettato la domanda ritenendo la narrazione non credibile perché «generica» e priva di adeguata documentazione. La decisione non aveva considerato il contesto oggettivo del Paese di origine, in cui la persecuzione sistematica degli attivisti politici Hazara da parte dei Talebani era ampiamente documentata dalle principali fonti internazionali.
Abbiamo impugnato il diniego dinanzi al Tribunale di Napoli, costruendo un ricorso articolato su tre piani distinti. In primo luogo, abbiamo contestato la valutazione di non credibilità della Commissione, evidenziando come il richiedente avesse fornito dettagli circostanziati e coerenti sulla propria attività politica, sui luoghi frequentati, sulle modalità con cui era stato minacciato, e come la «genericità» rilevata dalla Commissione fosse in realtà il risultato di una trascrizione inadeguata dell’audizione. In secondo luogo, abbiamo prodotto un dossier COI di oltre 40 pagine che documentava, attraverso rapporti UNHCR, EUAA e Amnesty International, la persecuzione sistematica degli Hazara e degli attivisti politici da parte dei Talebani nell’Afghanistan post-agosto 2021. In terzo luogo, abbiamo citato la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 13353/2021) che impone al giudice un’analisi obiettiva delle COI indipendentemente dal giudizio di credibilità espresso sulla narrazione del richiedente.
Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 14 marzo 2023, riconoscendo lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e 10 D.Lgs. 251/2007. La decisione ha affermato che, in un Paese in cui la persecuzione degli attivisti politici Hazara da parte dei Talebani è sistematica e documentata, la valutazione di credibilità soggettiva della narrazione non può oscurare il dato oggettivo della persecuzione generalizzata nel Paese di origine. Il nostro assistito ha ottenuto il permesso di soggiorno per rifugiato della durata di cinque anni, rinnovabile.
Status di rifugiato riconosciuto — Permesso 5 anni rilasciatoUna giovane donna nigeriana, vittima accertata di tratta di esseri umani, aveva presentato domanda di protezione internazionale allegando che, nel caso di rimpatrio in Nigeria, sarebbe stata reintrodotta nella rete di sfruttamento dalla quale era fuggita grazie all’intervento di un’organizzazione di assistenza alle vittime di tratta. La Commissione Territoriale aveva riconosciuto la protezione speciale ma non la protezione sussidiaria, ritenendo che il rischio di reinserimento nella rete di tratta non raggiungesse la soglia della «violenza indiscriminata derivante da conflitto armato» richiesta dall’art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007, e che la persecuzione di genere non integrasse neanche il motivo di cui alle lettere a) e b) della stessa norma (pena di morte, tortura o trattamenti inumani).
Abbiamo proposto ricorso contestando questa lettura restrittiva. Il nostro argomento principale era che la violenza a cui sarebbe stata esposta la richiedente in caso di rimpatrio — compresa la violenza fisica e sessuale da parte dei suoi sfruttatori, ampiamente documentata dalla relazione del centro antitratta che la assisteva — integrava pienamente la nozione di «trattamenti inumani e degradanti» di cui all’art. 14 lett. b) D.Lgs. 251/2007, nonché la violazione dell’art. 3 CEDU. Abbiamo citato la Cassazione (n. 28152/2018) secondo cui la violenza di genere sistematica e lo sfruttamento sessuale possono integrare il danno grave rilevante per la protezione sussidiaria quando lo Stato di provenienza è strutturalmente incapace di offrire protezione alle vittime di tratta. Abbiamo prodotto un dossier COI specifico sulla situazione della Nigeria in materia di tratta di esseri umani e sulla pratica delle reti criminali Owerri, nonché le relazioni del centro antitratta che documentavano le minacce ricevute dalla richiedente.
Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 22 gennaio 2024, riconoscendo la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) D.Lgs. 251/2007. La decisione ha affermato che la violenza sessuale sistematica organizzata da una rete criminale con cui lo Stato nigeriano non riesce a confrontarsi efficacemente costituisce trattamento inumano e degradante rilevante ai fini della protezione sussidiaria. La richiedente ha ottenuto il permesso per protezione sussidiaria di durata quinquennale.
Protezione sussidiaria riconosciuta — Permesso 5 anni rilasciatoUn giornalista pakistano, collaboratore di una testata giornalistica online di opposizione al governo militare, aveva presentato domanda di asilo allegando di essere stato arrestato, detenuto e torturato dai servizi di sicurezza pakistani (ISI) per la sua attività di denuncia della corruzione all’interno delle forze armate. Dopo il rilascio, era fuggito dal Pakistan e aveva raggiunto l’Italia, dove aveva presentato la domanda di asilo. La Commissione Territoriale di Roma aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’attività giornalistica del richiedente non avesse carattere politico sufficiente a integrare il motivo di persecuzione convenzionale, e che le violenze subite fossero riconducibili a iniziative individuali di agenti corrotti piuttosto che a una politica sistematica dello Stato. Il diniego non aveva considerato la documentazione medica attestante i segni di tortura, né le minacce ricevute dopo il rilascio.
Abbiamo costruito il ricorso su tre assi principali. Primo: la persecuzione per attività giornalistica di denuncia politica integra pienamente il motivo convenzionale dell’«opinione politica», non richiedendo la formale adesione a un partito. Secondo: i servizi di intelligence pakistani (ISI) non sono agenti «individuali corrotti» ma un’istituzione statale riconosciuta, e le loro azioni erano quindi imputabili allo Stato. Terzo: la documentazione medica attestante i segni di tortura, concordante con la narrazione del richiedente, non era stata adeguatamente valutata dalla Commissione, con violazione degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 251/2007 sull’onere della prova. Abbiamo prodotto rapporti di RSF (Reporter senza Frontiere) e Human Rights Watch sulla sistematica persecuzione dei giornalisti in Pakistan, nonché una perizia medico-legale redatta da un esperto in documentazione della tortura.
Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 9 giugno 2023, riconoscendo lo status di rifugiato per persecuzione per opinioni politiche. La decisione ha affermato che la persecuzione di giornalisti d’inchiesta da parte di apparati statali costituisce persecuzione politica in senso convenzionale, e che la documentazione medica di lesioni compatibili con la tortura impone al giudice un onere di approfondimento rafforzato che la Commissione aveva omesso.
Status di rifugiato riconosciuto — Persecuzione politica accertataUn giovane cittadino gambiano aveva presentato domanda di asilo allegando di essere perseguitato nel proprio Paese di origine a causa del proprio orientamento sessuale. Il Gambia criminalizza l’omosessualità con pene fino all’ergastolo. Il richiedente aveva riferito di essere stato denunciato alla polizia da un familiare, di essere stato detenuto e picchiato, e di essere fuggito dopo essere riuscito a corrompere la guardia carceraria. La Commissione Territoriale aveva rigettato la domanda, affermando che la narrazione non era credibile perché il richiedente non era stato in grado di descrivere con precisione la struttura della prigione in cui era stato detenuto — una valutazione che ignorava che la detenzione si era svolta al buio — e perché non aveva prodotto documenti relativi alla denuncia sporta contro di lui — una richiesta irragionevole rispetto a un sistema come quello gambiano.
Abbiamo impugnato il diniego censurando in primo luogo il metodo con cui la Commissione aveva valutato la credibilità: i criteri utilizzati erano irragionevoli, sproporzionati e non tenevano conto delle circostanze traumatiche della detenzione né dell’impossibilità strutturale di produrre documentazione da un Paese in cui essere gay è un crimine. In secondo luogo, abbiamo richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (sentenze F. e a. C-199/12, A. e a. C-148/13) che afferma che l’orientamento sessuale costituisce caratteristica intrinseca della persona, non rinunciabile, e che la criminalizzazione dell’omosessualità da parte dello Stato di origine configura persecuzione convenzionale. In terzo luogo, abbiamo documentato con COI aggiornate la situazione di persecuzione sistematica degli omosessuali in Gambia, incluse le dichiarazioni del Presidente che aveva definito gli omosessuali «cancro da eradicare». Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 5 marzo 2024, riconoscendo lo status di rifugiato per appartenenza a un gruppo sociale determinato.
Status di rifugiato riconosciuto — Orientamento sessuale tutelatoUn cittadino tunisino, in Italia da quattro anni e padre di due figli minori cittadini italiani, aveva presentato domanda di protezione internazionale a seguito di un decreto di espulsione emesso per irregolarità del soggiorno. La Commissione Territoriale aveva rigettato tutte le forme di protezione, affermando che la Tunisia era un Paese sicuro e che la situazione personale del richiedente non presentava elementi di protezione rilevanti. Il richiedente aveva tuttavia documentato una situazione di vulnerabilità specifica: in Tunisia era conosciuto come soggetto che aveva vissuto in Italia per anni, frequentando ambienti culturalmente «occidentalizzati»; fonti locali credibili avevano segnalato che il suo ritorno sarebbe stato accolto con ostilità da gruppi salafiti locali che lo consideravano un «apostata de facto» per lo stile di vita adottato.
Abbiamo costruito il ricorso non tanto sulla struttura tipica della protezione internazionale, ma articolando con precisione tre motivi distinti. Primo: il principio di non-refoulement ex art. 33 Conv. Ginevra si applica anche in assenza di formale status di rifugiato quando il rischio di danno grave nel Paese di origine è credibile. Secondo: il forte radicamento familiare in Italia — due figli minori cittadini italiani conviventi — integra ex se una situazione di protezione speciale ai sensi dell’art. 19 co. 1.1 TUI, in quanto l’espulsione violerebbe il diritto alla vita familiare tutelato dall’art. 8 CEDU. Terzo: la qualificazione della Tunisia come Paese sicuro è soggetta a verifica concreta nel caso individuale, e non può essere assunta in modo automatico quando il richiedente dimostri di essere esposto a rischi individuali specifici. Il Tribunale ha riconosciuto la protezione speciale e disposto il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Protezione speciale riconosciuta — Espulsione scongiurata — Unità familiare preservataLa Commissione Territoriale può sbagliare, e spesso sbaglia. La valutazione del Tribunale è autonoma e completa: il giudice può riconoscere la protezione anche dove la Commissione l’ha negata. Ma il termine per ricorrere è breve: 30 giorni dalla notifica del diniego (15 giorni in procedura accelerata). Contattaci subito per una valutazione urgente del tuo caso: analizziamo il diniego e ti diciamo in poche ore se e come impugnarlo.
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