Art. 9 D.Lgs. 286/1998  •  Dir. 2003/109/CE

La Questura ha negato il permesso UE per lungo soggiornanti?
Cinque anni di vita in Italia meritano un titolo stabile. Impugniamo il diniego.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo — la vecchia «carta di soggiorno» a tempo indeterminato — è il titolo di soggiorno più solido che uno straniero non comunitario possa ottenere in Italia: è a tempo indeterminato, non è legato a una specifica ragione di soggiorno, conferisce diritti quasi equivalenti a quelli del cittadino italiano e è revocabile solo in casi tassativi. Richiede cinque anni di soggiorno regolare ininterrotto, reddito sufficiente, alloggio idoneo e il superamento di un test di lingua italiana di livello A2. La Questura rigetta spesso queste istanze invocando carenze di requisiti che invece sussistono: il diniego va impugnato. Il nostro studio analizza ogni caso e costruisce il ricorso più efficace.

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Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nel diritto italiano ed europeo

Art. 9 D.Lgs. 286/1998 (TUI) — Norma fondamentale

I requisiti del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

L’art. 9 del Testo Unico Immigrazione disciplina il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che ha sostituito la previgente «carta di soggiorno» a seguito del recepimento della Direttiva 2003/109/CE. Il comma 1 stabilisce i requisiti cumulativi che lo straniero deve soddisfare per ottenere questo titolo: a) soggiorno regolare e ininterrotto in Italia da almeno cinque anni; b) disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (dal 2024: circa 6.947,33 euro l’anno, aumentato al doppio se la domanda include familiari); c) disponibilità di un alloggio idoneo che rispetti i requisiti igienico-sanitari di ampiezza previsti dalla legge regionale; d) superamento di un test di conoscenza della lingua italiana di livello A2. Il permesso UE per lungo soggiornanti ha durata indeterminata e non è vincolato ad alcuna specifica ragione di soggiorno: lo straniero che lo ottiene può lavorare, studiare, avviare un’attività in proprio senza dover aggiornare il titolo ad ogni cambio di situazione. Il comma 4 prevede una serie di cause di inammissibilità e revoca tassativamente elencate, che devono essere interpretate restrittivamente dalla giurisprudenza.

Art. 9 TUI — D.Lgs. 286/1998
Direttiva 2003/109/CE — Diritto europeo

La direttiva europea sui soggiornanti di lungo periodo: effetto diretto e diritti garantiti

La Direttiva del Consiglio europeo 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, è la fonte europea che disciplina le condizioni di rilascio e le garanzie del titolo. La direttiva ha effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri: le sue disposizioni possono essere invocate direttamente davanti ai giudici nazionali nei confronti delle autorità amministrative che applicano norme nazionali difformi. L’art. 8 della direttiva stabilisce che il permesso ha durata illimitata o è rinnovabile automaticamente. L’art. 9 elenca tassativamente le cause di revoca o rifiuto di rinnovo, tra cui l’assenza dal territorio UE per più di 12 mesi consecutivi (o 6 anni cumulativi). L’art. 11 garantisce al titolare condizioni di parità con i cittadini nazionali in numerosi settori: accesso al lavoro, formazione professionale, istruzione, sicurezza sociale, assistenza fiscale, beni e servizi. La Corte di Giustizia dell’UE ha più volte affermato che le condizioni di accesso al lungo soggiornanti non possono essere rese più gravose dagli Stati membri rispetto a quanto previsto dalla direttiva.

Dir. 2003/109/CE — Soggiornanti lungo periodo
Requisiti: 5 anni — Reddito — Test A2 — Alloggio

Il calcolo dei cinque anni e i presupposti specifici

Il requisito dei cinque anni di soggiorno regolare ininterrotto è il più delicato. La giurisprudenza ha chiarito diversi aspetti cruciali: a) i periodi trascorsi in Italia con permesso per protezione internazionale si computano integralmente; b) le eventuali assenze temporanee dal territorio non interrompono la continuità se non superano i sei mesi consecutivi o i dieci mesi in cinque anni; c) i periodi trascorsi in Italia durante la minore età si computano se accompagnati da regolare soggiorno del genitore o tutore; d) la pendenza dell’istanza di rinnovo del permesso non interrompe il computo del periodo, purché la domanda sia stata presentata tempestivamente. Per il requisito reddituale, la Questura spesso computa erroneamente il reddito escludendo voci che invece devono essere considerate: indennità di disoccupazione, prestazioni sociali, reddito dei familiari conviventi. Il test di lingua A2 è superabile attraverso centri CPIA o Università per Stranieri accreditate: la Questura non può opporre il diniego per questo requisito se il certificato è rilasciato da ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione.

Art. 9 co. 1 TUI — Requisiti cumulativi

Attenzione ai termini: il ricorso contro il diniego del permesso UE per lungo soggiornanti deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (ricorso ex art. 18 D.Lgs. 150/2011). Il ricorso al TAR contro il diniego adottato dalla Prefettura va proposto entro 60 giorni. Non aspettare la scadenza del termine.

Il permesso UE lungo soggiornanti come garanzia contro l’espulsione. Il titolare di permesso UE per lungo soggiornanti gode di garanzie rafforzate contro l’espulsione: ai sensi dell’art. 9 co. 5-bis TUI, l’espulsione del lungo soggiornante può essere disposta solo quando lo straniero rappresenta una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e la decisione deve tenere conto della durata del soggiorno, dell’età, delle conseguenze per il nucleo familiare e dei legami con il Paese di origine. La Corte di Giustizia UE (sentenza Ziebell, C-371/08) ha affermato che le garanzie per i lungo soggiornanti devono essere analoghe a quelle per i cittadini comunitari ai sensi della Direttiva 2004/38/CE.

Le casistiche che trattiamo in materia di carta di soggiorno

Il permesso UE per lungo soggiornanti è oggetto di dinieghi, revoche e controversie su ciascuno dei requisiti previsti dalla legge. Ogni situazione richiede un’analisi specifica dei presupposti normativi e della giurisprudenza più recente.

Titolo principale

Permesso UE per lungo soggiornanti

Il titolo direttamente disciplinato dall’art. 9 TUI, rilasciato a chi soddisfa cumulativamente i quattro requisiti: cinque anni di soggiorno regolare ininterrotto, reddito sufficiente, alloggio idoneo, test A2. Il diniego è frequentemente fondato su contestazioni di uno o più requisiti: spesso il requisito reddituale è calcolato erroneamente, o il computo dei cinque anni esclude periodi che invece devono essere conteggiati. Ogni diniego merita un’analisi specifica.

Durata: indeterminata — Fonte: art. 9 TUI
Familiare

Carta di soggiorno per familiare del lungo soggiornante

I familiari del lungo soggiornante che lo accompagnano o lo raggiungono possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari che beneficia di garanzie rafforzate analoghe a quelle del lungo soggiornante sponsor. Il diniego del permesso familiare può essere impugnato lamentando la violazione dell’art. 9-bis TUI e delle disposizioni della Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare. La tutela si estende anche al coniuge e ai figli minori del lungo soggiornante che si trasferisce in un altro Stato membro dell’UE.

Fonte: art. 9-bis TUI — Dir. 2003/86/CE
Diniego penale

Diniego per precedenti penali: valutazione individuale

La presenza di precedenti penali non costituisce causa automatica di diniego del permesso UE per lungo soggiornanti. L’art. 9 co. 4 TUI prevede che il diniego per motivi di ordine pubblico debba basarsi su una valutazione concreta e individuale della pericolosità attuale del richiedente, tenendo conto della gravità dei reati, del tempo trascorso, del comportamento successivo e del radicamento familiare. La Corte di Cassazione (Sez. VI-1 civile, n. 14592/2022) ha affermato che un diniego fondato su condanne non attuali e non gravi, senza una valutazione prospettica individualizzata, è illegittimo per difetto di motivazione.

Fonte: art. 9 co. 4 TUI — principio di proporzionalità
Revoca

Revoca del permesso UE per lungo soggiornanti

La revoca del permesso UE per lungo soggiornanti è prevista dall’art. 9 co. 4 TUI e può avvenire solo nei casi tassativi: assenza dal territorio italiano per più di 12 mesi consecutivi (o 6 anni cumulativi), acquisto di titolo equivalente in altro Stato UE, pericolosità per l’ordine pubblico o sicurezza dello Stato, accertamento che il titolo è stato ottenuto fraudolentemente. Ogni revoca adottata al di fuori di questi casi tassativi è illegittima. La Questura deve comunicare l’avvio del procedimento di revoca e consentire al titolare di presentare osservazioni prima della decisione finale.

Fonte: art. 9 co. 4 TUI — art. 9 Dir. 2003/109/CE
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Strategie difensive per il permesso UE lungo soggiornanti

L’ottenimento e la difesa del permesso UE per lungo soggiornanti richiede una conoscenza approfondita tanto del diritto interno quanto del diritto europeo. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE è uno strumento difensivo fondamentale che spesso le Questure ignorano.

I.

Verifica completa dei requisiti e documentazione del quinquennio

Il primo passo è una verifica analitica del soddisfacimento di tutti e quattro i requisiti: cinque anni di soggiorno documentati permesso per permesso, calcolo del reddito complessivo includendo tutte le voci computabili, verifica dell’idoneità dell’alloggio, certificazione del test A2. Questo lavoro preventivo è essenziale sia per costruire un’istanza solida che riduca il rischio di diniego, sia per rispondere efficacemente al diniego già emesso. Molti dinieghi si basano su errori di calcolo o di valutazione documentale correggibili con la documentazione giusta.

II.

Ricorso al Tribunale Specializzato ex art. 18 D.Lgs. 150/2011

Il diniego del permesso UE per lungo soggiornanti emesso dalla Questura è impugnabile davanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale ordinario con il rito ex art. 18 D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni. Il giudice valuta la legittimità del diniego e può ordinare alla Questura il rilascio del permesso. La nostra esperienza in questa sede ci consente di costruire ricorsi efficaci, con riferimento tanto alla normativa interna quanto alle disposizioni della Direttiva 2003/109/CE con effetto diretto. Quando necessario, proponiamo contestualmente istanza cautelare urgente.

III.

Contestazione del calcolo del reddito e ricostruzione documentale

Il requisito reddituale è la causa più frequente di diniego e spesso il diniego è fondato su un calcolo erroneo. Ricostruiamo analiticamente il reddito computabile del richiedente nell’anno di riferimento, includendo tutte le voci che la legge e la circolare ministeriale del 2006 indicano come rilevanti: redditi da lavoro dipendente e autonomo, prestazioni INPS, indennità di malattia o inabilità, assegno di ricollocazione, redditi da locazione. In caso di reddito insufficiente di pochi euro, valutiamo la possibilità di presentare una nuova istanza documentando il raggiungimento della soglia minima.

IV.

Impugnazione del diniego per precedenti penali: proporzionalità e attualità

Quando il diniego è fondato su precedenti penali, costruiamo la difesa sul principio di proporzionalità e sulla necessità di una valutazione individuale e attualizzata della pericolosità. Il diniego deve essere preceduto da un giudizio prognostico concreto: condanne datate, reati di limitata gravità, comportamento irreprensibile negli anni successivi, radicamento familiare e lavorativo documentato sono tutti elementi che militano contro il diniego. Citiamo sistematicamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione che impone una valutazione individuale, non meccanica, della pericolosità.

V.

Ricorso al TAR contro la revoca: tassatività delle cause

La revoca del permesso UE per lungo soggiornanti è un provvedimento gravissimo e ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Quando la Questura adotta una revoca al di fuori di queste ipotesi, il provvedimento è radicalmente illegittimo e va impugnato con urgenza davanti al TAR competente (entro 60 giorni dalla notifica) o davanti al Tribunale ordinario (entro 30 giorni). L’istanza cautelare per la sospensione degli effetti della revoca deve essere presentata contestualmente al ricorso principale per impedire l’avvio di procedure espulsive nelle more del giudizio.

VI.

Tutela europea: invocazione diretta della Direttiva 2003/109/CE

La Direttiva 2003/109/CE ha effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri. Quando la normativa italiana o la sua applicazione da parte delle Questure è più restrittiva di quanto consentito dalla direttiva europea, invochiamo direttamente le disposizioni della direttiva davanti al giudice nazionale, chiedendo la disapplicazione della norma interna incompatibile. Questo strumento è particolarmente efficace in materia di computo del quinquennio (la direttiva ammette criteri di flessibilità che il TUI non recepisce integralmente) e in materia di revoca (le cause di revoca della direttiva sono più tassative di quelle del TUI).

Il permesso UE per lungo soggiornanti vale in tutta Europa. Uno dei vantaggi meno noti del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è la sua valenza europea: il titolare può trasferirsi in un altro Stato membro dell’Unione Europea per ragioni di lavoro, studio o ricongiungimento familiare, godendo di un regime agevolato rispetto al primo ingresso. Il diritto al trasferimento è disciplinato dagli artt. 14–23 della Direttiva 2003/109/CE. Chi ha già ottenuto il permesso UE per lungo soggiornanti in Italia può quindi stabilirsi in Germania, Francia o Spagna con procedure più semplici rispetto a chi non lo possiede.

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5 casi affrontati e risolti

Caso n. 1

Diniego permesso UE per calcolo erroneo del reddito — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Art. 9 co. 1 TUI — Requisito reddituale

Un cittadino tunisino, in Italia da sedici anni con una serie di permessi per lavoro subordinato rinnovati regolarmente, aveva presentato istanza per il permesso UE per lungo soggiornanti documentando un reddito da lavoro dipendente di 13.200 euro nell’anno precedente, un contratto di affitto regolarmente registrato per un appartamento di 65 mq, e il certificato del test A2 conseguito presso il CPIA di Napoli. La Questura di Napoli aveva rigettato l’istanza affermando che il reddito non raggiungeva la soglia minima richiesta per una famiglia composta da due persone (richiedente più coniuge convivente), calcolata in doppio rispetto all’assegno sociale, pari a circa 13.895 euro annui. La Questura non aveva tuttavia considerato che il coniuge del richiedente, presente in Italia con permesso per motivi familiari, percepiva un’indennità di accompagnamento INPS di circa 1.200 euro mensili per disabilità, che sommata al reddito del richiedente portava il reddito familiare complessivo a oltre 27.600 euro annui.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli, documentando analiticamente il reddito familiare complessivo: reddito da lavoro del richiedente certificato dalla CU del datore di lavoro, indennità di accompagnamento del coniuge certificata dall’INPS, e richiamando la circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, secondo cui il requisito reddituale deve essere verificato considerando il reddito complessivo del nucleo familiare, compresi i trasferimenti pubblici di natura assistenziale. Abbiamo citato la giurisprudenza (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2023) che aveva già affermato che l’indennità di accompagnamento INPS rientra tra i redditi computabili ai fini del requisito dell’art. 9 TUI. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 10 gennaio 2024, ordinando alla Questura il rilascio del permesso UE entro 30 giorni dalla notifica. Il richiedente ha ottenuto il permesso UE per lungo soggiornanti a tempo indeterminato.

Diniego annullato — Permesso UE rilasciato — Reddito correttamente ricalcolato
Caso n. 2

Diniego per precedente penale risalente: proporzionalità e radicamento familiare — TAR Campania

TAR Campania, Napoli, Sezione VI — 2023 — Art. 9 co. 4 TUI — Ordine pubblico

Un cittadino marocchino, in Italia da diciotto anni, aveva presentato istanza per il permesso UE per lungo soggiornanti dopo aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti: quindici anni di permessi per lavoro regolarmente rinnovati, reddito da lavoro subordinato stabile di 18.500 euro annui, alloggio di proprietà, test A2 superato. La Questura di Napoli aveva rigettato l’istanza richiamando una condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata risalente a undici anni prima, che aveva comportato la sospensione della patente per sei mesi e una multa. Nel provvedimento di diniego si affermava genericamente che la condanna era indice di «pericolosità per l’ordine pubblico» senza alcuna ulteriore motivazione e senza valutare il comportamento del richiedente negli anni successivi. Il richiedente era padre di tre figli minori nati in Italia e titolari di cittadinanza italiana, aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato da otto anni e non aveva ulteriori precedenti penali o carichi pendenti.

Abbiamo impugnato il diniego dinanzi al TAR Campania, lamentando la violazione del principio di proporzionalità e il difetto assoluto di motivazione. Il provvedimento non conteneva alcuna valutazione individualizzata della pericolosità attuale del richiedente, limitandosi a citare meccanicamente la condanna senza considerare: l’entità modesta del reato (violazione del Codice della Strada, non un reato contro persone o patrimonio), il tempo trascorso (undici anni senza ulteriori precedenti), il comportamento irreprensibile successivo, il profondo radicamento familiare (tre figli cittadini italiani) e lavorativo (contratto a tempo indeterminato da otto anni). Abbiamo citato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6264/2022, che afferma che la pericolosità per l’ordine pubblico deve essere attuale, concreta e adeguatamente motivata, non potendosi desumere automaticamente da qualsiasi precedente penale, indipendentemente dalla gravità e dall’età. Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza n. 3841/2023, annullando il diniego e ordinando alla Questura una nuova valutazione che tenesse conto dei criteri di proporzionalità e individualizzazione.

Diniego annullato — Nuova valutazione ordinata — Permesso UE successivamente rilasciato
Caso n. 3

Revoca illegittima per assenza superiore a 12 mesi: documentazione del caso di forza maggiore — TAR Campania

TAR Campania, Napoli, Sezione VI — 2024 — Art. 9 co. 4 lett. a) TUI — Revoca

Un cittadino cinese, titolare di permesso UE per lungo soggiornanti da sei anni, era rimasto bloccato in Cina a causa delle restrizioni di viaggio internazionali imposte durante l’emergenza pandemica COVID-19, con i voli internazionali tra Cina e Italia sospesi per oltre quattordici mesi. Al suo rientro in Italia, la Questura di Napoli aveva avviato un procedimento di revoca del permesso UE per lungo soggiornanti ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) TUI, che prevede la revoca quando il titolare è assente dal territorio italiano per più di dodici mesi consecutivi. L’applicazione meccanica della norma non teneva conto del fatto che l’assenza era stata determinata da una causa di forza maggiore — la sospensione dei voli internazionali e le restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia — indipendente dalla volontà del titolare e pienamente documentata.

Abbiamo impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al TAR Campania, argomentando su tre piani. Primo: la causa di forza maggiore esclude la volontarietà dell’assenza e quindi il presupposto della revoca; i provvedimenti delle autorità cinesi e italiane che avevano sospeso i voli erano atti normativi pubblici ai quali il richiedente non poteva sottrarsi. Secondo: la Direttiva 2003/109/CE (art. 9, par. 3) consente agli Stati membri di adottare eccezioni alla regola dei dodici mesi per gravi motivi, e la pandemia costituisce certamente tale motivo eccezionale. Terzo: abbiamo prodotto la documentazione dell’assenza forzata: i biglietti aerei cancellati, le comunicazioni delle compagnie aeree, i DPCM italiani che limitavano gli ingressi dalla Cina, i decreti cinesi di limitazione dei voli internazionali. Il TAR ha accolto il ricorso cautelare con decreto monocratico e, nel merito, con sentenza n. 4102/2024, annullando il provvedimento di revoca e affermando che la forza maggiore causata da emergenza sanitaria internazionale esclude il presupposto della volontarietà dell’assenza.

Revoca annullata — Permesso UE reintegrato — Forza maggiore riconosciuta
Caso n. 4

Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE: diniego per mancato riconoscimento del rapporto di coppia — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2023 — D.Lgs. 30/2007 — Dir. 2004/38/CE

Un cittadino brasiliano, convivente more uxorio con un cittadino tedesco residente in Italia da quattro anni, aveva presentato istanza per la carta di soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione Europea ai sensi del D.Lgs. 30/2007. La coppia conviveva nello stesso appartamento da tre anni, aveva un conto corrente cointestato, fatture utenze intestate a entrambi, e aveva dichiarato la convivenza all’anagrafe del comune di residenza. La Questura di Napoli aveva rigettato l’istanza affermando che il convivente more uxorio non rientra nella nozione di «familiare» prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 30/2007 che, nella lettura ristretta della Questura, include solo coniuge, figli minori e ascendenti a carico. La Questura non aveva considerato l’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 30/2007, che impone allo Stato di agevolare l’ingresso e il soggiorno del «partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata», né la corrispondente disposizione dell’art. 3 par. 2 della Direttiva 2004/38/CE.

Abbiamo proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, documentando la stabilitą della relazione attraverso le registrazioni anagrafiche, il contratto di locazione cointestato, le fatture utenze e le fotografie che documentavano la relazione nel tempo. Sul piano giuridico, abbiamo argomentato che l’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 30/2007 impone una valutazione individualizzata della relazione stabile, e che tale valutazione non era stata effettuata dalla Questura. Abbiamo richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (Rahman, C-83/11, 5 settembre 2012) che obbliga gli Stati a facilitare l’ingresso del partner stabile del cittadino UE mediante un esame approfondito della relazione. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 22 novembre 2023, ordinando alla Questura di emettere la carta di soggiorno a favore del richiedente, previo esame concreto della stabilità della relazione, che la documentazione prodotta dimostrava ampiamente.

Carta di soggiorno rilasciata — Convivenza stabile riconosciuta
Caso n. 5

Computo del quinquennio: periodi con permesso per protezione ammessi — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Art. 9 co. 1 TUI — Computo quinquennio

Un cittadino somalo, titolare di permesso per protezione sussidiaria da sette anni, aveva presentato istanza per il permesso UE per lungo soggiornanti documentando un soggiorno regolare in Italia di oltre sette anni: i primi due anni con permesso per richiesta asilo, i successivi cinque con permesso per protezione sussidiaria. La Questura di Napoli aveva rigettato l’istanza affermando che il periodo trascorso in Italia con il permesso per richiesta asilo non poteva essere computato ai fini del quinquennio richiesto dall’art. 9 TUI, in quanto il permesso per richiesta asilo è un titolo provvisorio che non certifica la regolarità del soggiorno in senso pieno. Questa motivazione era manifestamente errata: il permesso per richiesta asilo conferisce al richiedente il diritto a soggiornare regolarmente in Italia durante l’esame della domanda, e i periodi coperti da questo titolo devono essere computati ai fini del quinquennio.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli, documentando la cronologia completa dei titoli di soggiorno del richiedente e argomentando che il periodo coperto dal permesso per richiesta asilo è a tutti gli effetti un periodo di soggiorno «regolare» ai sensi dell’art. 9 co. 1 TUI. Abbiamo citato la Direttiva 2003/109/CE (considerando 6 e art. 3 par. 2 lett. c) che esclude solo i richiedenti asilo la cui domanda è pendente, non quelli che hanno già ottenuto un titolo (anche provvisorio) mentre la domanda viene esaminata. Abbiamo anche richiamato la circolare del Ministero dell’Interno n. 3/2007, che ha chiarito che i periodi coperti da permesso per protezione internazionale e da permesso per richiesta asilo sono computabili ai fini del quinquennio. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 14 maggio 2024, affermando che il periodo di soggiorno con permesso per richiesta asilo si computa integralmente nel quinquennio richiesto dall’art. 9 TUI, e ordinando alla Questura il rilascio del permesso UE per lungo soggiornanti.

Quinquennio riconosciuto integralmente — Permesso UE rilasciato
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