Art. 4 co. 2 L. 91/1992

Tuo figlio è nato in Italia ma non è italiano?
La legge gli riconosce il diritto alla cittadinanza al compimento dei diciotto anni. Non lasciare scadere il termine.

L’art. 4 co. 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 riconosce al figlio di stranieri nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino al compimento della maggiore età il diritto di dichiarare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana. Si tratta di un diritto potestativo: se il giovane presenta la dichiarazione entro un anno dal diciottesimo compleanno e i requisiti sussistono, la cittadinanza si acquista automaticamente. Dopo quel termine — inutilmente trascorso — la possibilità è perduta per sempre. Il nostro studio assiste i giovani e le loro famiglie in ogni fase: dalla verifica dei requisiti alla risoluzione dei problemi di interruzione della residenza, dal ricorso contro i dinieghi del Comune all’azione giudiziaria.

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La cittadinanza per i nati in Italia: fonti normative e giurisprudenza

Art. 4 co. 2 L. 91/1992 — Norma fondamentale

Il diritto alla cittadinanza per i nati in Italia: requisiti e procedura

L’art. 4 co. 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) prevede che «lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana». I requisiti sono dunque quattro: a) nascita in Italia; b) residenza legale ininterrotta dalla nascita fino al compimento dei diciotto anni; c) dichiarazione di volontà di acquistare la cittadinanza; d) presentazione della dichiarazione entro l’anno successivo al diciottesimo compleanno. La nascita in Italia e la residenza ininterrotta sono i requisiti più delicati: la giurisprudenza ha progressivamente chiarito cosa si intende per «residenza legale» (necessariamente accompagnata da un valido titolo di soggiorno del genitore) e per «ininterrotta» (che ammette assenze temporanee non prolungate, secondo i criteri del codice civile). La norma si configura come ius soli temperato: richiede non solo la nascita in Italia ma anche la residenza continuativa durante l’intera minore età.

Art. 4 co. 2 L. 91/1992
Art. 33 L. 98/2013 — Procedura semplificata

La semplificazione procedurale del 2013: dichiarazione all’Ufficiale di stato civile

L’art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha semplificato la procedura per l’acquisto della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992. Prima della riforma del 2013, la dichiarazione doveva essere presentata alla Questura; dal 2013, la dichiarazione si presenta all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza, che è tenuto a verificare i presupposti e a registrare l’acquisto della cittadinanza. La semplificazione non ha modificato i requisiti sostanziali, ma ha reso la procedura più accessibile e più rapida. Il Comune che nega la registrazione adotta un atto amministrativo impugnabile: il giovane può proporre ricorso al Tribunale ordinario (sezione di diritto civile), che valuta la sussistenza dei requisiti di legge e ordina al Comune la registrazione dell’acquisto della cittadinanza se i presupposti sono soddisfatti.

Art. 33 L. 98/2013 — Semplificazione
Corte Costituzionale n. 258/2017

La sentenza della Corte Costituzionale: il criterio della residenza effettiva

La sentenza della Corte Costituzionale 24 novembre 2017, n. 258, ha risolto un nodo interpretativo fondamentale in materia di cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992: cosa si intende per «residenza legale ininterrotta»? La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 L. 98/2013 nella parte in cui poteva essere interpretato come richiedente una formale iscrizione anagrafica continua, senza considerare la residenza effettiva. La Corte ha affermato che il requisito della residenza deve essere interpretato in modo teleologico, valorizzando la connessione effettiva del giovane con il territorio italiano: ciò che conta è che il giovane abbia vissuto realmente e continuativamente in Italia, abbia frequentato le scuole italiane, sia inserito nel tessuto sociale italiano. La mera lacuna anagrafica — determinata da inadempimenti burocratici dei genitori piuttosto che dalla mancanza di residenza effettiva — non può precludere l’acquisto della cittadinanza a chi abbia vissuto tutta la vita in Italia. Questa sentenza ha aperto significative possibilità di tutela per i giovani che presentavano interruzioni formali della residenza anagrafica pur avendo vissuto ininterrottamente in Italia.

Corte Cost. n. 258/2017 — Residenza effettiva
Residenza legale ininterrotta — Presupposto cruciale

Il computo della residenza: cosa si intende per «ininterrotta» e per «legale»

Il requisito della residenza legale ininterrotta genera il maggior numero di controversie. «Legale» significa che il genitore deve essere stato regolarmente soggiornante in Italia per tutta la durata della minore età del figlio: se il genitore ha avuto periodi di irregolarità del soggiorno, questi si riflettono negativamente sulla posizione del figlio. «Ininterrotta» significa, secondo la giurisprudenza prevalente, che il giovane deve aver avuto la propria residenza anagrafica continuativa in Italia, senza cancellazioni e re-iscrizioni che attestino trasferimenti della residenza all’estero. Tuttavia, dopo la sentenza Corte Cost. n. 258/2017, il giudice deve verificare se l’eventuale interruzione formale corrisponde a una reale assenza dall’Italia o è invece il frutto di errori o inadempimenti burocratici. Le assenze temporanee per vacanze, cure mediche o visita a parenti all’estero non interrompono la residenza se la residenza effettiva è rimasta in Italia. La cancellazione per irreperibilità disposta d’ufficio dal Comune può essere contestata quando non corrisponde a una reale assenza.

Residenza legale ininterrotta — art. 4 co. 2 L. 91/1992

Attenzione: il termine è perentorio. La dichiarazione di acquisto della cittadinanza deve essere presentata all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età. La scadenza di questo termine è perentoria: dopo la sua scadenza, il giovane nato in Italia perde per sempre la possibilità di acquistare la cittadinanza in base all’art. 4 co. 2 e dovrà seguire la procedura ordinaria di naturalizzazione (che richiede dieci anni di residenza legale dopo la maggiore età). Contattaci subito se il tuo figlio si avvicina ai diciotto anni.

Differenza tra «ius soli» puro e «ius soli temperato». L’art. 4 co. 2 L. 91/1992 non è ius soli puro (che attribuisce la cittadinanza automaticamente per il solo fatto della nascita nel territorio, come negli USA e in Brasile): è ius soli temperato, che richede la nascita nel territorio e la residenza legale ininterrotta durante tutta la minore età. Il dibattito politico sullo ius soli e lo ius culturae è separato da questo istituto, che è già legge vigente dal 1992. Molte famiglie ignorano che i propri figli nati in Italia abbiano già questo diritto: è importante verificare tempestivamente la posizione del giovane prima del diciottesimo compleanno.

Le casistiche che trattiamo in materia di cittadinanza per figli nati in Italia

Ogni situazione ha caratteristiche specifiche che richiedono un’analisi giuridica personalizzata. Dal caso più semplice (dichiarazione in presenza di tutti i requisiti) al più complesso (sanatoria dell’interruzione della residenza o acquisto per figli apolidi), il nostro studio conosce tutte le casistiche.

Caso ordinario

Dichiarazione al compimento dei 18 anni

Il caso tipico: il giovane è nato in Italia, ha vissuto qui ininterrottamente con regolare residenza anagrafica per tutta la minore età, i genitori hanno sempre avuto titolo di soggiorno regolare. Il giovane si presenta all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza entro un anno dal diciottesimo compleanno, presenta la documentazione richiesta e acquista la cittadinanza italiana. Il Comune talvolta oppone difficoltà burocratiche o richiede documentazione eccessiva: in questi casi, la diffida legale è spesso sufficiente per sbloccare la pratica.

Termine: entro 1 anno dal 18° compleanno
Residenza continua

Verifica e documentazione della residenza ininterrotta

Quando la residenza anagrafica ha subito interruzioni formali — iscrizioni in AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), cancellazioni per irreperibilità, ritardi nelle re-iscrizioni — occorre valutare se l’interruzione formale corrisponde a una reale assenza dall’Italia o è il frutto di errori burocratici. La Corte Costituzionale (n. 258/2017) ha aperto la strada alla tutela nei casi in cui la residenza effettiva era continuativa pur in presenza di lacune formali. Ricostruiamo la storia della residenza effettiva attraverso certificati scolastici, cartelle cliniche, dichiarazioni dei redditi, buste paga dei genitori.

Prova: frequenza scolastica, INPS, SSN
Sanatoria

Interruzione della residenza: sanatoria e tutela giurisdizionale

Quando l’interruzione della residenza è reale — ad esempio per un periodo di studio o di vita all’estero durante la minore età — la situazione è più complessa ma non necessariamente senza rimedio. La giurisprudenza ha riconosciuto che periodi di assenza brevi non interrompono il requisito se la residenza è stata mantenuta come centro degli interessi del giovane. Periodi più lunghi possono essere valutati alla luce della sentenza Corte Cost. n. 258/2017 e della giurisprudenza di merito che ha applicato in modo estensivo il criterio della residenza effettiva. Ogni caso va analizzato individualmente: durata dell’assenza, età al momento dell’assenza, reintegrazione della residenza al rientro.

Analisi caso per caso — Corte Cost. 258/2017
Apolidia

Figli apolidi nati in Italia: acquisto della cittadinanza

Il figlio di genitori apolidi nato in Italia acquisisce la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/1992, che prevede l’acquisto della cittadinanza per nascita per «chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono». Il figlio di genitori apolidi ha diritto alla cittadinanza italiana per nascita, non solo al compimento dei diciotto anni. Tuttavia, spesso i Comuni non procedono d’ufficio alla registrazione: è necessario attivare la procedura, eventualmente in via giudiziaria.

Fonte: art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/1992
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Strategie difensive per la cittadinanza dei figli nati in Italia

La cittadinanza è il bene più prezioso che un giovane nato e cresciuto in Italia possa acquisire. La nostra strategia è orientata a massimizzare le possibilità di successo, agendo tempestivamente e con precisione documentale, e ricorrendo alla via giudiziaria quando l’amministrazione frappone ostacoli illegittimi.

I.

Verifica preventiva dei requisiti (prima del 18° compleanno)

L’intervento più efficace è quello preventivo: analizzare la posizione del giovane uno o due anni prima del diciottesimo compleanno per verificare la sussistenza di tutti i requisiti e identificare eventuali criticità da risolvere in anticipo. Esaminiamo la storia anagrafica del giovane, verifichiamo la regolarità dei titoli di soggiorno dei genitori nel corso degli anni, identifichiamo eventuali interruzioni formali della residenza e valutiamo le possibilità di sanatoria. Questo lavoro preventivo evita di trovarsi di fronte al diniego del Comune senza tempo sufficiente per impugnarlo prima della scadenza del termine annuale.

II.

Assistenza nella presentazione della dichiarazione al Comune

La dichiarazione all’Ufficiale di stato civile del Comune deve essere accompagnata dalla documentazione corretta: atto di nascita, certificato di residenza storico, documentazione dei titoli di soggiorno dei genitori, eventuale documentazione della residenza effettiva. Assistiamo il giovane nella raccolta e nel deposito di tutta la documentazione necessaria, assicurando che l’istanza sia completa e che il Comune non possa opporre pretesti burocratici. In caso di difficoltà nella raccolta di documenti stranieri, avviamo la procedura di acquisizione attraverso i canali diplomatici o la prova per equivalenti.

III.

Ricorso al Tribunale ordinario contro il diniego del Comune

Il Comune che nega la registrazione dell’acquisto della cittadinanza adotta un atto amministrativo impugnabile davanti al Tribunale ordinario (sezione di diritto civile), che giudica secondo le norme del procedimento in camera di consiglio. Non si tratta di un ricorso al TAR ma di un’azione di accertamento del diritto alla cittadinanza, esercitabile anche dopo la scadenza dell’anno se il giovane aveva presentato la dichiarazione in tempo ma il Comune aveva ritardato la decisione. Il Tribunale può accertare l’acquisto della cittadinanza e ordinare al Comune la registrazione.

IV.

Ricostruzione della residenza effettiva ex Corte Cost. 258/2017

Quando la residenza anagrafica presenta lacune formali, costruiamo il fascicolo probatorio della residenza effettiva attraverso documenti alternativi: certificati di frequenza scolastica per ogni anno dall’infanzia alla scuola superiore, fascicolo sanitario del medico di base, iscrizioni ad attività sportive e ricreative, dichiarazioni dei redditi dei genitori che indicano il domicilio fiscale, buste paga dei genitori, contratti di locazione, fatture utenze. Questo materiale documentale, organizzato cronologicamente, dimostra che il giovane ha sempre vissuto in Italia anche nei periodi in cui la residenza anagrafica risultava formalmente assente o interrotta.

V.

Tutela urgente quando il termine annuale si avvicina

Se il giovane si trova a ridosso della scadenza del termine annuale e il Comune tarda a rispondere, è possibile richiedere al Tribunale ordinario un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che inibisca al Comune di fare decorrere il termine e ordini la registrazione provvisoria nelle more del giudizio. Questo strumento cautelare è ammissibile quando il diniego o il ritardo del Comune rischia di determinare la perdita irrimediabile di un diritto fondamentale. La nostra esperienza nei procedimenti urgenti ci consente di agire con la rapidità necessaria in queste situazioni.

VI.

Percorso alternativo: naturalizzazione e ius culturae

Quando il termine dell’anno è già scaduto o i requisiti dell’art. 4 co. 2 non sono soddisfatti, analizziamo i percorsi alternativi: la naturalizzazione per residenza (che per gli stranieri nati in Italia prevede il dimezzamento del periodo di residenza richiesto da dieci a cinque anni dopo i diciotto anni), e le eventuali proposte legislative in corso in materia di ius culturae, che potrebbero estendere le possibilità di acquisto della cittadinanza per i giovani cresciuti in Italia. Teniamo i nostri clienti aggiornati sulle novità legislative per cogliere ogni nuova opportunità.

Il termine di un anno non tollera eccezioni. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il termine di un anno dal diciottesimo compleanno per la presentazione della dichiarazione ex art. 4 co. 2 L. 91/1992 è perentorio e non è suscettibile di rimessione in termini, nemmeno per giusti motivi. L’unica eccezione riconosciuta è il caso in cui il Comune abbia illegittimamente rifiutato la dichiarazione presentata in tempo: in questo caso il termine rimane aperto fintanto che il diniego del Comune non sia passato in giudicato. È quindi fondamentale presentare la dichiarazione prima della scadenza, anche in caso di incertezza sui requisiti: si presenta l’istanza e si discute la questione dei presupposti successivamente.

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5 casi affrontati e risolti

Caso n. 1

Cittadinanza ottenuta nonostante cancellazione anagrafica per irreperibilità — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile — 2023 — Art. 4 co. 2 L. 91/1992 — Residenza effettiva

Un giovane di origine marocchina, nato a Napoli nel 2004, aveva compiuto diciotto anni nel 2022 e si era presentato all’Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli per dichiarare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana. Il Comune aveva rigettato l’istanza rilevando che nella sua storia anagrafica risultava una cancellazione per irreperibilità disposta d’ufficio nel 2014, quando il giovane aveva dieci anni, durata circa quattordici mesi prima della re-iscrizione disposta su richiesta dei genitori. La cancellazione era stata disposta dal Comune a seguito di un controllo dell’anagrafe che aveva rilevato la mancata risposta dei genitori alla comunicazione inviata all’indirizzo di via, nel frattempo cambiata senza comunicazione tempestiva all’anagrafe. Il giovane aveva tuttavia continuato a frequentare le scuole napoletane per tutto il periodo di cancellazione, come attestato dai registri di classe.

Abbiamo impugnato il diniego del Comune dinanzi al Tribunale di Napoli, costruendo un fascicolo documentale che dimostrava la residenza effettiva ininterrotta del giovane in Italia per tutta la minore età: le pagelle e i registri di presenze scolastici dalla prima elementare alla terza media, il fascicolo del medico di base del SSN che attestava le visite dal 2005 al 2022, la bolletta del gas e dell’ENEL intestate ai genitori all’indirizzo napoletano durante tutto il periodo della cancellazione, le dichiarazioni dei redditi dei genitori che indicavano come domicilio fiscale l’appartamento napoletano. Abbiamo argomentato, richiamando la sentenza Corte Cost. n. 258/2017, che la cancellazione anagrafica disposta d’ufficio per omessa comunicazione del cambio di indirizzo non corrisponde a una reale assenza dal territorio italiano e non può pregiudicare l’acquisto della cittadinanza di chi abbia vissuto concretamente in Italia per tutta la vita. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 14 febbraio 2023, ordinando al Comune di Napoli la registrazione dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del giovane.

Cittadinanza italiana acquistata — Residenza effettiva riconosciuta nonostante lacuna formale
Caso n. 2

Cittadinanza per figlia di genitori rifugiati: periodo con permesso asilo computato — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile — 2024 — Art. 4 co. 2 L. 91/1992 — Titolari di protezione

Una giovane di origine eritrea, nata a Napoli nel 2005 da genitori che avevano presentato domanda di asilo al momento del suo concepimento, aveva compiuto diciotto anni nel 2023 e aveva presentato la dichiarazione di acquisto della cittadinanza al Comune di Napoli. Il padre era titolare di status di rifugiato dal 2009, dopo quattro anni di procedura, mentre la madre aveva ottenuto la protezione sussidiaria nello stesso anno. Il Comune aveva rigettato l’istanza affermando che i primi quattro anni di vita della giovane — dal 2005 al 2009, corrispondenti al periodo durante il quale i genitori erano in possesso solo del permesso per richiesta asilo — non potevano essere computati ai fini della «residenza legale» richiesta dall’art. 4 co. 2, in quanto il permesso per richiesta asilo non garantirebbe la «legalità» del soggiorno in senso pieno. Il Comune invocava il fatto che solo dopo il riconoscimento della protezione nel 2009 i genitori fossero divenuti «regolari» in senso proprio.

Abbiamo impugnato il diniego dinanzi al Tribunale di Napoli, argomentando che il permesso per richiesta asilo è un titolo di soggiorno legale a tutti gli effetti: il richiedente asilo in possesso di tale permesso è autorizzato a soggiornare in Italia, è iscritto all’anagrafe, ha diritto all’assistenza sanitaria, può lavorare. Il suo soggiorno è pienamente «legale» ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. 91/1992, e di conseguenza il soggiorno del figlio minore convivente è ugualmente legale. Abbiamo citato la circolare del Ministero dell’Interno del 19 giugno 2019 che aveva espressamente chiarito che i periodi coperti da permesso per richiesta asilo si computano nella residenza legale del figlio ai fini dell’art. 4 co. 2. Abbiamo prodotto i permessi dei genitori per gli anni 2005–2009 e le registrazioni anagrafiche della giovane per l’intero periodo. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 12 aprile 2024, affermando che il periodo di soggiorno con permesso per richiesta asilo deve essere computato integralmente nella residenza legale del figlio.

Cittadinanza acquisita — Periodo permesso asilo computato
Caso n. 3

Sanatoria dell’interruzione per soggiorno scolastico all’estero di breve durata — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile — 2023 — Art. 4 co. 2 L. 91/1992 — Assenza temporanea

Una giovane di origine cinese, nata a Napoli nel 2004 da genitori ristoratori, aveva compiuto diciotto anni nel 2022. La sua storia anagrafica era sostanzialmente ininterrotta, ma risultava una cancellazione all’anagrafe di Napoli e una temporanea iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) per un periodo di undici mesi compreso tra il 2016 e il 2017, quando aveva dodici anni, periodo durante il quale i genitori l’avevano iscritta a una scuola cinese di perfezionamento della lingua cinese a Shanghai. Al termine del periodo scolastico, la famiglia era rientrata a Napoli e la giovane aveva ripreso la scuola italiana. Il Comune di Napoli aveva rigettato la dichiarazione di acquisto della cittadinanza affermando che l’iscrizione all’AIRE e la conseguente cancellazione dall’anagrafe di Napoli per undici mesi costituivano una interruzione della residenza tale da precludere l’applicazione dell’art. 4 co. 2 L. 91/1992.

Abbiamo impugnato il diniego dinanzi al Tribunale di Napoli, argomentando su due piani. Sul piano formale, abbiamo rilevato che l’iscrizione all’AIRE è facoltativa e non comporta necessariamente il trasferimento della residenza effettiva: la giovane aveva mantenuto il proprio centro di interessi a Napoli (i genitori erano ristoratori napoletani, la casa era napoletana) e il soggiorno a Shanghai era stato temporaneo e determinato da ragioni scolastiche che non implicavano il trasferimento definitivo della residenza. Sul piano della giurisprudenza, abbiamo richiamato la sentenza Corte Cost. n. 258/2017 e la giurisprudenza di merito successiva (Trib. Torino, 14 settembre 2022; Trib. Milano, 3 marzo 2023) che hanno affermato che assenze temporanee per ragioni scolastiche o lavorative, in presenza di un centro di interessi stabile in Italia, non interrompono il requisito della residenza ininterrotta. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 4 luglio 2023, affermando che un’assenza di undici mesi per ragioni scolastiche non integra un’interruzione della residenza quando il nucleo familiare e il centro degli interessi sono rimasti in Italia.

Cittadinanza acquisita — Soggiorno scolastico estero non costituisce interruzione
Caso n. 4

Cittadinanza per figlio di genitori con periodi di irregolarità del soggiorno: tutela della buona fede — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile — 2024 — Art. 4 co. 2 L. 91/1992 — Irregolarità genitoriale

Un giovane di origine marocchina, nato a Napoli nel 2004, aveva presentato la dichiarazione di acquisto della cittadinanza al compimento dei diciotto anni nel 2022. Il Comune di Napoli aveva rigettato l’istanza rilevando che il padre, che aveva riconosciuto il figlio e con il quale il giovane aveva convissuto, aveva avuto un periodo di irregolarità del soggiorno di circa otto mesi nel 2011, quando il giovane aveva sette anni, a causa del mancato rinnovo tempestivo del permesso per lavoro dipendente a seguito della perdita del lavoro. La madre, con la quale il giovane aveva successivamente convissuto, era stata regolarmente soggiornante per tutta la durata della minore età del figlio senza alcuna interruzione. Il Comune aveva affermato che l’irregolarità del soggiorno del padre, anche se limitata nel tempo, interrompeva il requisito della «residenza legale» del figlio per il periodo corrispondente, rendendo l’art. 4 co. 2 inapplicabile.

Abbiamo impugnato il diniego dinanzi al Tribunale di Napoli, argomentando che il requisito della «residenza legale» del figlio deve essere valutato con riferimento alla posizione del genitore con il quale il figlio conviveva in modo prevalente. Il giovane aveva convissuto in modo principale con la madre, che era regolarmente soggiornante per tutta la durata della minore età. Il periodo di irregolarità del padre non rifletteva la posizione giuridica della madre convivente. Abbiamo citato la circolare ministeriale del 19 giugno 2019 e la giurisprudenza di merito che aveva affermato il principio di valutazione della residenza in relazione al genitore affidatario o convivente principale. Abbiamo prodotto le dichiarazioni anagrafiche che attestavano la convivenza prevalente con la madre, i permessi di soggiorno della madre per l’intero periodo, e le comunicazioni scolastiche intestate alla madre come referente del giovane. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 17 settembre 2024, riconoscendo la cittadinanza.

Cittadinanza acquisita — Residenza valutata rispetto al genitore convivente principale
Caso n. 5

Provvedimento d’urgenza per impedire la scadenza del termine annuale — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile — 2024 — Art. 700 c.p.c. — Urgenza — Art. 4 co. 2 L. 91/1992

Un giovane di origine senegalese aveva presentato la dichiarazione di acquisto della cittadinanza al Comune di Napoli undici mesi dopo il diciottesimo compleanno, con un mese di margine prima della scadenza del termine annuale. Il Comune aveva ricevuto l’istanza, aveva rilasciato ricevuta, ma nel corso dell’istruttoria aveva sollevato una serie di rilievi sul fascicolo documentale richiedendo successivamente documentazione integrativa: prima i permessi di soggiorno dei genitori per tutti gli anni della minore età, poi i certificati di iscrizione scolastica anno per anno, poi la traduzione giurata dell’atto di nascita straniero. Il mese di margine si era ridotto progressivamente e, a pochi giorni dalla scadenza del termine annuale, il Comune non aveva ancora emesso una decisione sull’istanza. Il rischio concreto era che il Comune procedesse a una decisione negativa dopo la scadenza del termine, oppure che semplicemente non si pronunciasse in tempo, rendendo il termine decorso senza che il giovane avesse ottenuto alcuna risposta.

Con pochissimi giorni di margine, abbiamo depositato un ricorso urgente ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo al giudice di ordinare al Comune di sospendere il decorso del termine annuale nelle more della decisione sull’istanza presentata in tempo, e di definire l’istanza entro un termine giudizialmente fissato. Abbiamo documentato la tempestività della presentazione dell’istanza (ricevuta del Comune datata undici mesi dopo il diciottesimo compleanno), la completezza del fascicolo documentale come presentato, e l’irragionevolezza dei rilievi successivi del Comune che non erano stati sollevati al momento del ricevimento dell’istanza. Il Tribunale ha emesso decreto inaudita altera parte nella stessa giornata, inibendo al Comune di fare decorrere il termine annuale e disponendo che la pratica venisse definita entro trenta giorni. Il Comune ha registrato l’acquisto della cittadinanza del giovane nei termini ordinati dal giudice.

Termine preservato — Cittadinanza registrata nei termini giudizialmente fissati
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Il termine di un anno è perentorio e non ammette eccezioni. Agisci prima che sia troppo tardi.

La cittadinanza italiana è il riconoscimento giuridico di una vita intera vissuta in Italia. L’art. 4 co. 2 L. 91/1992 riconosce questo diritto ai giovani nati e cresciuti nel nostro Paese, ma la finestra temporale è stretta: un anno dal diciottesimo compleanno. Contattaci per verificare i requisiti e assistere tuo figlio nella procedura. Non aspettare: ogni mese che passa riduce il margine di manovra.

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