Artt. 13–14 D.Lgs. 286/1998  •  Art. 3 CEDU  •  Art. 19 TUI (inespellibilità)

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Ogni ora conta. L’intervento legale immediato può bloccare il rimpatrio.

Il decreto di espulsione è uno dei provvedimenti più gravi che l’ordinamento giuridico può adottare nei confronti di uno straniero: può travolgere in pochi giorni anni di vita costruita in Italia, separare famiglie, interrompere percorsi lavorativi e di integrazione. Eppure l’espulsione non è sempre legittima: l’art. 19 TUI elenca le cause di inespellibilità assoluta, la giurisprudenza ha moltiplicato i vizi formali e sostanziali che possono determinarne l’annullamento, e i giudici dispongono di strumenti cautelari per bloccarne l’esecuzione in modo immediato. Il nostro studio interviene con urgenza, anche h24, per garantire la tutela giudiziaria del diritto a rimanere in Italia.

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L’espulsione e il trattenimento nel Testo Unico Immigrazione

D.Lgs. 286/1998 (TUI) — Art. 13 — Espulsione amministrativa

Le tipologie di espulsione e i presupposti

L’art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) disciplina le due forme principali di espulsione amministrativa. L’espulsione ministeriale (art. 13, comma 1) è disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato: è la forma di espulsione più grave e prevede l’accompagnamento coattivo immediato alla frontiera, senza possibilità di termine per la partenza volontaria. L’espulsione prefettizia (art. 13, comma 2) è disposta dal Prefetto nelle seguenti ipotesi tassative: (a) ingresso illegale nel territorio dello Stato; (b) trattenimento in Italia oltre i termini del visto o del permesso senza aver presentato domanda di rinnovo; (c) adozione nei confronti dello straniero di misure di prevenzione. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero e deve essere motivato, in lingua a lui comprensibile, con indicazione dei mezzi di impugnazione e dei termini per proporli. La Cassazione ha ripetutamente affermato che la mancanza o insufficienza della motivazione del decreto di espulsione ne determina la nullità assoluta. Il comma 13 prevede che avverso il decreto di espulsione sia ammesso ricorso al Tribunale ordinario Sezione specializzata immigrazione, con efficacia sospensiva automatica salvo diversa disposizione del giudice.

Art. 13 TUI — Espulsione prefettizia e ministeriale
D.Lgs. 286/1998 (TUI) — Art. 14 — Trattenimento nel CPR

Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio: presupposti e limiti temporali

L’art. 14 TUI disciplina il trattenimento dello straniero espulso nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Quando non è possibile eseguire immediatamente il rimpatrio dello straniero espulso — per mancanza di documenti di viaggio, per necessità di accertamenti della sua identità o nazionalità, o per indisponibilità di vettori o altri mezzi di trasporto — il Questore può disporne il trattenimento in un CPR. Il trattenimento è disposto dal Questore con proprio decreto motivato ed è immediatamente convalidato dal giudice di pace o dal giudice di pace specializzato entro 48 ore. La durata massima del trattenimento è progressivamente aumentata nel corso degli anni dalle riforme legislative: attualmente può arrivare fino a 18 mesi (disposizione introdotta dal D.L. 20/2023, c.d. decreto Cutro). Il trattenimento superiore ai 90 giorni richiede tuttavia rinnovi periodici da parte del giudice. La convalida del trattenimento e ogni suo rinnovo sono immediatamente impugnabili dinanzi alla Corte d’Appello. La Corte Costituzionale (sent. n. 105/2001) ha stabilito che il trattenimento in CPR costituisce una limitazione della libertà personale garantita dall’art. 13 Cost. e che tutte le sue forme devono essere soggette al controllo giudiziario.

Art. 14 TUI — Trattenimento CPR — Max 18 mesi
Art. 19 TUI — Divieto assoluto di espulsione — Art. 3 CEDU

I limiti all’espulsione: inespellibilità assoluta e non-refoulement

L’art. 19 del TUI elenca le categorie di stranieri assolutamente inespellibili, nei confronti dei quali il decreto di espulsione non può essere emesso o, se emesso, deve essere annullato. Sono inespellibili: i minori di anni diciotto; gli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo che ricorrano i motivi ostativi previsti dall’art. 9; gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge cittadini italiani; le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; gli stranieri affetti da gravi condizioni di salute che richiedono cure non differibili non disponibili nel Paese di origine (art. 19 co. 2 lett. d-bis, introdotto per dare attuazione alla sentenza CEDU Paposhvili c. Belgio 2016). Accanto alle cause di inespellibilità assoluta, l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo — che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti — impone il divieto assoluto di espellere chiunque verso un Paese in cui rischi di subire tali trattamenti, indipendentemente dalle condizioni di soggiorno irregolare. Questo divieto si applica anche allo straniero che ha commesso gravi crimini: la Corte EDU ha più volte condannato Stati europei per l’espulsione di stranieri pericolosi verso Paesi in cui erano documentati rischi di tortura (Saadi c. Italia, Grande Camera, 28 febbraio 2008).

Art. 19 TUI (inespellibilità) — Art. 3 CEDU (non-refoulement)

URGENZA MASSIMA: il ricorso contro il decreto di espulsione deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 18 D.Lgs. 150/2011). La convalida del trattenimento in CPR deve essere impugnata entro 15 giorni davanti alla Corte d’Appello. Se hai ricevuto un decreto di espulsione o sei trattenuto in un CPR, contattaci immediatamente: il giudice può sospendere il rimpatrio in modo cautelare con effetto immediato, anche inaudita altera parte. Non perdere tempo: ogni ora può essere decisiva.

Il divieto di reingresso e il suo impatto. Il decreto di espulsione è normalmente accompagnato da un divieto di reingresso in Italia (e, in alcuni casi, in tutto lo spazio Schengen) della durata variabile: da 3 a 5 anni nelle espulsioni prefettizie ordinarie, fino a 10 anni o permanente nelle espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico o sicurezza. La violazione del divieto di reingresso costituisce reato ex art. 13 co. 13 TUI. Il divieto di reingresso può essere revocato o ridotto su istanza dello straniero espulso, qualora sia trascorso almeno la metà del periodo di divieto e lo straniero dimostri di aver lasciato volontariamente il territorio. Il divieto è autonomamente impugnabile davanti al Tribunale specializzato.

Le tipologie di espulsione e trattenimento

Il sistema italiano dell’allontanamento degli stranieri comprende diversi provvedimenti con presupposti, procedure di impugnazione e strumenti di tutela differenti. Identificare correttamente il tipo di provvedimento ricevuto è il primo passo fondamentale per costruire una difesa efficace.

Art. 13 co. 2 TUI

Espulsione prefettizia

Disposta dal Prefetto nelle ipotesi tassative di ingresso irregolare, mancato rinnovo del permesso o adozione di misure di prevenzione. È la forma più comune di espulsione. Deve essere motivata e comunicata allo straniero in lingua comprensibile. Impugnabile davanti al Tribunale specializzato ex art. 18 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo automatico sulla misura di accompagnamento coattivo, salvo diversa disposizione del giudice.

Ricorso: 30 giorni — Sospensiva automatica
Art. 13 co. 1 TUI

Espulsione ministeriale

Disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato: è la forma più grave e prevede l’accompagnamento coattivo immediato alla frontiera. Non prevede il termine per la partenza volontaria e comporta il divieto di reingresso nello spazio Schengen. Il ricorso è proposto davanti al TAR del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva in materia di ordine pubblico, oppure davanti al Tribunale ordinario secondo la giurisprudenza più recente. Richiede intervento urgente immediato.

Intervento urgente: h24
Art. 13 co. 4 TUI

Accompagnamento coattivo alla frontiera

Quando l’espulsione deve essere eseguita immediatamente, il Questore dispone l’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera con la forza pubblica. L’accompagnamento coattivo è possibile solo nei casi tassativi previsti dalla legge: pericolo di fuga, mancata collaborazione del rimpatriando, necessità di accertamenti per l’identità o la nazionalità. Nelle altre ipotesi, allo straniero deve essere concesso un termine da 7 a 30 giorni per la partenza volontaria. L’illegittimità dell’accompagnamento coattivo in luogo della partenza volontaria è motivo di impugnazione.

Impugnazione: immediata — Termine strettissimo
Art. 13 co. 13 TUI

Divieto di reingresso

Il divieto di reingresso è connesso all’espulsione e ne costituisce una conseguenza automatica. La sua durata varia da 3 a 10 anni (o permanente per espulsioni per motivi di sicurezza). Il divieto segnala lo straniero nel Sistema Informativo Schengen (SIS II) e impedisce l’ingresso in tutto lo spazio Schengen. Può essere autonomamente impugnato davanti al Tribunale specializzato. In casi particolari, può essere richiesta la revoca anticipata previa dimostrazione della cessazione delle ragioni che avevano giustificato l’espulsione.

Impugnazione: autonoma — Revoca anticipata possibile
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Strategie difensive contro l’espulsione e il trattenimento

La difesa contro l’espulsione richiede rapidità e precisione: i termini sono brevissimi e l’esecuzione del rimpatrio può avvenire in pochi giorni. Il nostro studio è organizzato per intervenire con estrema urgenza, garantendo una risposta legale immediata anche nelle situazioni di emergenza.

I.

Verifica immediata dell’inespellibilità ex art. 19 TUI

Il primo passo, in qualsiasi caso di espulsione, è verificare se lo straniero rientra in una delle categorie inespellibili ex art. 19 TUI: minore di 18 anni, convivente con coniuge o parenti italiani, donna in gravidanza o nei sei mesi successivi al parto, persona affetta da gravi patologie che richiedono cure non disponibili nel Paese di origine. La presenza di una causa di inespellibilità assoluta determina l’illegittimità del decreto di espulsione indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.

II.

Ricorso urgente ex art. 18 D.Lgs. 150/2011

Il ricorso contro il decreto di espulsione prefettizia deve essere proposto al Tribunale specializzato entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo automatico sull’accompagnamento coattivo, ma non sul decreto di espulsione in sé. Nei casi di urgenza estrema, chiediamo in via cautelare la sospensione immediata dell’esecuzione del decreto, anche inaudita altera parte, producendo documentazione che dimostri i fumus boni iuris del ricorso e il periculum in mora derivante dall’imminente rimpatrio.

III.

Impugnazione del trattenimento in CPR

La convalida del trattenimento in CPR è impugnabile davanti alla Corte d’Appello entro 15 giorni. I motivi di impugnazione più efficaci sono: mancanza dei presupposti del trattenimento (assenza di pericolo di fuga o di ostacoli al rimpatrio), violazione delle garanzie procedurali nella convalida (mancanza di difensore, interprete, omessa audizione), impossibilità concreta del rimpatrio (assenza di documenti, assenza di accordi di riammissione con il Paese di origine), superamento dei termini massimi di trattenimento. Interveniamo immediatamente alla notizia del trattenimento.

IV.

Eccezione di inespellibilità per vita familiare (art. 8 CEDU)

Lo straniero che ha in Italia legami familiari significativi — coniuge, figli, genitori — gode di una tutela rafforzata contro l’espulsione fondata sull’art. 8 CEDU. La giurisprudenza della Corte EDU (Maslov c. Austria, Grande Camera, 23 giugno 2008; Paposhvili c. Belgio, 13 dicembre 2016) ha elaborato criteri stringenti che gli Stati devono rispettare prima di espellere uno straniero con legami familiari: gravità dell’eventuale reato commesso, durata del soggiorno, età e interesse dei figli minori, grado di integrazione. Un’espulsione che non rispetti questi criteri viola l’art. 8 CEDU.

V.

Non-refoulement: art. 3 CEDU e rischio di tortura

Quando lo straniero espulso rischia, nel Paese di destinazione, di subire trattamenti inumani o degradanti o torture, il rimpatrio è vietato dall’art. 3 CEDU, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e anche in presenza di gravi precedenti penali. Documentare il rischio di tortura o di trattamenti inumani nel Paese di destinazione con fonti COI aggiornate e attendibili è il cuore di questa strategia difensiva. Il divieto ex art. 3 CEDU è assoluto e non conosce deroghe.

VI.

Impugnazione del divieto di reingresso e richiesta di revoca

Il divieto di reingresso può essere autonomamente impugnato davanti al Tribunale specializzato quando la sua durata appare sproporzionata rispetto alle circostanze del caso. Lo straniero che ha eseguito la partenza volontaria e che ha rispettato il divieto per almeno la metà della sua durata può chiedere la revoca anticipata, dimostrando che le ragioni che avevano determinato l’espulsione sono cessate. Gestiamo sia il ricorso contro il divieto sia le istanze di revoca anticipata, garantendo il pieno ripristino della mobilità internazionale del cliente.

La proporzionalità dell’espulsione e il radicamento in Italia. La Cassazione ha elaborato nel corso degli anni una ricca giurisprudenza sulla proporzionalità dell’espulsione nei confronti di stranieri radicati in Italia. Il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 6264/2022) e la Cassazione civile (Sez. I, n. 28995/2018) hanno affermato che, in presenza di un lungo periodo di residenza regolare in Italia, di un nucleo familiare stabile, di un rapporto di lavoro continuativo e di buon comportamento successivo a eventuali precedenti penali, il giudice deve sindacare la proporzionalità del decreto di espulsione rispetto all’interesse pubblico tutelato. Un’espulsione sproporzionata viola l’art. 8 CEDU e deve essere annullata.

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5 casi affrontati e risolti

Caso n. 1

Espulsione annullata per violazione art. 8 CEDU: padre di minori italiani — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Art. 13 TUI — Art. 8 CEDU

Un cittadino tunisino, padre di tre figli minori di età (cinque, sette e dieci anni) tutti nati in Italia e cittadini italiani, aveva ricevuto un decreto di espulsione prefettizia ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. b) TUI per mancato rinnovo nei termini del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La scadenza del permesso era avvenuta durante un periodo di ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico urgente, circostanza che aveva impedito la presentazione della domanda di rinnovo nei termini. La moglie del nostro assistito era cittadina italiana. L’intera vita familiare del nostro cliente si svolgeva in Italia: tre figli minorenni cittadini italiani che frequentavano le scuole del territorio, una rete familiare consolidata, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato durato sette anni presso la stessa azienda, che aveva anche offerto di riassumerlo. Il decreto di espulsione non conteneva alcuna valutazione della situazione familiare del richiedente né del superiore interesse dei figli minori italiani.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli entro i termini di legge, eccependo anzitutto la violazione dell’art. 19 co. 2 lett. c) TUI: lo straniero convivente con il coniuge o con un figlio minore italiano è assolutamente inespellibile. In subordine, abbiamo eccepito la violazione dell’art. 8 CEDU: l’espulsione di un padre di tre figli minori italiani, che aveva risieduto regolarmente in Italia per dodici anni, che non aveva precedenti penali e che aveva perso la regolarità del soggiorno per cause di salute documentate, costituiva un’interferenza sproporzionata e non necessaria nella vita familiare. Abbiamo citato la giurisprudenza della Corte EDU (Uner c. Paesi Bassi, Grande Camera, 18 ottobre 2006; Maslov c. Austria, Grande Camera, 23 giugno 2008) che fissa i criteri di proporzionalità dell’espulsione in presenza di legami familiari significativi, e la Cassazione (Sez. I, n. 8571/2021) che ha recepito questi criteri nell’ordinamento italiano. In via cautelare, il Tribunale ha immediatamente sospeso il decreto di espulsione. Nel merito, il decreto è stato annullato con declaratoria della causa di inespellibilità assoluta ex art. 19 TUI, con ordine alla Questura di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.

Espulsione annullata — Inespellibilità assoluta dichiarata — Permesso rinnovato
Caso n. 2

Trattenimento in CPR illegittimo: assenza di pericolo di fuga — Corte d’Appello di Napoli

Corte d’Appello di Napoli, Sezione Immigrazione — 2023 — Art. 14 TUI — Impugnazione convalida

Un cittadino marocchino era stato trattenuto nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio in seguito all’adozione di un decreto di espulsione prefettizia per soggiorno irregolare. Il Giudice di Pace aveva convalidato il trattenimento in un’udienza durata pochi minuti, senza sentire il trattenuto (al quale non era stato assicurato un difensore), senza che questi avesse potuto produrre alcuna documentazione, e senza che il provvedimento di convalida contenesse alcuna motivazione specifica sul requisito del «pericolo di fuga» o dell’esistenza di ostacoli al rimpatrio immediato. Il nostro assistito, in realtà, aveva un indirizzo di residenza stabile e documentato, un datore di lavoro che aveva offerto di assisterlo, e un fascicolo di richiesta di permesso di soggiorno pendente che la Questura non aveva ancora definito. Non aveva mai violato nessun obbligo connesso a precedenti procedimenti amministrativi.

Abbiamo impugnato la convalida del trattenimento davanti alla Corte d’Appello di Napoli entro i 15 giorni previsti dalla legge, eccependo: (1) la violazione del diritto di difesa per mancata assistenza di un difensore all’udienza di convalida; (2) la mancanza di motivazione specifica sul presupposto del «pericolo di fuga», richiesto come condizione indefettibile per il trattenimento dall’art. 14 TUI e dalla Direttiva 2008/115/CE (art. 15); (3) la pendenza di un procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno che avrebbe dovuto essere definito prima di procedere al trattenimento. Abbiamo prodotto la documentazione comprovante la residenza stabile e il contratto di lavoro. La Corte d’Appello ha dichiarato illegittima la convalida del trattenimento e ordinato l’immediata rimessione in libertà del nostro assistito. La Questura, a seguito della scarcerazione, ha definito positivamente il procedimento amministrativo pendente, rilasciando il permesso di soggiorno.

Trattenimento dichiarato illegittimo — Rimesso in libertà — Permesso rilasciato
Caso n. 3

Non-refoulement: espulsione bloccata per rischio di tortura documentato — TAR Lazio

TAR Lazio, Roma, Sezione I — 2024 — Espulsione ministeriale — Art. 3 CEDU

Un cittadino turco di etnia curda era stato destinatario di un decreto di espulsione ministeriale ai sensi dell’art. 13 co. 1 TUI, adottato dal Ministro dell’Interno su richiesta delle autorità turche che avevano emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto per presunta partecipazione ad attività politiche del partito HDP, classificato come organizzazione terroristica dalle autorità turche. Il nostro assistito era in Italia da cinque anni, aveva un permesso di soggiorno per lavoro subordinato regolarmente rinnovato, e aveva già presentato domanda di protezione internazionale. Il rimpatrio in Turchia, dove era pendente un mandato d’arresto per attività politiche e dove le condizioni di detenzione dei prigionieri politici curdi erano oggetto di documentazione sistematica da parte di organizzazioni internazionali per i diritti umani, avrebbe esposto il nostro assistito a un rischio concreto di tortura e di trattamento inumano.

Abbiamo proposto ricorso d’urgenza al TAR del Lazio, che è il giudice competente per le espulsioni ministeriali in quanto espressione del potere discrezionale del Ministro dell’Interno in materia di sicurezza dello Stato. In via cautelare, abbiamo chiesto la sospensione immediata del decreto di espulsione, producendo: un’ampia documentazione COI sulla situazione dei prigionieri politici curdi in Turchia (rapporti di Human Rights Watch, Amnesty International, Commissione europea 2023 sulla Turchia); la documentazione dell’attività politica del ricorrente, assolutamente lecita in Italia; la pendenza della domanda di protezione internazionale. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con decreto monocratico d’urgenza emesso nella stessa giornata, sospendendo il decreto ministeriale. Nel merito, il TAR ha annullato il decreto di espulsione, affermando che il Ministro dell’Interno non aveva adeguatamente ponderato il rischio di tortura e trattamento inumano nel Paese di destinazione, in violazione dell’art. 3 CEDU e del principio di non-refoulement. La Commissione Territoriale ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato.

Espulsione ministeriale annullata — Status rifugiato riconosciuto
Caso n. 4

Espulsione per precedenti penali: proporzionalità violata — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2023 — Art. 13 co. 2 lett. c) TUI — Misure di prevenzione

Un cittadino albanese, residente in Italia da diciotto anni, era stato destinatario di un decreto di espulsione prefettizia adottato a seguito dell’applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione (sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza) per ritenuti legami con ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento di sorveglianza speciale era di per sé oggetto di separata impugnazione davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione. Il nostro assistito aveva vissuto in Italia per tutto il periodo dalla prima infanzia, aveva moglie e due figli maggiorenni italiani, lavorava come dipendente di una società edile e non aveva mai subito condanne penali definitive: la misura di prevenzione era stata applicata su base indiziaria, senza condanna. Il decreto di espulsione non conteneva alcuna valutazione della situazione familiare e del radicamento del soggetto in Italia.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli, sviluppando una difesa su due fronti paralleli: nel procedimento di prevenzione, contestando i presupposti della sorveglianza speciale; nel procedimento di espulsione, eccependo l’illegittimità del decreto di espulsione per violazione del principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU. Abbiamo documentato il radicamento eccezionale del richiedente in Italia: diciotto anni di residenza continuativa, entrata da minorenne, intera vita costruita in Italia, figli italiani, rapporto di lavoro stabile, assenza di condanne penali definitive. Abbiamo citato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 6264/2022) e della Cassazione (n. 28995/2018) sulla necessità di valutare la proporzionalità dell’espulsione in presenza di radicamento consolidato. Il Tribunale ha annullato il decreto di espulsione, dichiarando che — in assenza di condanne penali definitive e in presenza di un radicamento familiare e sociale di diciotto anni — l’espulsione costituiva una misura sproporzionata e non necessaria in una società democratica ai sensi dell’art. 8 CEDU. La misura di prevenzione è stata successivamente revocata dal Tribunale di Prevenzione.

Espulsione annullata — Proporzionalità ex art. 8 CEDU — Radicamento riconosciuto
Caso n. 5

Divieto di reingresso: revoca anticipata ottenuta dopo rimpatrio volontario

Questura di Napoli — Procedimento amministrativo — 2024 — Art. 13 co. 13 TUI

Un cittadino senegalese aveva lasciato volontariamente l’Italia nel 2021 in esecuzione di un decreto di espulsione prefettizia, dopo aver fallito nel ricorso giudiziario contro il provvedimento. Il decreto era accompagnato da un divieto di reingresso di cinque anni, che scadeva nel 2026. Nel frattempo, la sua situazione personale era profondamente mutata: la figlia, nata in Italia dalla compagna italiana, era cresciuta e aveva acquisito la cittadinanza italiana per nascita da madre italiana; il nostro assistito aveva mantenuto dalla Germania (dove si era trasferito regolarmente dopo il rimpatrio in Senegal) un rapporto continuativo con la figlia e la compagna, con visite regolari nel territorio tedesco; aveva trovato in Germania un lavoro stabile e regolare; non aveva commesso alcuna infrazione nel periodo successivo all’espulsione. Desiderava tornare in Italia per raggiungere la compagna e la figlia, ma il divieto di reingresso nello spazio Schengen glielo impediva.

Abbiamo presentato alla Questura di Napoli un’istanza di revoca anticipata del divieto di reingresso ai sensi dell’art. 13 co. 13-bis TUI, dimostrando: il rispetto integrale del divieto di reingresso dal 2021 alla data dell’istanza (tre anni su cinque, oltre la metà del periodo); la cessazione delle ragioni che avevano determinato l’espulsione originaria (il soggiorno irregolare era stato sanato attraverso il regolare soggiorno in Germania); l’esistenza di un nucleo familiare in Italia (figlia minore italiana e compagna italiana convivente); la disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati e di un contratto di lavoro. Abbiamo allegato la documentazione completa: certificato di nascita della figlia, dichiarazione della compagna, contratto di lavoro tedesco, estratto conto bancario, certificato del casellario giudiziale italiano e tedesco. La Questura, dopo istruttoria di tre mesi, ha accolto l’istanza e revocato il divieto di reingresso, consentendo al nostro assistito di fare rientro in Italia e di avviare la procedura di ricongiungimento familiare con la compagna.

Divieto di reingresso revocato anticipatamente — Rientro in Italia autorizzato
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L’espulsione non è inevitabile. Ma ogni ora che passa riduce le possibilità di difesa.

Un decreto di espulsione deve essere impugnato con la massima urgenza: i termini sono di 30 giorni, ma il rimpatrio può avvenire molto prima se non viene chiesta e ottenuta una sospensiva cautelare. Il nostro studio interviene anche nelle situazioni di emergenza estrema — trattenimento in CPR, imminente accompagnamento alla frontiera — garantendo una risposta legale immediata. Non aspettare: chiama ora.

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