D.Lgs. 251/2007  •  D.Lgs. 25/2008  •  Convenzione Ginevra 1951

Chi fugge dalla persecuzione ha il diritto di essere ascoltato.
E quando la Commissione non ascolta, esiste il giudice.

La protezione internazionale è il sistema giuridico che garantisce rifugio a chi è costretto a lasciare il proprio Paese per sfuggire a persecuzioni, conflitti armati o violazioni gravi dei diritti fondamentali. La Commissione Territoriale valuta le domande di asilo, ma i suoi dinieghi — troppo spesso motivati in modo sommario o fondati su valutazioni di credibilità erronee — sono impugnabili davanti al Tribunale. Il nostro studio assiste i richiedenti asilo dalla presentazione della domanda fino al ricorso in Corte d’Appello, garantendo una difesa specializzata e un’analisi approfondita del rischio di persecuzione nel Paese di origine.

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Il sistema della protezione internazionale in Italia

D.Lgs. 251/2007 — Status di rifugiato e protezione sussidiaria

Le forme di protezione: definizioni e presupposti

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, poi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE) definisce i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato (art. 7 ss.) spetta al cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel Paese. La protezione sussidiaria (art. 2 lett. g) spetta invece al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (pena di morte, tortura, minaccia grave alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato). La norma ha subito importanti modifiche per effetto del D.L. 130/2020 (conv. in L. 173/2020) che ha ripristinato la protezione speciale nella sua formulazione originaria dopo le modifiche dei decreti sicurezza 2018-2019.

D.Lgs. 251/2007 — Status rifugiato e protezione sussidiaria
D.Lgs. 25/2008 — Procedura di esame della domanda di protezione internazionale

L’audizione davanti alla Commissione Territoriale e le garanzie procedurali

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, poi Direttiva 2013/32/UE) disciplina la procedura di esame delle domande di protezione internazionale. La domanda è presentata alla Questura e poi trasmessa alla Commissione Territoriale competente per il luogo di residenza del richiedente. La Commissione convoca il richiedente a un’audizione personale durante la quale questi espone le ragioni della propria domanda (art. 12 D.Lgs. 25/2008). L’audizione è condotta tramite interprete e il richiedente ha il diritto di farsi assistere da un avvocato. La Commissione adotta la decisione entro sei mesi dalla presentazione della domanda, prorogabili. In caso di rigetto, la decisione è comunicata per iscritto con indicazione delle ragioni e dei mezzi di impugnazione. Il richiedente può proporre ricorso davanti al Tribunale specializzato in materia di immigrazione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 35-bis D.Lgs. 25/2008, come introdotto dal D.L. 13/2017 conv. in L. 46/2017). Il ricorso ha effetto sospensivo automatico del decreto di espulsione, salvo nelle ipotesi di manifesta infondatezza.

D.Lgs. 25/2008 — Procedura asilo — Art. 35-bis ricorso
Convenzione di Ginevra 1951 — Art. 10 co. 3 Cost. — Dir. 2011/95/UE

Le fonti sovranazionali e costituzionali del diritto d’asilo

Il diritto d’asilo ha fondamento costituzionale nell’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, che riconosce il diritto d’asilo allo straniero a cui è impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (ratificata con L. 722/1954) costituisce la fonte primaria del diritto internazionale in materia. Il suo art. 33 sancisce il principio fondamentale del non-refoulement: nessuno Stato contraente può espellere o respingere un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. La Direttiva 2011/95/UE (c.d. Direttiva Qualifiche) ha armonizzato a livello europeo le definizioni e i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo standard minimi di protezione uniformi negli Stati membri. La Corte di Giustizia UE e la Corte EDU (attraverso l’art. 3 CEDU, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti) hanno progressivamente ampliato la portata del diritto d’asilo, includendo situazioni di rischio non direttamente riconducibili alla persecuzione individuale ma legate a violenza generalizzata o a situazioni sistemiche di violazione dei diritti fondamentali.

Conv. Ginevra 1951 — Art. 10 co. 3 Cost. — Dir. 2011/95/UE

Attenzione ai termini: il ricorso contro il diniego della Commissione Territoriale deve essere presentato al Tribunale specializzato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In alcune ipotesi (decisioni adottate in frontiera o in zona di transito, domande manifestamente infondate o inammissibili), il termine è ridotto a 15 giorni. Il ricorso presentato nel termine ha effetto sospensivo automatico sugli eventuali provvedimenti espulsivi in corso. La scadenza del termine preclude qualsiasi tutela ordinaria.

Il giudizio di credibilità e le fonti COI. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo è il cuore del procedimento davanti alla Commissione. La Cassazione (Sez. I, n. 11851/2017 e n. 3340/2019) ha affermato che il giudice deve integrare le dichiarazioni del richiedente con le informazioni sul Paese di origine (Country of Origin Information — COI) provenienti da fonti affidabili e aggiornate (EASO, UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty International, Ministero degli Affari Esteri). Un diniego fondato sulla sola inattendibilità delle dichiarazioni, senza analisi COI, è viziato da difetto di motivazione e impugnabile con successo.

Status e protezioni: quale spetta alla tua situazione

Il sistema italiano della protezione internazionale prevede diverse forme di tutela, con livelli di protezione e permessi di soggiorno differenziati. Individuiamo la forma di protezione più adeguata alla situazione del cliente e costruiamo la documentazione e l’argomentazione più efficace per ottenerla.

Art. 7 D.Lgs. 251/2007

Status di rifugiato

La forma di protezione più forte. Spetta a chi ha fondato timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppo sociale o opinione politica. Permesso di soggiorno: cinque anni, rinnovabile. Il rifugiato gode degli stessi diritti del cittadino italiano in materia di assistenza sociale, sanitaria e istruzione, e ha diritto al ricongiungimento familiare agevolato ex art. 29-bis TUI senza i requisiti reddituali ordinari.

Permesso: 5 anni rinnovabili — Equiparato al cittadino italiano
Art. 2 lett. g) D.Lgs. 251/2007

Protezione sussidiaria

Spetta a chi non è perseguitato individualmente ma rischia, nel Paese di origine, un grave danno: pena di morte, tortura, trattamenti inumani o degradanti, minaccia grave alla vita per violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 D.Lgs. 251/2007). Permesso di soggiorno di cinque anni rinnovabili. Accesso agli stessi servizi del rifugiato. Ricongiungimento familiare con esenzione dai requisiti reddituali e allogiativi.

Permesso: 5 anni rinnovabili
Art. 19 co. 1.1 TUI

Protezione speciale

Introdotta nella sua forma attuale dal D.L. 130/2020, la protezione speciale è riconosciuta quando il rimpatrio comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare del richiedente (art. 8 CEDU), o quando sussistono rischi di tortura o trattamenti inumani non coperti dagli altri istituti. Il Tribunale ha progressivamente ampliato l’applicazione della protezione speciale, riconoscendola in base al grado di integrazione del richiedente in Italia. Permesso di soggiorno di due anni, convertibile in permesso per lavoro.

Permesso: 2 anni — Convertibile in permesso lavoro
Corte d’Appello

Appello avverso la sentenza del Tribunale

La sentenza del Tribunale che rigetta il ricorso contro il diniego della Commissione è appellabile davanti alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione. La Corte d’Appello giudica in camera di consiglio e può disporre nuova audizione del richiedente o acquisire ulteriori informazioni COI. Dall’appello è possibile proporre ricorso per cassazione per soli motivi di legittimità. Gestiamo l’intera filiera di tutela giudiziaria.

Appello: 30 giorni dalla sentenza del Tribunale
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Strategie per la protezione internazionale e il ricorso

L’esito di una domanda di protezione internazionale dipende in larga misura dalla qualità della narrazione, dalla documentazione prodotta e dalla capacità di contestualizzare il caso del richiedente nel quadro delle informazioni sul Paese di origine. Il nostro studio investe significativamente nella ricerca COI e nella preparazione dell’audizione.

I.

Preparazione dell’audizione davanti alla Commissione

L’audizione davanti alla Commissione Territoriale è il momento decisivo della procedura. La preparazione è fondamentale: aiutiamo il richiedente a strutturare la narrazione in modo coerente, cronologicamente ordinato e specifico nei dettagli. Analizziamo le fonti COI sul Paese di origine per contestualizzare la vicenda personale nel quadro della situazione generale. Assistiamo il richiedente durante l’audizione per garantire il rispetto delle garanzie procedurali e l’accuratezza della traduzione.

II.

Ricerca e analisi delle fonti COI

Le Country of Origin Information sono il cuore del giudizio di protezione internazionale. Utilizziamo sistematicamente le banche dati EASO (EUAA), UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty International, il rapporto annuale del Dipartimento di Stato USA, e le fonti specializzate per ogni Paese. La Cassazione ha chiarito che il giudice ha il dovere di acquisire d’ufficio le informazioni COI: produciamo le fonti più favorevoli e le integriamo nella narrativa difensiva per dare corpo giuridico alla storia del richiedente.

III.

Ricorso al Tribunale: giudizio di credibilità contestato

Il motivo più frequente di diniego è l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente. Contestiamo questa valutazione con argomenti tecnico-giuridici: la Cassazione ha elaborato criteri precisi per il giudizio di credibilità (Sez. I, n. 11851/2017 e n. 3340/2019) che la Commissione deve rispettare. Se il diniego viola questi criteri — ad esempio adottando parametri culturalmente inappropriati o ignorando il trauma del richiedente — il ricorso ha ottime possibilità di successo.

IV.

Sospensiva d’urgenza del decreto di espulsione

Quando il richiedente è destinatario di un decreto di espulsione adottato in pendenza del ricorso — ipotesi che ricorre nei casi di manifesta infondatezza o in alcune procedure accelerate — chiediamo in via cautelare d’urgenza la sospensione del provvedimento espulsivo al Tribunale competente. La misura cautelare può essere adottata anche inaudita altera parte in situazioni di estrema urgenza, evitando il rimpatrio nelle more del giudizio di merito.

V.

Protezione speciale e integrazione in Italia

Quando i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria non sono integrati, valutiamo l’applicabilità della protezione speciale fondata sul grado di integrazione del richiedente in Italia (art. 19 co. 1.1 TUI) o su esigenze umanitarie. La protezione speciale è diventata uno strumento importante dopo le modifiche del D.L. 130/2020: la giurisprudenza di merito riconosce la protezione speciale in base alla durata del soggiorno, alle condizioni lavorative, alla conoscenza della lingua italiana, ai legami familiari.

VI.

Assistenza nel trattenimento in CPR e procedura accelerata

I richiedenti asilo trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio o sottoposti a procedure accelerate nelle zone di frontiera hanno diritti processuali ridotti ma non eliminati. Interveniamo con urgenza per garantire l’accesso all’assistenza legale, la verifica della legittimità del trattenimento e il rispetto delle garanzie procedurali dell’audizione. Il trattenimento illegittimo di un richiedente asilo è impugnabile davanti al giudice civile con procedura d’urgenza.

Il principio di non-refoulement e il suo perimetro applicativo. Il principio di non-refoulement, sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra e dall’art. 3 CEDU, vieta l’espulsione verso Paesi in cui il rimpatriando rischia persecuzioni, torture o trattamenti inumani. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha progressivamente esteso questo principio anche ai casi di rischio generalizzato di violenza (Sufi e Elmi c. Regno Unito, 28 giugno 2011) e ai casi di rischio sanitario di eccezionale gravità (Paposhvili c. Belgio, 13 dicembre 2016, Grande Camera). Il non-refoulement si applica indipendentemente dall’esito della domanda di protezione internazionale e vincola lo Stato anche nei confronti di chi ha commesso gravi crimini.

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5 casi affrontati e risolti

Caso n. 1

Status di rifugiato riconosciuto dopo diniego per inattendibilità — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Nigeria — Art. 7 D.Lgs. 251/2007

Un giovane cittadino nigeriano aveva presentato domanda di protezione internazionale dopo essere fuggito dalla Nigeria in seguito a gravi minacce da parte di un’organizzazione criminale locale che lo aveva ingaggiato come corriere per il traffico di droga e che, avendo egli rifiutato di continuare la collaborazione, aveva ucciso il suo fratello minore come avvertimento. La Commissione Territoriale di Napoli aveva rigettato la domanda con una motivazione sintetica che giudicava le dichiarazioni del richiedente «non credibili» in quanto contenevano «incongruenze temporali» e «mancanza di dettagli specifici». La Commissione non aveva tenuto conto che il richiedente aveva subito un grave trauma (l’uccisione del fratello) e che le imprecisioni temporali erano compatibili con la risposta psicologica al trauma, né aveva esaminato le fonti COI sulla situazione della criminalità organizzata nelle aree rurali della Nigeria meridionale.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli, producendo: (1) una relazione psicologica redatta da uno specialista che attestava la presenza di sintomi PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress) compatibili con la vicenda narrata e che spiegavano le imprecisioni temporali; (2) fonti COI aggiornate (rapporto EASO 2023 sulla Nigeria, rapporto Human Rights Watch, rapporto UNODC sul traffico di droga in Nigeria) che confermavano l’esistenza e la pervasività delle organizzazioni criminali nella regione di provenienza del richiedente e la incapacità delle autorità locali di proteggere le vittime di intimidazioni criminali; (3) la certificazione di morte del fratello, rilasciata dall’ospedale locale e attestante le circostanze del decesso. Il Tribunale ha riconosciuto lo status di rifugiato, affermando che la minaccia di persecuzione da parte di organizzazioni criminali tollerate o protette dalle autorità locali rientra nel paradigma dell’art. 7 D.Lgs. 251/2007. Il giudice ha specificamente censurato la Commissione per non aver acquisito fonti COI e per aver adottato criteri di credibilità non conformi alla giurisprudenza di legittimità.

Status di rifugiato riconosciuto — Permesso 5 anni rilasciato
Caso n. 2

Protezione sussidiaria per conflitto armato interno — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2023 — Mali — Art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007

Un cittadino maliano proveniente dalla regione di Mopti, area del Mali centrale interessata da un grave conflitto armato tra forze governative, milizie Dogon, gruppi jihadisti affiliati a JNIM e ribelli Tuareg, aveva presentato domanda di protezione internazionale descrivendo la situazione di violenza generalizzata nella sua regione di provenienza, dove aveva assistito all’attacco al suo villaggio da parte di uomini armati che avevano ucciso diversi compaesani. Non aveva subito persecuzioni personali né era membro di gruppi politici o etnici particolarmente a rischio. La Commissione Territoriale aveva rigettato la domanda escludendo la persecuzione individuale e ritenendo che la situazione generale del Mali, pur problematica, non integrasse la violenza indiscriminata richiesta per la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli, producendo una dettagliata analisi COI sulla situazione di sicurezza nella regione di Mopti nel 2023: rapporto ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) che documentava centinaia di episodi di violenza nella regione nel 2022-2023, rapporto MINUSMA (la missione ONU in Mali), rapporto UNHCR sulla situazione della protezione in Mali e il rapporto dello United Nations Security Council che qualificava la situazione nel Mali centrale come conflitto armato di alta intensità con attacchi sistematici alla popolazione civile. Abbiamo citato la giurisprudenza della CGUE (causa C-285/12, Diakite´, 30 gennaio 2014) che ha chiarito che la nozione di «conflitto armato interno» ai fini della protezione sussidiaria ex art. 15 lett. c) Direttiva 2004/83/CE è autonoma rispetto alla nozione di diritto internazionale umanitario e va valutata in base al livello di violenza indiscriminata nel territorio di provenienza del richiedente. Il Tribunale ha accolto il ricorso riconoscendo la protezione sussidiaria.

Protezione sussidiaria riconosciuta — Permesso 5 anni rilasciato
Caso n. 3

Protezione speciale per integrazione: permesso convertito in lavoro — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Bangladesh — Art. 19 co. 1.1 TUI

Un cittadino bangladese, in Italia da cinque anni con permesso per richiesta di asilo, aveva ricevuto il diniego della Commissione Territoriale per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. Il richiedente non era stato vittima di persecuzioni individuali né proveniva da un’area di conflitto armato attivo, ma aveva lasciato il Bangladesh per sfuggire alla povertà estrema. Tuttavia, in cinque anni di soggiorno in Italia aveva costruito un legame profondo con il territorio: parlava italiano correntemente (attestato da certificazione CILS livello B2), aveva frequentato e completato un corso professionale per operatore metalmeccanico, aveva trovato lavoro stabile come operaio di fabbrica con contratto a tempo determinato e manteneva regolari relazioni con il datore di lavoro, i colleghi e la comunità locale. Non aveva precedenti penali né procedimenti in corso. Nessuno dei suoi familiari risiedeva in Italia.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli, abbandonando le tesi su persecuzione e protezione sussidiaria — che i fatti non supportavano — e puntando sulla protezione speciale fondata sul grado di integrazione del richiedente in Italia ex art. 19 co. 1.1 TUI, come reinterpretato dalla giurisprudenza dopo il D.L. 130/2020. Abbiamo documentato in modo analitico tutti gli elementi dell’integrazione: contratto di lavoro, cedolini paga, certificazione linguistica, attestato del corso professionale, dichiarazioni del datore di lavoro, partecipazione ad associazioni locali. Abbiamo citato la giurisprudenza del Tribunale di Napoli (decreto del 18 gennaio 2024) e del Tribunale di Roma che avevano riconosciuto la protezione speciale in casi analoghi di lunga permanenza con profonda integrazione. Il Tribunale ha riconosciuto la protezione speciale e, a seguire, il richiedente ha convertito il permesso in permesso per lavoro ai sensi dell’art. 6 TUI, stabilizzando definitivamente la propria posizione.

Protezione speciale riconosciuta — Permesso convertito in lavoro
Caso n. 4

Sospensiva urgente: rimpatrio bloccato in extremis durante il trasferimento al CPR

Tribunale di Napoli, sezione immigrazione — 2023 — Procedura cautelare d’urgenza — Ghana

Un cittadino ghanese, la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento di manifesta infondatezza, aveva ricevuto un decreto di espulsione con accompagnamento coattivo. Stava per essere trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio quando i suoi familiari ci hanno contattato d’urgenza. Il provvedimento di manifesta infondatezza era particolarmente grave perché, in quanto tale, non aveva effetto sospensivo automatico del decreto di espulsione durante il ricorso: il richiedente rischiava concretamente il rimpatrio in Ghana prima ancora che il Tribunale si pronunciasse nel merito del suo ricorso. Il giovane aveva circa ventidue anni, era in Italia da tre anni e, nonostante la situazione di asilo, aveva seguito un percorso di integrazione apprezzabile: frequentava la scuola serale per adulti, partecipava a un progetto di inserimento lavorativo e non aveva precedenti penali.

Abbiamo presentato in via d’urgenza un’istanza cautelare al Tribunale di Napoli, chiedendo la sospensione immediata del decreto di espulsione e del conseguente trasferimento al CPR, sul presupposto che: (1) il ricorso contro il diniego era fondato su motivi non manifestamente infondati; (2) il rimpatrio in Ghana, in pendenza del giudizio di merito, avrebbe pregiudicato irreversibilmente il diritto di difesa e il diritto alla vita privata del ricorrente. Nel ricorso abbiamo evidenziato che la classificazione della domanda come manifestamente infondata appariva erronea: la Commissione aveva omesso qualsiasi analisi COI sulla situazione del gruppo etnico di appartenenza del richiedente, che è oggetto di discriminazioni documentate nella regione di provenienza. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare inaudita altera parte con decreto d’urgenza emesso nella stessa giornata, ordinando la sospensione del trasferimento al CPR e dell’esecuzione del decreto di espulsione fino alla definizione del giudizio di merito. Il ricorso nel merito è stato successivamente accolto con riconoscimento della protezione speciale.

Rimpatrio bloccato in extremis — Protezione speciale riconosciuta
Caso n. 5

Revoca protezione contestata con successo: cambio di circostanze non dimostrato

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Pakistan — Revoca protezione sussidiaria

Un cittadino pakistano, titolare di protezione sussidiaria riconosciuta nel 2019 per il rischio derivante dalla situazione di violenza nella regione del Khyber Pakhtunkhwa, aveva ricevuto nel 2023 un provvedimento della Commissione Territoriale che revocava la sua protezione. La motivazione del provvedimento faceva riferimento al miglioramento della situazione di sicurezza nella regione di provenienza del titolare, desunto da alcune notizie di stampa che riportavano di operazioni militari delle forze pakistane contro i gruppi talebani nella regione. La Commissione sosteneva che il «cambiamento significativo e non provvisorio delle circostanze» richiesto dall’art. 15 D.Lgs. 251/2007 per la cessazione della protezione si era verificato. Il titolare, nel frattempo, aveva costruito in Italia una vita stabile: lavorava regolarmente come operaio specializzato, aveva una relazione stabile con una cittadina italiana e aveva frequentato un corso di formazione professionale avanzata.

Abbiamo impugnato il provvedimento di revoca davanti al Tribunale di Napoli, producendo una documentazione COI aggiornata al 2023-2024 sulla situazione del Khyber Pakhtunkhwa che smentiva radicalmente la tesi del «miglioramento stabile»: il rapporto del Pakistan Institute for Peace Studies documentava un aumento degli attacchi terroristici nella regione nel 2023 rispetto agli anni precedenti; il rapporto UNHCR continuava a raccomandare la non-espulsione verso le aree nordoccidentali del Pakistan; le notizie di stampa citate dalla Commissione erano frammentarie e non rappresentative della situazione complessiva. Abbiamo eccepito che la Commissione non aveva dimostrato il «cambiamento significativo e non provvisorio delle circostanze» richiesto dall’art. 15 D.Lgs. 251/2007 in modo rigoroso e che, in ogni caso, la revoca avrebbe dovuto tener conto del radicamento del titolare in Italia e del rischio residuo cui sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di revoca e confermando la protezione sussidiaria.

Revoca annullata — Protezione sussidiaria confermata
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Un diniego non è la fine. Il giudice rivede la decisione della Commissione nel merito.

Il Tribunale specializzato in materia di immigrazione non si limita a controllare la legittimità formale della decisione: valuta nel merito la domanda di protezione, acquisisce le fonti COI d’ufficio e può sentire personalmente il richiedente. Nella nostra esperienza, molti dinieghi della Commissione vengono ribaltati in sede giudiziaria. Non rinunciare senza avere prima parlato con noi.

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