Art. 19 D.Lgs. 286/1998

La tua domanda di protezione speciale è stata rigettata?
Il diritto a restare si difende. Il ritorno forzato va impedito.

La protezione speciale è la forma di tutela umanitaria prevista dall’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione per lo straniero che, pur non avendo i requisiti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, non può essere espulso o respinto verso un Paese in cui rischierebbe trattamenti inumani o degradanti, o in cui verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare. Il D.L. 130/2020 aveva ampliato significativamente questo istituto, riconoscendo il diritto a restare per radicamento sociale. Il successivo D.L. 20/2023 ne ha ridimensionato la portata, generando un contenzioso giurisprudenziale ancora in evoluzione. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale per costruire le strategie difensive più efficaci nel nuovo quadro normativo.

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La protezione speciale: dall’art. 19 TUI alla giurisprudenza delle Sezioni Unite

Art. 19 co. 1 D.Lgs. 286/1998 (TUI) — Non-refoulement assoluto

Il divieto di espulsione e di respingimento per rischio di persecuzione o trattamenti inumani

L’art. 19, comma 1, del Testo Unico sull’Immigrazione stabilisce il divieto assoluto di espulsione o respingimento dello straniero verso un Paese in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Questa disposizione recepisce il principio di non-refoulement della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell’art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il divieto è assoluto e inderogabile: non tollera eccezioni nemmeno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Il comma 1.1, introdotto dal D.L. 130/2020 e poi riformulato dal D.L. 20/2023, ha disciplinato la protezione per i casi in cui l’espulsione comporterebbe la violazione del diritto alla vita privata e familiare, modulando i requisiti in modo diverso rispetto alla versione previgente.

Art. 19 co. 1 TUI — D.Lgs. 286/1998
Art. 19 co. 1.1 TUI — D.L. 130/2020 e D.L. 20/2023

L’evoluzione della protezione per vita privata e familiare: il confronto tra i due decreti

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173) aveva riformulato l’art. 19 co. 1.1 TUI, disponendo il divieto di espulsione quando essa avrebbe comportato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del soggetto, valutata tenendo conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno e dell’assenza di legami con il Paese di origine. La norma aveva in questo modo codificato una protezione ampia, ancorata ai criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’interpretazione dell’art. 8 CEDU. Il successivo D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, c.d. «decreto Cutro») ha modificato nuovamente la norma, restringendo la protezione per vita privata e familiare e sopprimendo la tutela per il radicamento sociale come autonoma causa di protezione. La giurisprudenza di merito ha tuttavia in larga parte continuato ad applicare in via convenzionale la protezione fondata sull’art. 8 CEDU, ritenendo che il diritto convenzionale prevalga sulla norma interna restrittiva.

Art. 19 co. 1.1 TUI — D.L. 130/2020, D.L. 20/2023
Cass. SS.UU. n. 24413/2021 — La sentenza cardine

Le Sezioni Unite sulla natura della protezione speciale e sul ruolo del giudice

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 ottobre 2021, n. 24413, hanno definito la natura giuridica della protezione speciale e i criteri di valutazione che il giudice deve applicare. La sentenza — fondamentale per chiunque si occupi di protezione internazionale — ha affermato che la protezione speciale è uno strumento di natura diversa rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria: non richiede la persecuzione individuale né il rischio di danno grave, ma si fonda sulla valutazione complessiva della situazione del richiedente, incluso il suo grado di integrazione nel contesto italiano e la situazione del Paese di origine. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice deve svolgere una valutazione comparativa tra le condizioni di vita che il richiedente avrebbe in caso di rimpatrio e quelle di cui gode in Italia, valorizzando il radicamento sociale, lavorativo, affettivo ed educativo costruito nel corso degli anni di soggiorno. La sentenza ha stabilito che la protezione speciale tutela anche la dignità della persona nella dimensione della vita privata e non solo la sua incolumità fisica.

Cass. SS.UU. n. 24413/2021
Art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 — La via delle Commissioni

Il riconoscimento della protezione speciale in sede di valutazione della domanda di protezione internazionale

L’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (che recepisce la Direttiva Procedure 2013/32/UE) dispone che quando la Commissione territoriale non riconosce lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene che possano sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Questa norma è fondamentale perché consente di trasformare un diniego di protezione internazionale in un riconoscimento di protezione speciale, evitando l’espulsione del richiedente. Il richiedente che si vede rigettare la domanda di protezione internazionale deve pertanto verificare se la Commissione abbia operato la trasmissione al Questore e, in caso contrario, può contestare giudizialmente anche questo profilo del provvedimento.

Art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008

Attenzione ai termini: il ricorso contro il diniego della protezione speciale deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Commissione o del diniego del Questore. Se è stato emesso un decreto di espulsione, i termini possono essere ulteriormente ridotti. Contattaci immediatamente: ogni giorno conta.

Il D.L. 20/2023 (decreto Cutro) e la giurisprudenza resistente. Il decreto Cutro ha tentato di restringere la protezione speciale eliminando il riferimento autonomo al radicamento sociale. Tuttavia, la gran parte dei Tribunali italiani ha continuato ad accordare protezione fondata sull’art. 8 CEDU, ritenendo che la norma interna restrittiva sia incompatibile con gli obblighi convenzionali. Il Tribunale di Roma (ord. 5 aprile 2024) ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato in più occasioni la prevalenza dell’art. 8 CEDU sulla norma interna. Il quadro è in rapida evoluzione e richiede una difesa aggiornata e specializzata.

Le forme di protezione speciale che trattiamo

La protezione speciale non è un istituto monolitico: si articola in molteplici fattispecie, ciascuna con presupposti normativi e oneri probatori differenti. Identifichiamo la fattispecie più favorevole al caso concreto e costruiamo la strategia difensiva più solida.

Art. 19 co. 1 TUI

Non-refoulement: divieto assoluto di espulsione

Il principio di non-refoulement vieta in modo assoluto e inderogabile di rinviare lo straniero in un Paese in cui rischia persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Si fonda sull’art. 19 co. 1 TUI, sull’art. 3 CEDU e sulla Convenzione di Ginevra del 1951. Non richiede la prova di una persecuzione individuale individualizzata: è sufficiente il rischio reale, anche se non personale, di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. La Corte EDU (Grande Camera, J.K. c. Svezia, 2016) ha chiarito che il rischio si valuta sulla base delle condizioni generali del Paese di destinazione e della situazione individuale del richiedente.

Divieto assoluto — Nessuna eccezione ammessa
Radicamento sociale

Radicamento sociale e inserimento nel territorio

Il radicamento sociale consiste nel complesso di legami — lavorativi, affettivi, comunitari, educativi — che lo straniero ha costruito in Italia nel corso degli anni di soggiorno. Prima del D.L. 20/2023 era espressamente riconosciuto dall’art. 19 co. 1.1 TUI come autonoma causa di protezione speciale. Dopo il decreto Cutro, la gran parte della giurisprudenza di merito continua a riconoscerlo in via convenzionale ex art. 8 CEDU, ritenendo che l’espulsione di chi ha costruito la propria vita in Italia violi il diritto al rispetto della vita privata tutelato dalla Convenzione. Gli elementi rilevanti: anni di soggiorno, contratti di lavoro, figli iscritti a scuola in Italia, integrazione nella comunità locale.

Tutela convenzionale ex art. 8 CEDU ancora riconosciuta
Art. 8 CEDU

Vita privata e familiare: art. 8 CEDU

L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. La Corte di Strasburgo ha elaborato una ricca giurisprudenza che impone agli Stati di effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico all’espulsione dello straniero irregolare e l’interesse privato al mantenimento della vita familiare e privata costruita nel territorio. I criteri del bilanciamento — i cosiddetti «criteri Boultif-Uner» — includono: natura e gravità dell’eventuale reato commesso, durata del soggiorno, situazione familiare, migliore interesse dei figli minori, ostacoli al reinsediamento nel Paese di origine.

Giurisprudenza CEDU in continua evoluzione — Aggiornamento costante
Paese di origine

Condizioni del Paese di origine: rischio generalizzato

Anche in assenza di una persecuzione individuale diretta, la situazione del Paese di origine può giustificare il riconoscimento della protezione speciale quando in quel Paese vi è una situazione di violenza indiscriminata o di violazione sistematica dei diritti umani tale da esporre qualsiasi individuo a un rischio reale di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Le COI (Country of Origin Information) dei principali Paesi di provenienza dei richiedenti protezione — Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Gambia, Tunisia, Marocco, Senegal — vengono analizzate con riferimento alle fonti istituzionali più aggiornate (EASO, UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty International).

Analisi COI aggiornata su tutti i principali Paesi
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Strategie difensive per la protezione speciale

La protezione speciale richiede una difesa multilivello: dalla raccolta della documentazione personale all’analisi delle condizioni del Paese di origine, dall’audizione in Commissione al ricorso giudiziario. Ogni fase è determinante.

I.

Ricorso giudiziario contro il diniego della Commissione

Quando la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigetta la domanda senza trasmettere gli atti al Questore per la valutazione della protezione speciale, o quando il Questore rigetta la richiesta di permesso per protezione speciale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale specializzato in materia di immigrazione. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale rivaluta nel merito la domanda di protezione, esaminando tutti i motivi di tutela, inclusi quelli non adeguatamente considerati dalla Commissione. L’effetto sospensivo del ricorso impedisce l’espulsione del richiedente nelle more del giudizio.

II.

Costruzione del fascicolo documentale di radicamento

Per la protezione fondata sul radicamento sociale, la prova documentale è determinante: contratti di lavoro, buste paga, ricevute di affitto, iscrizioni scolastiche dei figli, partecipazione ad associazioni, attestati di volontariato, dichiarazioni di datori di lavoro e vicini, certificati di frequenza di corsi di lingua italiana. Il nostro studio assiste il cliente nella raccolta sistematica e nell’organizzazione di questo materiale probatorio, presentandolo al Tribunale in forma strutturata e persuasiva. Un fascicolo documentale ben costruito può fare la differenza tra accoglimento e rigetto.

III.

Analisi COI e prove sulla situazione del Paese

Le Country of Origin Information (COI) sono la colonna vertebrale della difesa nei procedimenti di protezione internazionale e speciale. Il nostro studio aggiorna costantemente il proprio database di fonti istituzionali (EASO/EUAA, UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty International, U.S. Department of State) per ciascun Paese di provenienza dei richiedenti. Produciamo in giudizio rapporti aggiornati sulle condizioni del Paese, sull’efficacia della protezione offerta dalle autorità locali, sulle condizioni delle carceri, sul trattamento delle minoranze, sulla condizione delle donne. Una COI aggiornata e ben selezionata rafforza enormemente il ricorso.

IV.

Tutela convenzionale ex art. 8 CEDU dopo il decreto Cutro

Il D.L. 20/2023 ha ridimensionato la protezione per radicamento sociale nell’art. 19 TUI, ma non ha modificato l’art. 8 CEDU, che rimane direttamente applicabile nell’ordinamento italiano in forza dell’art. 117 Cost. Il nostro studio ha sviluppato una strategia difensiva che fa leva direttamente sulla norma convenzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui criteri Boultif-Uner e la giurisprudenza di merito italiana che continua ad accordare tutela ex art. 8 CEDU anche nel nuovo quadro normativo. Questa strada ha dato buoni risultati nella giurisprudenza dei Tribunali di Napoli, Roma e Milano.

V.

Preparazione all’audizione in Commissione territoriale

L’audizione davanti alla Commissione territoriale è il momento più critico dell’intero procedimento di protezione internazionale: le dichiarazioni rese in quella sede saranno valorizzate o confutate in ogni fase successiva. Il nostro studio prepara il cliente all’audizione con colloqui preparatori approfonditi, analisi della coerenza del racconto, identificazione degli elementi più rilevanti della storia personale, preparazione alla gestione delle domande più difficili. La presenza dell’avvocato all’audizione è un diritto riconosciuto dalla legge e viene esercitata sistematicamente dal nostro studio.

VI.

Misura cautelare urgente e sospensione dell’espulsione

Quando il richiedente è a rischio di espulsione imminente nelle more del procedimento o del ricorso, la misura cautelare urgente è lo strumento che impedisce il rimpatrio forzato prima che il giudice si pronunci nel merito. Il Tribunale specializzato può emettere un provvedimento cautelare urgente inaudita altera parte in tempi molto brevi — anche nelle stesse ore della presentazione del ricorso — ordinando la sospensione del decreto di espulsione. La nostra esperienza nei procedimenti urgenti consente interventi immediati anche nelle situazioni più critiche, inclusi i casi in cui il richiedente si trova già in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

La protezione speciale dopo il decreto Cutro: il quadro aggiornato a marzo 2026. Il D.L. 20/2023 ha eliminato la conversione diretta del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro, rendendo più difficile la stabilizzazione del soggiorno. Tuttavia, i Tribunali italiani — con orientamento dominante — continuano a riconoscere la protezione fondata sull’art. 8 CEDU. La Corte Costituzionale potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del nuovo art. 19 co. 1.1 TUI con la Costituzione. Il nostro studio monitora costantemente l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale e aggiorna le strategie difensive in tempo reale.

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5 casi affrontati e risolti

Caso n. 1

Protezione speciale per radicamento: 12 anni in Italia, espulsione scongiurata — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Art. 19 co. 1.1 TUI, Art. 8 CEDU

Un cittadino marocchino di 38 anni, residente in Italia da dodici anni con permessi di soggiorno rinnovati periodicamente per lavoro, si era visto rigettare dalla Commissione territoriale di Napoli la domanda di protezione internazionale presentata a seguito della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro avvenuta durante la pandemia da Covid-19. Il richiedente era in Italia dal 2012: aveva lavorato per sette anni come operaio edile con contratto regolare, aveva pagato i contributi previdenziali, aveva ottenuto la patente di guida italiana, parlava fluentemente l’italiano, aveva frequentato corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania ed era integrato nella propria comunità parrocchiale. Non aveva legami effettivi con il Marocco da molti anni: i genitori erano deceduti e non aveva più una casa nel Paese di origine. La Commissione aveva rigettato la domanda ritenendo insussistenti i presupposti per la protezione internazionale, senza trasmettere gli atti al Questore per la protezione speciale.

Il nostro studio ha proposto ricorso al Tribunale di Napoli, sezione specializzata, producendo un fascicolo documentale di 47 documenti che attestavano il radicamento sociale e lavorativo del richiedente: contratti di lavoro, buste paga, dichiarazioni dei redditi, attestati di frequenza ai corsi, dichiarazione del parroco della comunità di riferimento, dichiarazioni di vicini e colleghi, documentazione sull’assenza di parenti in Marocco. Il ricorso ha fondato la richiesta di protezione speciale sull’art. 8 CEDU, richiamando i criteri Boultif-Uner e la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021. Abbiamo dimostrato che l’espulsione avrebbe privato il richiedente dell’intera vita privata costruita in dodici anni di residenza regolare in Italia, senza che nel Paese di origine vi fosse alcuna rete di supporto o prospettiva concreta di reintegrazione. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 3 settembre 2024, riconoscendo la protezione speciale ex art. 8 CEDU e ordinando al Questore di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale. Il permesso è stato rilasciato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Protezione speciale riconosciuta — Permesso rilasciato — Espulsione definitivamente scongiurata
Caso n. 2

Non-refoulement medico: rimpatrio in Nigeria con patologia psichiatrica grave — Art. 3 CEDU

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2023 — Art. 19 co. 1 TUI, Art. 3 CEDU

Una cittadina nigeriana di 29 anni, richiedente protezione internazionale da tre anni, si era vista rigettare dalla Commissione territoriale la domanda di protezione, nonostante fosse in carico ai servizi psichiatrici del Distretto Sanitario di Napoli per una grave forma di disturbo post-traumatico da stress insorto a seguito di episodi di violenza subiti durante il viaggio migratorio. Il suo medico psichiatra referente aveva attestato che l’interruzione del trattamento farmacologico e terapeutico in corso, causata dal rimpatrio in Nigeria, avrebbe comportato un rischio concreto di ricaduta acuta con possibilità di gesti autolesivi. In Nigeria, l’accesso alle cure psichiatriche è estremamente limitato nelle aree rurali di provenienza della richiedente, come documentato dalle COI disponibili.

Il nostro studio ha proposto ricorso fondandolo primariamente sull’art. 3 CEDU nella dimensione del non-refoulement medico riconosciuta dalla Grande Camera nella sentenza Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016: quando il rimpatrio di una persona con grave patologia comporta il rischio di un deterioramento rapido e irreversibile delle condizioni di salute tale da causare sofferenze gravi o la morte accelerata, si configura una violazione dell’art. 3 CEDU. Abbiamo prodotto una documentazione medica dettagliata: relazione del medico psichiatra referente, cartella clinica del Distretto Sanitario, relazione della mediatrice culturale che seguiva la richiedente, COI aggiornata sull’accessibilità delle cure psichiatriche in Nigeria. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto del 14 novembre 2023, riconoscendo la protezione speciale e ordinando il rilascio del permesso per protezione speciale. La richiedente ha potuto proseguire il percorso terapeutico in Italia.

Non-refoulement medico riconosciuto — Protezione speciale accordata — Terapia proseguita
Caso n. 3

Protezione speciale per vita familiare: padre di bambino italiano — Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2024 — Art. 19 co. 1.1 TUI, Art. 8 CEDU, Art. 3 Convenzione ONU diritti del fanciullo

Un cittadino gambiano di 31 anni, richiedente protezione internazionale con domanda rigettata dalla Commissione, era il padre riconosciuto di un bambino di tre anni nato in Italia da una relazione con una cittadina italiana. La separazione dalla compagna aveva complicato il rapporto con il figlio, ma il giovane partecipava regolarmente alla crescita del bambino: lo andava a prendere a scuola tre volte alla settimana, trascorreva i fine settimana con lui, contribuiva economicamente al suo mantenimento. Il figlio aveva la cittadinanza italiana per nascita, frequentava la scuola materna a Napoli e aveva costruito la sua vita interamente in Italia. Il rimpatrio del padre in Gambia avrebbe privato il bambino di una figura paterna presente e coinvolta nella sua crescita.

Abbiamo proposto ricorso al Tribunale di Napoli fondando la difesa su tre pilastri: l’art. 8 CEDU nella dimensione del diritto alla vita familiare del richiedente, l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (superiore interesse del minore) e la giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo secondo cui l’espulsione di un genitore di un figlio minore residente nel Paese di espulsione richiede motivi particolarmente gravi per superare il vaglio di proporzionalità ex art. 8 CEDU. Abbiamo prodotto: sentenza del Tribunale dei Minorenni che attestava il diritto di visita del padre, estratto dell’atto di nascita del figlio con riconoscimento paterno, dichiarazione della madre sulla presenza del padre nella vita del bambino, ricevute dei bonifici inviati per il mantenimento del figlio, foto che documentavano il rapporto affettivo. Il Tribunale ha riconosciuto la protezione speciale con decreto del 7 marzo 2024, affermando che il superiore interesse del figlio minore italiano imponeva di non privarlo della presenza del padre. Il permesso per protezione speciale è stato rilasciato entro trenta giorni.

Protezione speciale riconosciuta — Superiore interesse del minore tutelato — Famiglia preservata
Caso n. 4

Donna vittima di tratta e violenza di genere in Nigeria — Protezione speciale e art. 3 CEDU

Corte d’Appello di Napoli, Sezione Immigrazione — 2023 — Art. 19 TUI, Art. 3 CEDU, Art. 1A Convenzione Ginevra

Una donna nigeriana di 26 anni era giunta in Italia attraverso le rotte libiche dopo essere stata vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Il suo viaggio era stato organizzato da una rete criminale che aveva approfittato della sua condizione di povertà estrema promettendole lavoro in Europa. Dopo essere stata assistita da un’organizzazione antitratta e avere denunciato i suoi sfruttatori, aveva presentato domanda di protezione internazionale. La Commissione aveva riconosciuto la sussistenza degli indizi di tratta ma aveva rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo che la Nigeria offrisse protezione sufficiente alle vittime di tratta. Il Tribunale di primo grado aveva confermato il rigetto.

Il nostro studio ha proposto appello alla Corte d’Appello di Napoli, concentrando l’impugnazione su tre profili: primo, il rischio di ritorsioni da parte della rete criminale in caso di rimpatrio, documentato attraverso le COI sulla criminalità organizzata nigeriana attiva nel traffico di persone; secondo, l’ineffettività della protezione dello Stato nigeriano per le vittime di tratta, attestata dai rapporti di UNHCR e Human Rights Watch; terzo, la violazione dell’art. 3 CEDU per il rischio concreto di rientro nelle mani degli sfruttatori. La Corte d’Appello ha accolto l’appello con decreto del 22 maggio 2023, riconoscendo alla richiedente la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b D.Lgs. 251/2007, in via principale, e la protezione speciale in via subordinata. La richiedente ha ottenuto il titolo di soggiorno e ha avviato un percorso di inclusione lavorativa con il supporto dell’associazione antitratta che la segue.

Protezione sussidiaria riconosciuta in appello — Donna tutelata dal rischio di re-tratta
Caso n. 5

Protezione speciale post decreto Cutro: art. 8 CEDU applicato direttamente — Tribunale di Napoli 2025

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Immigrazione — 2025 — Art. 8 CEDU, Art. 117 Cost., D.L. 20/2023

Un cittadino bangladese di 35 anni, residente in Italia da otto anni con permesso di soggiorno per lavoro rinnovato più volte, aveva presentato domanda di protezione speciale dopo la scadenza del permesso durante un periodo di disoccupazione. La domanda era stata presentata nel 2024, dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (decreto Cutro) che aveva modificato l’art. 19 co. 1.1 TUI. Il Questore aveva rigettato la domanda di protezione speciale ritenendo che, nel nuovo quadro normativo, il radicamento sociale non costituisse più autonoma causa di protezione, e che il richiedente non soddisfacesse i requisiti più stringenti della norma riformulata. Il richiedente aveva otto anni di vita costruita in Italia: un contratto di lavoro a tempo indeterminato (poi sospeso per crisi aziendale), la partecipazione attiva a una associazione culturale bangladese a Napoli, la frequentazione di un corso di laurea triennale in Economia e Commercio.

Il nostro studio ha proposto ricorso al Tribunale di Napoli fondando la difesa esclusivamente sull’art. 8 CEDU come norma direttamente applicabile nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost., sostenendo che la modifica apportata dal D.L. 20/2023 all’art. 19 co. 1.1 TUI non ha soppresso il diritto convenzionale alla protezione per vita privata, che vive nell’ordinamento italiano in via autonoma e gerarchicamente superiore rispetto alla norma interna. Il ricorso ha richiamato la copiosa giurisprudenza di merito che anche dopo il decreto Cutro ha continuato ad accordare protezione ex art. 8 CEDU (Trib. Roma, 12 gennaio 2024; Trib. Milano, 5 marzo 2024; Trib. Firenze, 9 aprile 2024), nonché le ordinanze con cui alcuni Tribunali avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della nuova norma. Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso con decreto del 18 febbraio 2025, applicando direttamente l’art. 8 CEDU e riconoscendo la protezione speciale fondata sulla vita privata costruita in otto anni di radicamento in Italia. Il decreto ha costituito un importante precedente nella giurisprudenza partenopea post-decreto Cutro.

Art. 8 CEDU applicato direttamente — Protezione speciale riconosciuta post D.L. 20/2023
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Il diritto a restare si difende. Ogni giorno conta.

Il diniego della protezione speciale è impugnabile davanti al Tribunale entro 30 giorni. Il decreto Cutro ha cambiato le norme interne, ma non ha modificato i diritti garantiti dalla CEDU. La giurisprudenza di merito continua a tutelare chi ha costruito la propria vita in Italia. Non aspettare che scadano i termini: contattaci subito per un’analisi del tuo caso.

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