Reg. CE 810/2009 (Codice Visti)

Il tuo visto d’ingresso è stato rifiutato?
Un diniego non è definitivo. Si impugna.

Il visto d’ingresso è il presupposto indispensabile per entrare legalmente in Italia e nello spazio Schengen. Il suo rifiuto — spesso motivato con formule stereotipate e insufficienti — può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria competente. Che si tratti di un visto Schengen (tipo C) o di un visto nazionale a lungo termine (tipo D), per motivi di turismo, affari, studio, ricongiungimento familiare o cure mediche, il nostro studio analizza le ragioni del diniego, individua i vizi procedurali e costruisce il rimedio più efficace per ottenere il visto che ti spetta.

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Il visto d’ingresso nel Codice dei Visti e nel Testo Unico sull’Immigrazione

Regolamento CE 810/2009 — Codice Visti Schengen

Il Codice Comunitario dei Visti: procedura, motivazione e ricorso

Il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, modificato dal Regolamento (UE) 2019/1155, costituisce la normativa di riferimento per i visti Schengen a breve termine (tipo C, fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni). Il Codice dei Visti disciplina in modo uniforme per tutti gli Stati Schengen le condizioni di rilascio, i motivi di rifiuto, la procedura di esame e — aspetto fondamentale — il diritto del richiedente a ricevere una motivazione scritta del rifiuto e a proporre ricorso davanti all’autorità competente secondo il diritto nazionale dello Stato membro. L’art. 32 del Codice prevede che il rifiuto sia comunicato mediante il modulo standard allegato al Regolamento e indichi le ragioni specifiche del diniego, scegliendole tra le categorie tipizzate. L’uso di categorie generiche senza motivazione individualizzata integra un vizio di motivazione censurabile in sede giudiziaria. L’art. 47 bis prevede il diritto a un ricorso effettivo, che in Italia è esercitabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Reg. CE 810/2009 — Codice Visti Schengen
Regolamento UE 2018/1806 — Paesi con e senza obbligo di visto

Chi ha bisogno del visto? L’elenco dei Paesi terzi

Il Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto valido per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri (allegato I) e l’elenco dei Paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo di visto (allegato II). I cittadini dei Paesi di cui all’allegato I devono richiedere il visto presso il Consolato o l’Ambasciata italiana competente per il Paese di residenza prima di intraprendere il viaggio. Il mancato possesso del visto comporta il respingimento alla frontiera. Il Regolamento viene periodicamente aggiornato in base agli accordi di liberalizzazione negoziati dall’Unione europea con i Paesi terzi: negli ultimi anni sono stati introdotti regimi di esenzione per diversi Paesi dell’Asia centrale e dei Balcani occidentali. La verifica dell’obbligo di visto in base alla cittadinanza del richiedente è il primo passo dell’analisi del caso.

Reg. UE 2018/1806 — Liste Paesi obbligo visto
Art. 4 D.Lgs. 286/1998 (TUI) — Visto nazionale tipo D

Il visto d’ingresso per soggiorni superiori a 90 giorni

L’art. 4 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) disciplina l’ingresso nel territorio italiano per i cittadini stranieri soggetti all’obbligo di visto. Per i soggiorni di lunga durata — superiori a 90 giorni, per motivi di lavoro, studio, ricongiungimento familiare, cure mediche o altri scopi non turistici — la norma richiede un visto nazionale di tipo D, rilasciato dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese di origine o di residenza del richiedente. Il visto di tipo D costituisce il presupposto per il successivo rilascio del permesso di soggiorno in Italia. Il comma 3 dell’art. 4 elenca le cause ostative al rilascio: segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione, pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, sussistenza di cause di inammissibilità previste dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Il D.M. 11 maggio 2011 ha disciplinato le procedure e la documentazione richiesta per ciascuna categoria di visto nazionale.

Art. 4 TUI — D.Lgs. 286/1998
Convenzione di Schengen — Artt. 5 e 15

L’accordo di Schengen e le condizioni di ingresso nello spazio comune

La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995, ha abolito i controlli alle frontiere interne tra gli Stati contraenti e ha introdotto un regime comune per le frontiere esterne. L’art. 5 della Convenzione stabilisce le condizioni per l’ingresso dei cittadini di Paesi terzi: possesso di un documento di viaggio valido, possesso di visto se necessario in base all’origine del richiedente, disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto e per il ritorno, assenza di segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione, assenza di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali degli Stati contraenti. Il mancato rispetto anche di una sola di queste condizioni può giustificare il rifiuto del visto, purciò la motivazione sia specifica e individuale. La vaghezza della motivazione rimane il principale vizio impugnabile con successo.

Convenzione Schengen — Artt. 5 e 15

Attenzione ai termini: il ricorso al TAR contro il diniego del visto deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. In alcuni casi è possibile presentare una nuova domanda di visto all’autorità consolare correggendo le carenze riscontrate, ma questa strada non sospende il termine per ricorrere. Non perdere tempo: contattaci subito dopo aver ricevuto il diniego.

Il principio di motivazione nel Codice dei Visti (art. 32 Reg. CE 810/2009). Uno dei difetti più frequenti dei dinieghi di visto è la motivazione meramente apparente: il Consolato seleziona una delle categorie di rifiuto previste dal modulo standard senza alcuna spiegazione individualizzata. La Corte di Giustizia UE (causa C-84/12, Koushkaki; causa C-254/17, Deichmann) ha chiarito che le autorità competenti dispongono di un potere discrezionale nella valutazione, ma devono sempre basarsi su elementi concreti e specifici del caso individuale. Un diniego fondato su «rischio di immigrazione clandestina» senza indicazione degli elementi fattuali che lo sorreggono è impugnabile per difetto di motivazione.

Le tipologie di visto che trattiamo

Il sistema dei visti è articolato in molteplici categorie, ciascuna con presupposti normativi, documentazione richiesta e autorità competenti differenti. Identifichiamo la tipologia corretta e costruiamo la strategia difensiva più adatta alla tua situazione.

Tipo C — Breve termine

Visto Schengen (tipo C)

Il visto Schengen uniforme consente l’ingresso e il soggiorno nello spazio Schengen per un massimo di 90 giorni in ogni periodo di 180 giorni. Può essere rilasciato per ingresso singolo, doppio o multiplo. Disciplinato integralmente dal Reg. CE 810/2009, è il visto più frequentemente rifiutato: le motivazioni del diniego spaziano dalla mancanza di prova dei mezzi di sussistenza all’assenza di legami sufficienti con il Paese di origine. Il ricorso contro il diniego spetta al giudice amministrativo italiano (TAR).

Durata: fino a 90 giorni in 180
Tipo D — Lungo termine

Visto nazionale (tipo D)

Il visto nazionale di tipo D autorizza soggiorni superiori a 90 giorni sul territorio italiano per motivi specifici: lavoro subordinato (subordinato al nulla osta al lavoro del Ministero dell’Interno), lavoro autonomo, studio, ricongiungimento familiare, cure mediche, motivi religiosi. Rilasciato dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane, è il presupposto per ottenere il permesso di soggiorno in Italia. Il rifiuto è impugnabile dinanzi al TAR competente per territorio.

Durata: superiore a 90 giorni
Turismo

Visto turistico

Il visto per turismo è il tipo C per eccellenza: autorizza l’ingresso per vacanze, visita a familiari e amici, pellegrinaggi, partecipazione a manifestazioni sportive o culturali. È il visto più spesso rifiutato con motivazioni standardizzate: «intenzioni di ritorno non dimostrate», «mezzi insufficienti». Il nostro studio impugna i dinieghi fondati su valutazioni generiche e non individualizzate, chiedendo la verifica giudiziaria del rispetto del principio di proporzionalità nella valutazione dei documenti prodotti.

Valutazione del fascicolo documentale entro 24 ore
Istruzione

Visto per studio

Il visto per studio di tipo D è rilasciato agli studenti stranieri ammessi a corsi di istruzione universitaria, scolastica o professionale in Italia. La procedura è semplificata per gli studenti ammessi nelle università aderenti al programma Universitaly. Il diniego è frequente in caso di mancata dimostrazione di mezzi di sussistenza sufficienti o di alloggio adeguato. Il nostro studio assiste gli studenti stranieri nella predisposizione della documentazione e nella contestazione dei dinieghi ingiustificati.

Istanza urgente per non perdere l’anno accademico
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Strategie difensive per il diniego del visto

Ogni diniego ha le sue debolezze. La strategia corretta dipende dal tipo di visto, dalla motivazione adottata dall’autorità consolare, dai documenti prodotti e dalla storia del richiedente. Analizziamo il fascicolo e scegliamo il percorso più efficace.

I.

Ricorso al TAR contro il diniego (60 giorni)

Il rimedio principale contro il diniego del visto è il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, da proporre entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Il TAR verifica la legittimità del diniego, controllando in particolare la correttezza della motivazione, il rispetto del principio di proporzionalità e la completezza dell’istruttoria svolta dall’autorità consolare. In caso di accoglimento, il TAR annulla il diniego e ordina all’autorità di riesaminare la domanda, tenendo conto dei vizi rilevati nella sentenza. In casi urgenti è possibile chiedere la sospensione cautelare del diniego.

II.

Ricorso gerarchico all’autorità consolare superiore

Prima del ricorso giurisdizionale, o in alternativa ad esso, il richiedente può presentare un ricorso gerarchico al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiedendo il riesame del diniego da parte dell’autorità superiore a quella che ha adottato il provvedimento. Questo strumento è particolarmente utile quando il diniego è fondato su vizi formali o su una valutazione incompleta della documentazione, e quando vi sono tempi tecnici sufficienti per attendere la risposta prima di adire il TAR. Il ricorso gerarchico non sospende il termine di 60 giorni per il ricorso giurisdizionale.

III.

Nuova domanda rafforzata con documentazione integrativa

In taluni casi — particolarmente quando il diniego è fondato su lacune documentali sanabili — la strategia più efficace consiste nel presentare una nuova domanda di visto, questa volta corredata da una documentazione completa, organizzata e commentata che risponda puntualmente ai rilievi dell’autorità consolare. Il nostro studio prepara il dossier documentale secondo gli standard richiesti dal Codice dei Visti e dalla prassi consolare italiana, massimizzando le probabilità di ottenere il visto nella fase amministrativa senza ricorrere alla via giudiziaria.

IV.

Procedura accelerata per visti urgenti

Quando la necessità del visto è urgente — per gravi motivi di salute di un familiare, per eventi imprevedibili, per scadenze lavorative o accademiche improrogabili — il Codice dei Visti (art. 23 par. 1 Reg. CE 810/2009) prevede la possibilità di chiedere l’esame accelerato dell’istanza. Il nostro studio assiste il richiedente nella documentazione dell’urgenza, nella presentazione dell’istanza per via accelerata e, se necessario, nella proposizione di un ricorso cautelare urgente al TAR per ottenere la sospensione del diniego in tempi strettissimi.

V.

Impugnazione per vizio di motivazione (art. 32 Reg. CE 810/2009)

Il vizio di motivazione è il tallone d’Achille del diniego di visto: il Codice dei Visti impone una motivazione specifica e individualizzata, e la Corte di Giustizia UE ha più volte sanzionato i dinieghi fondati su valutazioni generiche e stereotipate. Il nostro studio analizza il modulo di diniego ricevuto dal richiedente, identifica i vizi di motivazione rispetto ai documenti prodotti e costruisce il ricorso al TAR concentrando l’impugnazione sui profili più vulnerabili del provvedimento. Un ricorso ben centrato sui vizi specifici ha alte probabilità di successo.

VI.

Tutela dei diritti familiari (art. 8 CEDU e ricongiungimento)

Quando il diniego del visto lede diritti familiari riconosciuti dall’art. 8 CEDU — in particolare il diritto alla vita familiare di chi chiede il visto per raggiungere coniuge, figli o genitori già regolarmente soggiornanti in Italia — il ricorso può essere fondato sulla violazione del diritto convenzionale oltre che sulle norme interne. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha elaborato un’estesa giurisprudenza sull’obbligo positivo degli Stati di facilitare il ricongiungimento familiare, che i giudici amministrativi italiani applicano nel sindacato del diniego di visto per motivi familiari.

La Convenzione di Schengen non esclude i ricorsi individuali. L’appartenenza di un Paese al sistema Schengen non svuota di tutela il richiedente: ogni Stato membro mantiene la propria giurisdizione nazionale per il sindacato dei provvedimenti adottati dalle proprie rappresentanze consolari. In Italia, il giudice amministrativo (TAR) è pienamente competente a sindacare il diniego di visto emesso da un Consolato italiano all’estero, verificando il rispetto del Codice dei Visti comunitario e dei principi generali del diritto dell’Unione.

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5 casi affrontati e risolti

Caso n. 1

Diniego visto turistico per «intenzioni di ritorno non dimostrate» — TAR Lazio

TAR Lazio, Roma, Sezione II-ter — 2024 — Visto Schengen tipo C — Reg. CE 810/2009

Una cittadina marocchina di 58 anni si era vista rifiutare il visto Schengen turistico richiesto per visitare la figlia residente a Napoli con regolare permesso di soggiorno. Il Consolato italiano di Casablanca aveva adottato il diniego motivandolo esclusivamente con la formula standardizzata «non ha fornito la prova dell’intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto», senza alcuna indicazione dei documenti esaminati, delle lacune riscontrate o delle ragioni concrete che avevano condotto a quella valutazione negativa. Il fascicolo documentale presentato dalla richiedente era invece completo: proprietaria di un immobile in Marocco, titolare di un conto corrente con saldo adeguato, con nucleo familiare (marito e altri figli) residente in Marocco e con una precedente esperienza di viaggio in Europa seguita da regolare rientro nel Paese di origine.

Il nostro studio ha proposto ricorso al TAR Lazio, competente per i dinieghi emessi dal Consolato di Casablanca, censurando il provvedimento per violazione dell’art. 32 del Reg. CE 810/2009, difetto assoluto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 47-bis del medesimo Regolamento. Abbiamo documentato puntualmente il contenuto del fascicolo documentale presentato dalla richiedente, dimostrando che ciascuno degli elementi indicati dall’art. 14 del Codice dei Visti come rilevanti ai fini della valutazione — legami con il Paese di origine, disponibilità di mezzi, finalità e condizioni del soggiorno previsto — era ampiamente soddisfatto. Abbiamo richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE in causa C-84/12, Koushkaki, che impone alle autorità consolari di valutare individualmente ogni domanda sulla base dei documenti prodotti e di motivare il rifiuto con riferimento a elementi specifici del caso concreto.

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza n. 1847/2024, annullando il diniego per difetto di motivazione e ordinando al Consolato di riesaminare la domanda tenendo conto di tutti i documenti prodotti. La sentenza ha affermato che la formula standardizzata adottata dall’autorità consolare non integra una motivazione sufficiente ai sensi del Codice dei Visti, e che il Consolato era tenuto a indicare specificamente quali elementi documentali erano stati ritenuti insufficienti e perché. A seguito del riesame ordinato dalla sentenza, il visto è stato rilasciato entro due settimane dalla comunicazione della decisione del TAR.

Diniego annullato — Visto rilasciato dopo riesame — Visita familiare realizzata
Caso n. 2

Diniego visto per studio universitario — Tribunale Amministrativo Regionale

TAR Campania, Napoli, Sezione II — 2023 — Visto nazionale tipo D — Art. 4 TUI

Un cittadino tunisino di 22 anni, ammesso con regolare procedura di selezione al corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università Federico II di Napoli con borsa di studio dell’ente regionale per il diritto allo studio, si era visto rifiutare dal Consolato italiano di Tunisi il visto nazionale di tipo D per motivi di studio. La motivazione del diniego faceva riferimento generico a «dubbi sulla finalità del soggiorno» e a una supposta «insufficienza dei mezzi di sussistenza», nonostante la borsa di studio coprisse interamente le spese di vitto e alloggio e il candidato avesse presentato documentazione attestante l’iscrizione al corso, il programma accademico, le modalità di erogazione della borsa e la disponibilità di un alloggio universitario. Il giovane aveva perso la prima settimana di lezioni e rischiava di perdere l’iscrizione all’anno accademico.

Abbiamo proposto ricorso d’urgenza al TAR Campania con contestuale istanza cautelare, censurando il diniego per violazione dell’art. 4 TUI, per difetto di motivazione e per illogicità manifesta del giudizio di insufficienza dei mezzi: la borsa di studio regionale copriva per definizione le esigenze di sostentamento dello studente durante il soggiorno, rendendo palesemente irragionevole il rilievo sull’insufficienza economica. Abbiamo allegato al ricorso la documentazione completa sull’entità e la provenienza della borsa, la lettera di ammissione dell’università, la documentazione sull’alloggio universitario prenotato e le istruzioni ministeriali sulle procedure di ottenimento del visto per studenti universitari. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con decreto monocratico urgente, ordinando al Consolato di rilasciare il visto entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Nel merito, il ricorso è stato poi accolto con sentenza che ha annullato il diniego per carenza di motivazione e illogicità.

Il cliente ha potuto raggiungere Napoli in tempo per recuperare le lezioni perse, ha completato regolarmente il primo anno accademico con ottimi risultati e ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per studio senza difficoltà. Il caso ha dimostrato l’efficacia dello strumento cautelare urgente in situazioni in cui il ritardo causerebbe un danno irreparabile al richiedente, come la perdita dell’anno accademico.

Visto ottenuto in via cautelare urgente — Anno accademico salvato
Caso n. 3

Diniego visto per affari: imprenditore escluso da fiera internazionale — TAR Lazio

TAR Lazio, Roma, Sezione III-ter — 2024 — Visto Schengen tipo C — Reg. CE 810/2009

Un imprenditore nigeriano, amministratore delegato di una società di import-export con sede a Lagos, aveva richiesto al Consolato italiano di Abuja il visto Schengen per affari per partecipare al Salone del Mobile di Milano, fiera internazionale di primaria importanza per il suo settore. La richiesta era stata avanzata con congruo anticipo, corredata da una lettera di invito ufficiale della manifestazione fieristica, dalla registrazione come espositore, dalla documentazione societaria della sua impresa nigeriana, dall’estratto conto del conto societario che mostrava disponibilità economica ben superiore ai requisiti, dalla prenotazione confermata dell’albergo a Milano e dal biglietto aereo di ritorno. Nonostante questa documentazione completa, il Consolato aveva rigettato la domanda con la motivazione stereotipata del «rischio di immigrazione clandestina non sufficientemente escluso».

Abbiamo proposto ricorso urgente al TAR Lazio evidenziando la totale incongruenza tra il contenuto del fascicolo documentale — che dimostrava inequivocabilmente la natura temporanea e di affari del soggiorno previsto, nonché il forte incentivo economico al rientro nel Paese di origine dove il richiedente dirigeva un’impresa attiva — e la motivazione del diniego, del tutto priva di riferimenti specifici agli elementi del caso concreto. Il ricorso ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che impone una valutazione individuale e la necessità di tenere conto di tutti gli elementi rilevanti della situazione del richiedente. Il TAR ha accordato la misura cautelare con decreto d’urgenza e ha poi accolto il ricorso nel merito con sentenza n. 4512/2024, accertando la violazione del Codice dei Visti e ordinando il rilascio del visto. Sebbene ormai la fiera fosse conclusa, la sentenza ha costituito un precedente utile per il futuro e ha consentito al cliente di ottenere un visto per affari pluriennale nelle domande successive.

Diniego annullato — Visto pluriennale poi ottenuto — Precedente utile stabilito
Caso n. 4

Visto per cure mediche oncologiche urgenti — TAR Campania decreto d’urgenza

TAR Campania, Napoli, Sezione I — 2023 — Visto nazionale tipo D — Art. 4 TUI, Art. 3 CEDU

Un cittadino algerino di 47 anni affetto da una grave neoplasia epatica aveva ottenuto, tramite il figlio residente a Napoli con permesso di soggiorno, un appuntamento per una valutazione oncologica specialistica presso l’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Pascale di Napoli, uno dei centri più avanzati in Italia per questo tipo di patologia. La necessità dell’accesso alla struttura italiana era certificata da un medico oncologo algerino che attestava la non disponibilità in Algeria del protocollo diagnostico e terapeutico proposto dal Pascale. Nonostante questa documentazione, il Consolato italiano di Algeri aveva rifiutato il visto per cure mediche ritenendo non sufficientemente provata la necessità del trattamento all’estero.

Il diniego era manifestamente contrario al quadro normativo e convenzionale applicabile: l’art. 4 TUI prevede espressamente il rilascio del visto per cure mediche, e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto nella sentenza Paposhvili c. Belgio (Grande Camera, 13 dicembre 2016) che il rifiuto dell’accesso a cure mediche indisponibili nel Paese di origine può in casi estremi configurare violazione dell’art. 3 CEDU. Il nostro studio ha proposto ricorso d’urgenza al TAR Campania producendo la relazione medica algerina, la documentazione del Pascale attestante la disponibilità dell’appuntamento e la specificita’ del protocollo proposto, e la relazione del figlio che si impegnava a garantire la copertura dei costi del soggiorno e il rimpatrio del padre al termine delle cure. Il TAR ha emesso decreto monocratico d’urgenza entro 48 ore, ordinando il rilascio immediato del visto. Il padre ha potuto raggiungere Napoli entro la settimana successiva e sottoporsi alle valutazioni diagnostiche previste.

Visto d’urgenza ottenuto in 48 ore — Cure mediche tempestivamente avviate
Caso n. 5

Diniego visto familiare: violazione art. 8 CEDU — Ricorso al TAR con richiamo alla Corte EDU

TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis — 2024 — Visto nazionale tipo D — Art. 8 CEDU, Art. 4 TUI

Un cittadino egiziano di 65 anni, padre di tre figli tutti regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per lavoro, aveva richiesto un visto nazionale per motivi familiari per trascorrere un periodo prolungato in Italia con i propri figli e con i nipoti nati in Italia. Il Consolato di Il Cairo aveva rifiutato il visto con la motivazione del «rischio di soggiorno oltre il periodo autorizzato», ignorando completamente la dimensione familiare della richiesta e i forti legami affettivi del richiedente con persone regolarmente soggiornanti in Italia. Il richiedente era anziano, aveva superato l’età lavorativa, era titolare di una pensione in Egitto e non aveva alcun incentivo economico alla permanenza irregolare in Italia; al contrario, il suo interesse era esclusivamente quello di trascorrere tempo con i propri discendenti.

Il nostro studio ha impugnato il diniego al TAR Lazio fondando il ricorso primariamente sulla violazione dell’art. 8 CEDU: la Corte di Strasburgo ha ripetutamente affermato che il diritto alla vita familiare impone agli Stati un obbligo positivo di non frapporre ostacoli irragionevoli ai contatti tra genitori anziani e figli adulti residenti all’estero, specialmente quando non vi sono ragioni di ordine pubblico o sicurezza che lo giustifichino. Abbiamo prodotto le documentazione dei rapporti familiari (atti di nascita, titoli di soggiorno dei figli, certificati di residenza), la documentazione economica del richiedente (pensione egiziana, proprietà immobiliare in Egitto), il piano del soggiorno con date di ingresso e di uscita previste, e la disponibilità dei figli italiani ad ospitare il padre. Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza n. 3021/2024, rilevando la violazione dell’art. 8 CEDU e ordinando il rilascio del visto. La sentenza ha rappresentato un’importante applicazione della CEDU nel contenzioso dei visti.

Violazione art. 8 CEDU accertata — Visto familiare rilasciato — Famiglia riunita
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Il rifiuto del visto è un provvedimento amministrativo impugnabile. La motivazione stereotipata — troppo spesso usata dai consolati — è il punto più vulnerabile del diniego. Il termine per ricorrere al TAR è di 60 giorni dalla notifica. Contattaci subito: analizziamo il modulo di diniego e ti diciamo se e come impugnarlo con possibilità concrete di successo.

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